LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: VADEMECUM
Il reato di guida sotto stato di ebbrezza è uno dei casi che spesso mi capita di trattare in studio notando come spesso la normativa non sia chiara ai conducenti dei veicoli che non si rendono conto delle conseguenze che dalla violazione dell’art. 186 cds. possono derivare soprattutto nei casi più gravi.
Pertanto cerchiamo di dare alcuni chiarimenti in questo post sull’argomento.
Prima di tutto si rileva come sia stato dimostrata la pericolosità dichi guida sotto l’effetto dell’alcool secondo il seguente schema:
da 0,2 a 0,5 g/l: tendenza a guidare in modo rischioso e lieve alterazione psicomotoria e psicosensoriale: disturbo riflessi, riduzione delle cautele, manovra di frenata più brusca, alterazione della funzione visiva e della percezione dei segni stradali.
Da 0,6 a 0,9 g/l: compaiono errori di guida, dilatazione dei tempi medi di reazione, riduzione della capacità di adattamento al buio, di regolare la velocità, di valutare le distanze e le manovre di guida.
Da 1,0 a 1,5 g/l: netto peggioramento dei tempi di reazione e della capacità di attenzione; inabilità a valutare le distanze ed i tempi.
Da 1,5 a 2 g/l: sonnolenza, attimi di assenza dell’attenzione alla guida.
Da 2 a 3 g/l: incapacità di avviare e guidare i veicoli.
Da 3 a 4 g/l: incoordinazione motoria.
Oltre 4 g/l: perdita di coscienza.
N.B.: Il reato viene commesso indipendentemente dal veicolo che si guida potendo perpetrarsi la fattispecie criminosa anche nel caso di conducente di un velocipede o di un veicolo a trazione animale.
L’illecito si articola in 3 gradi di intensità di ebbrezza riferiti al tasso alcolemico accertato, cui corrispondono 3 livelli sanzionatori gradualmente afflittivi:
a) lieve – da 0,51 a 0,8 g/l: punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532,00 a 2.127,00 euro.
b) media – da 0,81 a 1,5 l/g: punito con l’arresto sino a 6 mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro.
c) grave – oltre 1,51 l/g: punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da 1500 a 6000 euro .
Quindi qualora si sia nelle ipotesi b e c si subirà un processo penale mentre nell’ipotesi a si avrà solo una sanzione amministrativa.
Riguardo ai modi di accertamento si rileva che a parte quello tramite etilometro è possibile anche quello con indagine semeiotica ove lo stato di alterazione può essere accertato anche ictu oculi attraverso la descrizione degli indici sintomatici sensorialmente apprezzabili sul verbale redatto dal pubblico ufficiale: alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione, verbale e coordinamento motorio, tono di voce, andatura zigzag, attuazione dispositivi luminosi del veicolo senza necessità ecc.ecc.
Si tenga ben presente, in quanto questa è una contestazione che spesso viene fatta dal guidatore in stato di ebbrezza, che la parola dell’indagato non è uguale assolutamente a quella di un pubblico ufficiale e quindi se questo verrà a processo a confermare (come avverrà con assoluta certezza) il verbale in cui questi ha dichiarato un andamento ad es. a zigzag e l’alito vinoso, il sostenere il contrario da parte dell’indagato a processo non varrà nulla perché non verrà creduto ( su questo punto e sul fatto che spesso le persone affermano “la mia parola è uguale alla sua” si potrebbe scrivere un altro post perché processualmente questa affermazione non ha fondamento).
Proprio in quanto l’acooltest è un accertamento di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 354 c.p.p. e visto che lo stesso verrà utilizzato nel processo come prova, la persona sottoposta al test ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia l’arrivo del quale non deve essere necessariamente atteso, salvo il caso del suo immediato sopraggiungere: in pratica è una garanzia inesistente perché impossibile sarà contattare il vs. difensore e farlo giungere nell’immediatezza sul posto.
L’unica cosa che può essere d’aiuto al trasgressore è il fatto che se non viene dato l’avvertimento di far intervenire il proprio difensore di fiducia il verbale è nullo.
In caso di incidente stradale le sanzioni vengono raddoppiate e per incidente non si intende solo lo scontro tra veicoli ma anche urtare ostacoli fissi o finire da soli dentro un fossato.
Altra ipotesi di aggravamento della pena si ha nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza si sia verificata in ore notturne dalle ore 22 alle ore 7.00, comportando ciò un aumento da 1/3 alla metà della pena.
Le sanzioni accessorie che conseguono all’accertamento di responsabilità per violazione dell’art. 186 cds sono più gravi della pena stessa e consistono nella sospensione della patente e nella confisca del veicoli.
Per quanto riguarda la sospensione della patente la sanzione va:
lett a) da 3 a 6 mesi nel caso di ebbrezza lieve
lett. b) da 6 mesi ad 1 anno nel caso di ebbrezza intermedia
lett. c) da 1 a 2 anni nel caso di ebbrezza grave; se il veicolo appartiene a persona estranea dal reato poiché non è possibile confiscarlo, la durata della sospensione è raddoppiata!
