La Cassazione con sentenza 12656/2014 ha stabilito che revoca degli affidamenti da parte di un istituto di credito costituisce elemento indiziario sufficiente a provare la conoscenza della banca degli insoluti ed estende la sua efficacia alle rimesse solutorie effettuate in epoca immediatamente precedente alla revoca. In altri termini, anche un solo elemento indiziario, se grave e preciso, costituisce prova. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto l’azione revocatoria proposta dal fallimento in relazione ad una pluralità di rimesse solutorie eseguite nel periodo sospetto dal fallito sul suo conto corrente, una delle quali immediatamente precedente alla revoca degli affidamenti, ritenendo provata, in base a detta revoca, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Banca. Questa aveva impugnato per cassazione la sentenza ritenendo che non poteva ritenersi provata la conoscenza e quindi non si potevano estendere gli effetti della revoca, intervenuta il 12 gennaio 2001, ad una rimessa effettuata il 6 dicembre 2000. Il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso perché le censure della Banca proponevano una diversa prospettazione delle risultanze processuali investendo il merito della controversia. Ha tuttavia esaminato la questione, confermando l’orientamento consolidato per il quale il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo, non dalla sua mera conoscibilità oggettiva. E, poiché la revoca di un fido da parte di una Banca interviene solitamente quando risulta compromessa la capacità solutoria del cliente e la conoscenza di tale circostanza deve ritenersi certa alla luce delle particolari capacità di accertamento e di indagine di cui dispone la Banca in relazione alla situazione economica dei correntisti, ha ritenuto del tutto coerente la motivazione dei giudici di merito sul punto. Quanto alla rimessa eseguita immediatamente prima della revoca, la Suprema Corte ha confermato la valutazione della Corte d’appello che aveva ritenuto che, considerati i tempi tecnici necessari per procedere alla revoca, la conoscenza dello stato di insolvenza poteva farsi risalire ad epoca precedente alla prima rimessa, precedente di qualche giorno rispetto alla revoca.