Che i figli maggiorenni non autosufficienti abbiano diritto di essere mantenuti è questione oramai nota anche se spesso la domanda è sino a quando hanno diritto al mantenimento. Diverso è però il caso dell’assistenza morale. Infatti il genitore che viola gli obblighi di assistenza in favore del figlio maggiorenne non commette reato anche perchè con la maggiore età non sono ammissibili ingerenze nella vita del giovane. E’ questo il principio che viene stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 12306 del 02 aprile 2012. Ed è così che un 72enne di Napoli è stato assolto dalla Sez. VI della Cassazione in quanto questi non aveva mai dato un supporto morale al figlio in quanto il fatto non sussiste. Inoltre , specifica la Cassazione “ gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all’art. 570 comma 1 cod. pen. riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull’esercente la potestà che vengono meno con l’acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell’obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente, previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2 la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice di merito per mancanza di prova degli elementi costitutivi“