L’Arbitro Bancario finanziario (ABF) è un sempre la scelta giusta da fare?
L’arbitro bancario finanziario (ABF) è sempre la scelta giusta da fare ?
E’ in pratica uno strumento costruito per scoraggiare il correntista dal proporre azioni giudiziarie o un vero e proprio mezzo risolutore delle delle controversie bancarie?
E quando va usato?
In questo post vedremo se il ricorso all’arbitro bancario finanziario sia sempre la migliore scelta per il correntista
ABF : cos’è
L’Arbitro Bancario Finanziario, sulla carta, si presenta come un’ottima alternativa per chi deve affrontare un contenzioso bancario riguardante rapporti non antecedenti al 2009.
E’ una procedura che costa poco, non prevede complicate formalità, non vi è condanna alle spese in caso di soccombenza, la durata, rispetto ad un giudizio civile è minore e le banche si adeguano quasi sempre alle decisioni prese dall’ABF anche se queste non sono vincolanti .
Quindi tutto porterebbe a considerare questo “strumento” il miglior modo per procedere contro le banche rispetto ad un giudizio ordinario.
Guarda anche questo video per maggiori informazioni: ABF come funziona
Quando si può ricorrere all’ABF
Non tutte le problematiche, prima di tutto, possono essere oggetto di ricorso all’ABF perché vengono presi in considerazione solo quei rapporti sorti dal 2009 in poi.
Quindi se il tuo problema con la banca riguarda un conto corrente o un mutuo aperto nel 2008 o prima non potrai ricorrere all’Arbitro Bancario.
L’ABF non dà sempre ragione al correntista.
Devi però sapere che le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, almeno quelle che ho potuto apprendere dalla mia esperienza, sono molto rigide e non è detto che siano particolarmente favorevoli al correntista anche se è ovvio che questo possa avere anche torto in un contenzioso.
Non bisogna credere che l’Arbitro Bancario Finanziario sia sempre a favore del correntista che comunque, bisogna tenerne conto, può avere anche torto.
La media che ho potuto riscontrare – su scala prettamente personale – è stata più propensa al rigetto che all’accoglimento delle ragioni del correntista: ovviamente questo non è un dato statistico.
Ad esempio l’ABF ritiene che la mora non vada calcolata ai fini dell’usura nonostante le numerose e recentissime sentenza della Cassazione che dicono il contrario
Quindi bisogna stare attenti nella scelta di questo strumento anche in quanto il contenzioso è solo scritto, non vi sono richieste di prove come in un giudizio ordinario né si va dinanzi al collegio giudicante a discutere.
Perché la scelta dell’ABF potrebbe risultare sbagliata
Pertanto scegliere l’Arbitro Bancario quale strada risolutiva per le controversie bancarie potrebbe in alcuni casi essere una strada sbagliata in quanto anche se è pur vero che la decisione del collegio non è vincolante e si può comunque sempre ricorrere in Tribunale, poi si andrebbe comunque ad affrontare un giudizio con il fardello di una decisione negativa e quindi con pochissime possibilità di riuscita.
Il dilemma dell’ABF quale strumento deterrente
Ma l’Arbitro Bancario Finanziario è un deterrente per il correntista?
Dopo il 2010 e cioè dopo le famose sentenze Orsini molti avevano capito che forse non ci si poteva davvero fidare delle banche e che le stesse guadagnavano illegittimamente denaro applicando tassi di usura.
Vi è stato pertanto un massiccio incremento, in quegli anni, di azioni contro le banche ed i tribunali ricevevano sempre più ricorsi.
Questo carico di lavoro diventava, pertanto, insostenibile senza considerare che la controparte era comunque un “potere forte”. .
Quindi da parte di molte tribunali si è spostata l’attenzione dal verificare se il correntista avesse o meno ragione a come arginare questo fenomeno.
Ed ecco che in aiuto a questo problema viene Bankitalia che emana delle direttive, che legge non sono (!), in cui si illustra come si dovrebbero fare i conteggi per verificare se vi è usura o meno, conteggi ovviamente a favore delle banche.
Peccato che Bankitalia non possa emanare leggi e quindi non possa derogare ad una legge in vigore ( L. 108/96 ed art. 644 c.p.).
Peccato che Bankitalia faccia l’interesse delle banche essendo costituita dalle stesse a danno del correntista.
Però quando si parla di diritto bancario tutto si stravolge e quindi non ci meraviglia più di nulla.
Infatti, visto questi principi basilari del diritto, ci si aspetterebbe che un giudice non possa tenere conto di queste direttive di calcolo e debba applicare la legge. Giusto ?
NO…..SBAGLIATO!
Visto che il calcolo di Bankitalia quasi mai è favorevole al correntista è quello il calcolo da applicare, è quello il deterrente per eliminare il grosso delle cause. Ed è così che la maggior parte dei giudici si è orientata a questo indirizzo arrivando al risultato voluto: diminuire il carico di lavoro in materia bancaria.
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Supero il problema proponendo denuncia penale ?
Ma siccome si parla di usura si può arginare il problema civile proponendo denuncia penale.
Anche qui però si è innalzato un muro alla giustizia in quanto, a fronte di qualche procuratore illuminato che ha portato avanti processi nei confronti di direttori delle banche per usura, molti hanno preferito percorrere la strada della mancanza di dolo: i contratti stipulati dal correntista sono standard e quindi non è colpa del direttore se vi è usura e quindi siccome la responsabilità penale è personale si archivia il procedimento.
Concludendo
Ecco che si presenta, pertanto, l’alternativa dell’ABF, tra l’altro molto allettante.
Il ricorso all’ABF può risultare però un boomerang in quanto se si avrà una decisione negativa la battaglia sarà quasi probabilmente perduta.
E’ ovvio che il correntista sia indotto a preferire questa procedura visti i costi bassi ma ciò potrebbe risultare, in alcuni casi, una scelta negativa.
Avete un problema bancario? Proponete ricorso all’ABF! Costa poco e rischiate meno!
Però questo tipo di procedura non va presa con leggerezza né affrontata con superficialità in quanto potrà essere una scelta opportuna in molti casi ma andrà valutata caso per caso e documentata attentamente.
SE VUOI AFFIDARMI LA TUA PRATICA SCRIVIMI
E SARO’ LIETO DI ASCOLTARTI E DIFENDERTI NEL MIGLIORE DEI MODI
Buon giorno,
Ha ragione Avvocato, ha perfettamente ragione. L’A.B.F. fa gli interessi delle banche e non certo dei correntisti. E lo fa anche negando l’evidenza dei documenti acquisiti. Nel mio caso, nel ricorso 1069010/2019, con due pdf ricevuti dall’a.b.f. ho inviato copia della raccomandata di contestazione del saldo del conto corrente inviato a suo tempo al m.p.s. e il collegio giudicante nelle motivazioni del respingimento ha scritto che la raccomandata non è presente agli atti. Mah. Che le devo dire.
Buon giorno