Spesso leggiamo che il Bitcoin possono prestarsi a riciclaggio di denaro sporco per la loro natura “anonima”. A parte la considerazione, tutt’altro che scontata per molti, che il Bitcoin non è assolutamente anonimo e tracciabile, andiamo prima di tutto a vedere cosa si intende per riciclaggio ed il perché della necessità di una normativa di settore.
Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che costituiscono una grave minaccia per l’economica legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario. Riciclare denaro, beni ed altre utilità vuol dire investire capitali illecitamente ottenuti in attività illecite. In pratica il frutto di reati viene ripulito e rimesso nel circuito economico finanziario
Per antiriciclaggio si intende, invece, l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro ma anche di beni o altre utilità.
Esiste un forte legame tra i reati di riciclaggio, evasione fiscale e corruzione in quanto il mancato pagamento dei tributi è il principale strumento di accumulazione in nero del necessario per pagare il prezzo della corruzione e sappiamo bene che con le criptomonete non è così difficile eludere il fisco. Evasione fiscale e riciclaggio sono in stretto rapporto tra loro in quanto gli espedienti utilizzati per non pagare le tasse o dissimulare l’origine illecita del denaro quali paradisi fiscali, trust, società fiduciarie, cessione di credito e cartolarizzazione ecc. sono gli stessi. Un discorso a parte dovrebbe essere fatto al fenomeno dell’evasione fiscale che però non è argomento da trattare in questa sede, limitandomi però solo a sottolineare, a mio avviso, che finché ci sarà una tassazione così alta come in Italia (si arriva persino al 70% dell’incasso) si incentiverà l’evasione non foss’altro perché per alcuni questo vuol dire sopravvivenza.
Ritornando al riciclaggio e ai Bitcoin i sistemi per riciclare denaro si sposano bene con il mondo delle criptovalute anche perché la criminalità cerca sempre soluzioni nuove e tecnologiche per agire indisturbata.
Le fasi tipiche del riciclaggio consistono nel collocamento e cioè riportare sul mercato i proventi illeciti mediante trasformazione in altri strumenti finanziari che potrebbero proprio consistere nelle criptomonete; nella dissimulazione volta all’accumulo di disponibilità tramite una molteplicità di operazioni al fine di dissimulare la provenienza illecita dei capitali; infine il rientro che potrebbe consistere nella vendita della criptomoneta con rientro di capitale in moneta ufficiale anche se è comunque preferibile, in questo caso, comprare direttamente beni con criptomonete onde eludere gli accertamenti.
La normativa già esistente nel codice penale applicabile ai Bitcoin. Nel nostro Paese vi è un articolo ben preciso del codice penale che prevede il reato di riciclaggio: art. 648 bis c.p. Tale norma deve essere letta e coordinata con altre due norme e precisamente con l’art. 648 c.p. in tema di ricettazione e con l’art. 648 ter c.p. in tema di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.Tale disciplina, si dica subito, è tranquillamente applicabile al mondo Bitcoin e non pone particolari problematiche adattandosi perfettamente ad una disciplina che vede la sua introduzione nel lontano 1978 con il decreto legge n. 591, poi modificato dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e dalla legge 9 agosto 1993 n. 328. Grazie a quest’ultima modifica il reato di riciclaggio, oggi, si applica a tutti i tipi di reato non colposo a differenza che nel passato ove vi erano indicati una serie di reati c.d. presupposti.
Questa estensione porta pertanto ad avvallare l’ipotesi di applicazione della norma anche al mondo dei Bitcoin.
Le direttive Europee e la legge 231 del 2007.
In ambito europeo bisogna ricordare la prima direttiva n. 91/308/CE recepita in Italia con la legge 197 del 1991 che ha introdotto l’obbligo delle registrazioni antiriciclaggio.
La seconda direttiva n. 2001/97/CE recepita in Italia con la legge n. 56 del 2004 ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti.
