A quale regime fiscale devono essere assoggettate le criptovalute? Cosa dice il quadro normativo italiano per i soggetti in regime di impresa e non in regime di impresa? Cosa dice la Corte di Giustizia Europea La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, ha messo un punto fermo in materia di Iva partendo dalla definizione di criptovalute: “una valuta virtuale può essere definita come un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale «bitcoin» fa parte delle valute virtuali «a flusso bidirezionale», che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale. Esse consentono l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica”. In buona sostanza la Corte di Giustizia ha assimilato le cripto al senato e non ai beni immateriali, cosa alquanto discutibile ma su cui non mi soffermerò non essendo questo il tema del post. Cosa dice la normativa italiana. Nel nostro Paese vi sono alcuni documenti da dover tener presente quando si parla di Criptovalute e tassazione e precisamente: la Risoluzione Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016 (contribuenti in regime di impresa, per quanto riguarda le criptovalute); La Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 956-39/2018 (contribuenti non in regime di impresa, per quanto riguarda le criptovalute); LA Risposta Agenzia Entrate ad Interpello 903-47/2018 (contribuenti non in regime di impresa) La Risoluzione della Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016 definisce le cripto come una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale non emessa da una Autorità monetaria”. Tale concetto viene ribadito poi nel D.lgs 25/5/2017 n. 90: “la valuta virtuale è una rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. SOGGETTI IN REGIME DI IMPRESA A mio avviso in maniera errata ma l’Agenzia delle Entrate ha equiparato le criptovalute alle valute estere così rendendo obbligatoria la contabilizzazione delle operazioni don conversione in euro della cripto al cambio del giorno. Sarà poi applicabile l’art. 8 TUIR secondo cui sono fiscalmente rilevanti le differenze di cambio dei saldi in criptovaluta di fine esercizio mentre le differenze di cambio valutative di poste contabili in criptovaluta sono fiscalmente irrilevanti sino alla loro realizzazione; Soggetti NON IN REGIME DI IMPRESA Per i soggetti non in regime di impresa L’ Agenzia Entrate ad Interpello 956-39/2018 assimila le criptovalute alle valute estere precisando che gli utili o le perdite realizzate devono essere indicate nel modello Unico se nell’anno solare la giacenza complessiva di tutte le in criptovalute è superiore a 51.645,69 euro al cambio vigente al 1° gennaio. Nel caso di superamento della soglia andranno indicati tutti gli utili e le perdite di tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia. Se invece la soglia non viene superata gli utili e le perdite sono fiscalmente irrilevanti. Gli utili andranno tassati al 26% compilando il quadro RW. reato penale, e gli eventuali rimedi che il contribuente può porre in essere, eliminando anche del tutto la fattispecie di reato (se è possibile il ravvedimento operoso), ovvero riducendo di molto le sanzioni penali applicabili.
Tassazione Bitcoin, linee guida
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