La graduazione del periodo di sospensione che viene comminato istantaneamente è discrezionale da parte del Prefetto, ovviamente nei limiti indicati. E qui a mio avviso vi è una discrepanza normativa che potrebbe determinare una ingiustizia in capo al guidatore.
Infatti il Prefetto una volta ricevuto il verbale da parte degli agenti accertatori, come già detto, commina la sospensione della patente che tra l’altro potrà essere ripresa solo dopo aver conseguito positivamente gli esami presso l’USL. Ma se il guidatore poi viene assolto nel processo penale questi si sarà comunque fatto un periodo senza patente che non avrebbe dovuto fare e ciò in quanto i tempi del procedimento penale sono lunghissimi a fronte della sanzione accessoria comminata dal Prefetto che potrà essere autonomamente impugnata ma spesso con scarsi risultati.
Si noti che la sanzione accessoria sarà applicabile solo se la violazione è stata commessa alla guida di veicoli per i quali è necessaria la patente.
Faccio presente che è possibile richiedere, in caso di sospensione della patente, al Prefetto e per motivi di lavoro documentati di poter guidare il proprio veicolo a determinate fasce orarie ma che tale richiesta vale solo nel caso di sanziona amministrativa e non nel caso in cui la violazione costituisca ipotesi di reato.
Qualora il guidatore sia stato colto con ebbrezza grave e sia recidivo nel biennio la patente gli verrà revocata del tutto così come nel caso di ebbrezza grave e di incidente grave.
Sempre nel caso di ebbrezza grave sarà comminata anche la confisca del veicolo se appartenente al trasgressore e proprio per poter poi applicare tale sanzione verrà disposta immediatamente il sequestro del veicolo che resterà quindi inutilizzato ( con possibilità anche di pagare un deposito giornaliero se non ha si dove custodirlo) per molto tempo e cioè sino alla fine del processo.
Altra ipotesi che va presa in considerazione è quella del rifiuto a sottoporsi all’accertamento previsto dall’art. 186 co 7 C.d.s. che costituisce di per sé reato e viene equiparata alle pene previste per la più grave delle ipotesi di ebbrezza.
Spesso una delle migliori strategie difensive ( non sempre possibile però) è quella di richiedere il lavoro di pubblica utilità. Tale richiesta non può essere avanzata qualora si sia verificato un incidente stradale e può essere richiesta per una sola volta.
Se ammessa il giudice, verificato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, dichiarerà l’estinzione del reato, revocando la confisca e comminando la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo pari alla metà di quello che dovrebbe venir inferto per legge.
Tolleranza zero!
L’art. 186 c.d.s pone il divieto assoluto di guidare dopo aver assunto qualunque quantitativo di alcool nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
– infraventunenni e neo-B-patentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente
– chi eserciti attività di trasporto di persone professionalmente.
– chi eserciti attività di trasporto di cose professionalmente.
– conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t. di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a 8 nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 186 c.d nel caso in cui i destinatari del divieto incorrano negli illeciti di guida in stato di ebbrezza le sanzioni sono aumentate:
di 1/3 nell’ipotesi di cui alla lett. a) ebbrezza lieve;
da 1/3 a 1/2 nell’ipotesi di cui alla lett. b) ebbrezza media ed ebbrezza grave nonché rifiuto a sottoporsi all’alcooltest.
Pene che verranno poi raddoppiate ulteriormente nel caso di incidente stradale.
Qualora tu sia stato fermato per guida in stato di ebbrezza lo Studio è disponibile ad assisterti al fine di poter ottenere il migliore risultato confacente al Tuo caso.
Buonasera,
Volevo chiedere un parere,
Se il verbale di un art 186, guida in stato di ebrezza, viene Annullato dal Giudice di Pace, per esempio, non era presente sul verbale l’avviso di essere assistito da un legale, le pene accessorie decadono? Cioè decurtazione punti, pena pecuniaria sono annullate?
E infine la cosa che mi importa di più sapere, Le visite in Commissione Medica sono da effettuare lostesso o anche quelle sono annullate?
Grazie
Se il verbale viene annullato anche le sanzioni vengono meno ivi compresa la decurtazione dei punti e la sanzione e la patente non deve essere più sospesa. Quindi la Prefettura deve ridare la patente in teoria anche senza le visite della Commissione Medica. Dico in teoria in quanto nelle ipotesi di guida in stato di ebrezza , secondo gli indici del tasso alcolemico, scatta il reato penale con tutto ciò che ne consegue
Grazie per la cortese risposta,
Ma se si parla di un annullamento di un verbale con violazione Amministrativa, cioè il tasso alcolemico è al di sotto di 0,8, Le Visite Mediche sono annullate?
A ragion di logica se il verbale è Nullo, quello che consegue si annulla di conseguenza Giusto?
Giusto