ATTENZIONE !!! Non è impugnabile con l’opposizione a ordinanza ingiunzione l’iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia. E’ l’avvertimento che la Cassazione ribadisce alla vigilia di Natale con la sentenza n. 23891 del 21 dicembre 2012, quando, investita di un ricorso presentato da un’impresa alla quale sono stati notificati alcuni avvisi da parte di Equitalia, lo ha respinto.
Non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento di iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto. Il malcapitato può usare questo strumento SOLO se vorrà avvalersi del mezzo di tutela previsto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981 e cioè sostenendo la mancata notifica del verbale di accertamento, della cartella esattoriale ecc.
Se invece le notifiche sono state regolari ma si vuole contestare la legittimità dell’iscrizione ad ipoteca il ricorrente dovrà proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione; mentre, nel caso in cui eccepisca l’irritualità della notifica degli atti precedenti, ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ.
Quindi ATTENZIONE! Le insidie per difendersi contro l’Equitalia sono sempre di più e si rischia che dall’aver ragione si possa passare al torto per un vizio formale, vizio che nel nostro Paese spesso conta più del merito e della ragione vera e propria.
Avv. Fabrizio Bartolini