La terza direttiva n. 2005/60/CE recepita in Italia con il d.lgs. 231 del 2007 ha introdotto una modalità diversa di combattere questo fenomeno tramite la collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti.
La quarta direttiva n.2015/849 recepita in Italia con il recente d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 che porta all’individuazione anche del settore delle criptomonete e pertanto può essere vista come una sorta di vera e propria innovazione per quanto riguarda questa disciplina.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto, nel nostro ordinamento, una serie di adempimenti da parte di alcuni soggetti “obbligati” (banche, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.)con lo scopo di proteggere la stabilità del sistema economico finanziario. Tali adempimento consistono principalmente in controlli che permettano la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni e l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Altri adempimenti consistono nella raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente ed il controllo continuo nel corso dell’operazione.
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Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90
In Italia, con il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 è stata introdotta la IV direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/859) che ha riscritto totalmente il d.lgs. 231/2007.
Il nostro Paese ha colto l’occasione con questa riforma di inserire gli Echanger quali soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.
Le nuove disposizioni sulle criptovalute sono contenute in alcuni articoli prevendendo l’obbligo di iscrizione in un apposito registro da parte dei cambiavalute virtuali. La legge definisce:
ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale.
Inoltre, la legge da una definizione di valuta virtuale:
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Con la nuova normativa i soggetti destinatari di obblighi in materia di antiriciclaggio vengono suddivisi in 5 categorie tra cui una, che ci interessa particolarmente per l’argomento in questione, riferita agli operatori non finanziari.
Rientrano in questa categoria: i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
La legge ha definito pertanto le criptovalute (lett. ff) e i prestatori di servizi (lett.qq) del settore, limitando gli obblighi antiriciclaggio agli Exchanger (operatori non finanziari che si differenziano da banche, promotori finanziari, società di investimento o consulenti finanziari, che invece sono operatori finanziari) e sostanzialmente assimilati – negli obblighi che devono rispettare – ai cambiavalute: cioè a chi cambia le valute tradizionali l’una con l’altra, come, per capirsi, gli sportelli agli aeroporti o alle stazioni.
Le definizioni della normativa in esame sono analoghe a quelle individuate dalla Commissione Europea nella proposta 450/2016 ove in particolare si definiva:
Exchanger: prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e
Valute Virtuali: una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è legata a una valuta legalmente istituita, non possiede uno status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio, ed eventualmente per altri fini, e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
Il testo della proposta della Commissione Europea in esame prevede la necessità di una richiesta di licenza o una autorizzazione per operare come Exchanger.
L’art. 8 del D.lgs. 90 del 2017 introduce, poi, due nuovi commi integrando il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 all’art. 17 bis in materia di contratti di credito ai consumatori e alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario:
1) Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell’art. 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.
2) Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.
La legge ha dato delega al governo per un decreto attuativo, la cui bozza consultiva è stata pubblicata a inizio febbraio, ed è stata aperta una finestra di un paio di settimane per ricevere commenti e critiche. Il decreto, in sostanza, propone l’istituzione di un registro speciale tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), un ente istituito nel 2010 che registra e monitora gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, cioè i consulenti finanziari, gli intermediari, chi conclude contratti per finanziamenti, e le altre figure professionali simili. Il registro speciale comprenderà, dice il Dipartimento del Tesoro, chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Il registro sarà in possesso della Guardia di Finanza, che avrà così un database di società che operano nel settore delle criptovalute.
Il decreto include nella lista di chi deve iscriversi al registro dell’OAM non solo quelle società che operano nello scambio, nell’utilizzo, nella conservazione e nella conversione di criptovalute, come i siti di exchange, ma anche i singoli commercianti e imprenditori che accettano i pagamenti in Bitcoin.
Sta di fatto che l’Italia è il primo stato europeo a introdurre regole sugli Exchanger creando una figura innovativa quale il cambiavalute virtuale e ciò è un chiaro segnale di come il mondo delle criptovalute stia sempre più dilagando e diventando una realtà con cui confrontarci.