Lunedì 7 aprile ci sarà l’udienza della Corte di Giustizia Europea per discutere sulla legittimità dei costi minimi e sulla loro compatibilità con la normativa comunitaria. Più specificatamente, si dovrà stabilire se sia possibile una normativa nazionale che prevede «per la fissazione dei prezzi, che l’importo dei costi minimi di esercizio sia determinato da un accordo degli operatori interessati o, in subordine, dalla decisione di un loro organo rappresentativo».C’è da chiedersi se la Corte di Giustizia si atterrà al parere rilasciato dalla Commissione Europea .
Gli interrogativi a cui rispondere sulla valutazione dell’art. 83 bis della legge 133/2008 sono tre:
1)la compatibilità tra costi minimi e libertà di concorrenza;
2)il possibile sacrificio di principi comunitari a fronte del generale interesse collettivo alla sicurezza stradale;
3) la legittimità di affidare la quantificazione di tali costi minimi ad accordi di settore o piuttosto a organismi rappresentativi di operatori privati. La Commissione risponde con una doppia risposta. La prima risposta è che un ente come l’Osservatorio ( oggi organo non più esistente) può stabilire la quantificazione dei costi minimi, ma è necessario che esistano a livello normativo dei criteri dettagliati, che diano certezza che vettori e committenti mirino a perseguire interessi pubblici e non propri. La seconda risposta, alternativa alla prima, constata che effettivamente la normativa comunitaria in linea di principio sarebbe incompatibile con la fissazione di una tariffa minima per il corrispettivo delle attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Ma questo principio contempla una possibile eccezione laddove si tenga conto che la fissazione dei costi sia proporzionata rispetto al perseguimento di ragioni di interesse generale come può essere la sicurezza stradale e la qualità dei servizi. In pratica la Commissione sembra dire che i costi minimi sulla carta potrebbero essere contrari alla concorrenza, ma che in realtà possono costituire un’eccezione laddove sono giustificati da una superiore esigenza pubblica, qual è appunto quella di garantire la sicurezza sulla strada e la legalità nel trasporto. Questo interesse superiore va però garantito anche a livello procedurale e quindi la definizione dei costi minimi non può essere rimessa a un organo animato da interessi privati, ma soltanto a un organismo con finalità pubbliche.
A questo punto non ci resta, quindi, che attendere il 7 aprile e sperare in una decisione definitiva da parte della Corte di Giustizia Europea.