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Speciale banche: brevi cenni al TUB e TUF

Si parla spesso di problematiche legate ai rapporti tra banca e cliente ma quanti cittadini conoscono, almeno sommariamente, la normativa bancaria? Questo post vuole quindi analizzare questo aspetto senza pretesa di esaustività anche perchè bisognerebbe scrivere un libro sull’argomento e tanti ne sono stati scritti. Quello che postiamo è una brevissima infarinatura non diretta certamente ai tecnici ma bensì ai cittadini a cui, principalmente, questo blog si rivolge. Il riferimento normativo principale, in tema di banche, è dato dal Testo unico bancario: trattasi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che si compone di 9 titoli e 162 articoli. I principali contenuti del TUB riguardano i soggetti, le autorità di vigilanza, le attività esercitabili, la trasparenza, le sanzioni. In attuazione del TUB sono stati emanati molti provvedimenti il cui elenco completo è disponibile sul sito della Banca d’Italia sezione Vigilanza/Quadro normativo/ Regolamentazione della Banca d’Italia. Il TUB è il testo che ci dice tutto sulle banche e su altri soggetti come gli intermediari finanziari. Altro testo fondamentale da tener presente è il Testo Unico della Finanza. Consob e Banca d’Italia sono i siti di riferimento per la normativa bancaria e le loro disposizioni debbono essere tenute ben in considerazione anche perchè, spesso, sono interpretative della normativa TUB e TUF. Nel TUB troviamo indicazioni sulla trasparenza bancaria che sono da tenere in considerazione in particolar modo nella tutela del correntista: il titolo X parla infatti di trasparenza bancaria relativamente alle condizioni contrattuali. Il primo passo per la tutela dei clienti è proporre un reclamo formale alla banca ( si ricorda che il reclamo diviene obbligatorio solo se si vuole ricorrere all’arbitro bancario finanziario) Successivamente si può ricorrere alla ABF. L’ABF non è competente per le controversie attinenti ai servizi alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TU. Il TUF è stato introdotto con decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 con il quale sono state dettate delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52. I principali contenuti del TUF riguardano gli strumenti finanziari, i servizi di investimento, gestione collettiva del risparmio, società quotate, disciplina dei mercati, gestione della crisi, sollecitazione all’investimento, sanzioni ecc. In attuazione del TUF sono stati emanati molti provvedimento il cui elenco completo è disponibile sul sito della Consob sezione Regolamentazione. Un’aspetto molto importante da sottolineare è la richiesta di documentazione alla banca. La richiesta è disciplinata dall’art. 119 TUB ed è il primo scoglio in cui spesso il cliente correntista si incaglia. Infatti le banche molto spesso usano questo deterrente per scoraggiare il correntista sapendo bene che la richiesta di documentazione di svariati anni è volta esclusivamente ad un controllo sull’operato bancario. E’ così, quindi, che la banca chiede costi esosi per tale documentazione scoraggiando il correntista che abbandona il suo iniziale intento di avere giustizia facendosi sopraffare dal più forte: la Banca! Seppur l’art. 119 parli comunque di un costo di produzione che deve essere restituito alla banca si può comunque ovviare alle richieste esose anche tramite la proposizione di un decreto ingiuntivo per obblighi di fare in quanto la banca è tenuta a consegnare la documentazione richiesta. Anche in materia TUF vi sono poi vari regolamenti integrativi e interpretativi. Tra tutti Importante è il regolamento intermediari: trattasi di norme contenute nel regolamento Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 03 dicembre 2010 e n. 18210 del 09 maggio 2012. Il regolamento detta disposizioni relative alla autorizzazione delle Sim, delle Sgr e soprattutto le regole applicabili alla prestazione dei vari servizi di investimento nonché alla gestione collettiva del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Il regolamento contiene, inoltre, le norme in materia di promotori finanziari e offerta fuori sede. Altro regolamento importante è quello dei consulenti finanziari: trattasi del regolamento di attuazione degli artt. 18 bis e 18 ter del d.lgs 58/98 in materia di consulenti. Nel caso di consulente finanziario dipendente della banca risponde la banca nel caso sorgano problemi di responsabilità. La consulenza finanziaria per essere tale deve essere quella che si spinge a prevedere la vendita di uno specifico titolo e non si limita ad una mera indicazione del titolo. Circostanza indefettibile è che la consulenza sia personalizzata dovendo dare una considerazione di adeguatezza dell’acquisto del titolo. Regolamento operazioni correlate. Altra norma di cui bisogna tener conto è l’art. 7 TUB in materia di segreto bancario. In realtà la norma parla di segreto di ufficio e collaborazione tra autorità in quanto non vi è una norma che tuteli il segreto bancario in quanto tale disposizione è di natura contrattuale. L’art. 10 TUB,invece, ci dice cosa sia l’attività bancaria. L’attività bancaria si compone di due aspetti principali: raccolta di risparmio ed esercizio del credito. Poichè nel nostro ordinamento non tutti i contratti per legge debbono essere scritti ed in alcuni casi la legge prevede la forma scritta solo ad probationem ; ai sensi dell’art. 117 TUB ,invece, i contratti bancari debbono essere redatti per scritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo. Vi sono alcuni contratti bancari che, nonostante la normativa di cui sopra, non hanno necessità della forma scritta obbligatoria. Ad esempio il contratto di consulenza può essere valido anche se non scritto. L’art. 118 TUB disciplina poi lo ius variandi ovvero la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che a tutti sarà capitato, prima o poi, di ricevere. Lo ius variandi è possibile solo se previsto contrattualmente e si vi sono giustificati motivi per la variazione unilaterale. Molto dipende quindi dal giustificato motivo sulla cui opportunità bisogna fare una valutazione volta per volta. Si tenga presente poi che per la normativa dell’antireciclaggio la banca deve tenere la documentazione per 10 anni ( legge 231/2007) dalla chiusura del rapporto. Quindi eventuali scuse perpetrate dalla Banca di non aver più la documentazione visti gli anni passati sono, appunto, solo scuse! Se la banca non ci da la documentazione ,nonostante la richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB ,si può successivamente chiedere al giudice ex art. 210 cpc la produzione documentale: in questo caso si verifica l’inversione dell’onere probatorio. E’ un aspetto, quello della richiesta della documentazione bancaria, che tengo molto a sottolineare in quanto senza documentazione non si può fare una perizia econometrica e senza la perizia non si potrà constatare l’applicazione di tassi usarari, anatocismo ecc. Poichè la banca usa come escamotage per scoraggiare il correntista dall’intraprendere una azione legale nei di lei confronti proprio il costo della documentazione richiesta, ecco l’importanza di questo argomento e del modo di come superare questo empasse. Per consulenza in materia bancaria e per perizie econometriche non esitare a contattarci senza impegno [email protected]

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