4) CHIEDERE: Durc di data non anteriore a tre mesi ( questo documento è bene richiederlo ogni tre mesi )
5) NON CHIEDERE: Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 286/2005 e del Decreto Dirigenziale del Ministero dei trasporti n. 69 del 24 marzo 2011 il vettore è tenuto a predisporre e a consegnare al Committente, entro 10 gg. dalla esecuzione del trasporto, a pena di decadenza, apposita certificazione circa l’orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico e scarico e l’orario di inizio delle relative operazioni. Qualora non adempia a quanto sopra nel termine di decadenza pattuito, il vettore decadrà da ogni pretesa e/o azione per indennizzi a tale titolo nei confronti del committente. Tale documento però non deve chiederlo il committente.
6) CHIEDERE: Si deve pretendere dai vettori che le loro fatture, ex art. 83 bis co 6 L. 133/2008 riportino con evidenza la quota carburante che deve corrispondere al prodotto del costo medio Km del carburante per i Km del servizio reso.