Trust di protezione familiare: vediamo cos’è e come può esserci utile
Cercherò di spiegare, in parole povere, in cosa consiste il trust di protezione familiare ( in altro post avevo parlato del trust come strumento di tutela contro le banche) e perché può essere considerato, ad oggi, il miglior strumento di tutela patrimoniale che la legge offre.
Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 364/1989 con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985.
Nel trust, generalmente, un soggetto denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor) nell’interesse ed a beneficio di uno o più soggetti, i beneficiari, oppure per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico.
Probabilmente questi termini ti hanno creato un pò di confusione ma non preoccuparti e cerchiamo di capire meglio il perchè ti può essere utile.
Il trust di protezione consente di proteggere gli interessi non solo della famiglia esclusivamente per i creditori futuri, facendo salvi i diritti dei creditori particolari o della famiglia precedenti alla istituzione del trust che potrebbero agire per rendere inefficace tale fattispecie nei loro confronti.
Questo concetto, che ho appositamente evidenziato in grassetto, è di importanza fondamentale.
Infatti il trust tutela per eventuali crediti che potrebbero nascere in futuro alla sua costituzione ma non tutela da quelli già in essere.
Pertanto se hai, ad esempio, dei debiti con fornitori, equitalia ecc già in corso non potrai ricorrere al trust per salvarti da eventuali pignoramenti perchè questi debiti erano già sorti prima dell’istituzione del trust.
Quello che devi comprendere è che il trust è un ottimo strumento di tutela preventiva e come si dice, prevenire è meglio che curare.
Infatti se si costituisce il trust in frode ai creditori, questi ultimi potranno rendere inefficace la disposizione dei beni in trust per mezzo dell’azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., proponibile entro il termine di cinque anni, fallimentare proponibile in termini più ristretti ma con meno onori probatori, e la più recente azione revocatoria ex art. 2929–bis c.c.
Da qui un’altra regola: per essere sicuri che il trust protegga debbono passare 5 anni dalla sua costituzione in quanto prima di tale termine qualche rischio si può correre in tema di revocatoria.
Quindi regola fondamentale è istituire il trust in tempi non sospetti e cioè si deve ricorrere a questo istituto come una sorta di assicurazione futura per eventi nefasti futuri.
Chi ricorresse, invece, al trust quando i cocci sono rotti non troverebbe tutela in questo strumento.
Trust di protezione familiare e finalità
Il trust di protezione del patrimonio familiare costituisce una fattispecie di trust che non ha una struttura tipica ma presenta un fine ben preciso: la tutela del patrimonio per assicurarlo alla famiglia del disponente. Ciò avviene per mezzo del noto effetto segregativo del trust stesso: il disponente trasferisce la proprietà di determinati suoi beni al trustee, persona fisica o giuridica, affinché questi gestisca un bene od un patrimonio in favore dei beneficiari, con l’obbligo di restituire i beni a questi ultimi a particolari condizioni oppure di corrispondere loro periodicamente il reddito prodotto dai beni che gli sono stati affidati.
Con trust di protezione del patrimonio familiare, poi, possono essere intese diverse finalità: certamente lo scopo di evitare ai creditori personali dei coniugi di agire su beni a sostegno della famiglia, ma anche quello di creare un patrimonio destinato nei casi di famiglia creata fuori dal matrimonio o dall’unione civile, di gestire gli effetti di una separazione o di un divorzio, di proteggere gli interessi di soggetti con disabilità grave o gli anziani.
Trust di protezione familiare per l’adempimento dell’assegno di mantenimento
Spesso si utilizza il trust di protezione per la gestione delle separazioni e dei divorzi, evitando i tipici rischi di inadempimento dell’assegno di mantenimento.
Un esempio , ci perviene dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 13609/2011, nella quale si prende atto della creazione di un trust istituito nelle condizioni di separazione per vincolare un immobile al soddisfacimento delle esigenze abitative della figlia, con la precipua finalità di provvedere alle esigenze della figlia fino al completamento degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell’autonomia economica, e per sottrarlo alle vicende personali e successorie degli ex coniugi.
Trust a protezione di soggetti disabile
La protezione degli interessi di soggetti con disabilità gravi per mezzo di trust, invece, viene addirittura prevista normativamente dagli artt. 1, comma 3, e 6 l. n. 112/2016, con la quale vengono disciplinati anche i contratti di affidamento fiduciario. In particolare, tale trust, per ottenere le esenzioni e le agevolazioni previste da detta legge, deve perseguire «come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust».
Trust e Fondo patrimoniale
Come detto, il trust di protezione del patrimonio familiare trova scarsa applicazione in costanza di matrimonio, venendo spesso utilizzato l’istituto del fondo patrimoniale. Dall’entrata in vigore della l. n. 76/2016, inoltre, tale strumento può essere applicato anche nei casi di unioni civili.
Il fondo patrimoniale è un vincolo posto da uno dei due coniugi, da entrambi ovvero da un soggetto terzo, su un complesso di beni determinati e nell’interesse della famiglia. Previsto dagli artt. 167 ss. c.c., il fondo è costituito da beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; la ratio di tale normativa è quella di assicurare alla famiglia un patrimonio privo di personalità giuridica propria, ma separato rispetto a quello dei coniugi, con l’ovvia conseguenza di non essere responsabile per le obbligazioni di questi ultimi, ma di essere aggredibile solo dai creditori del fondo stesso per le obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia.
A prescindere dall’effetto segregativo, peraltro limitato nel fondo patrimoniale, e dallo scopo, molte sono le differenze con il trust di protezione. Differentemente dal trust, infatti, il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico e può essere istituito anche da un terzo; la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia diversamente stabilito, e l’amministrazione di questi ultimi è regolata dalle norme relative alla comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza della grande duttilità del trust. Anche la disposizione dei beni in un fondo patrimoniale può subire le azioni revocatorie summenzionate per il trust, sebbene sia oggettivamente più difficile per i creditori dei singoli coniugi provare il consilium fraudis dell’atto di disposizione di beni nel fondo patrimoniale.
Il più importante svantaggio, però, del fondo patrimoniale nei confronti del trust di protezione consiste nelle ipotesi di cessazione dello stesso fondo: l’annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio causano lo scioglimento del fondo patrimoniale. Il trust, al contrario, non essendo legato ad un istituto come il matrimonio o l’unione civile, può durare per un tempo determinato, sotto condizione, od anche a tempo indeterminato.
Il fondo patrimoniale è uno strumento semplice, agevole e relativamente sicuro per coniugi o uniti civilmente che abbiano la necessità di separare dal proprio patrimonio quei beni che intendono destinare per la creazione della famiglia, ma presenta non pochi svantaggi: è poco duttile, gli atti di disposizione sono comunque revocabili, ha una durata legata a quella dello stesso matrimonio. Il trust, d’altro canto, è un istituto che garantisce, se elaborato con la giusta perizia, una protezione maggiormente aderente agli interessi di tutela della famiglia, in assenza di limiti oggettivi e soggettivi specifici, con rischi maggiori connessi, tuttavia, alla minore resistenza ad eventuali azioni oppositive di terzi creditori ed all’incertezza derivata dall’assenza di una specifica disciplina normativa.
Esso si presta, quindi, ad essere utilizzato come strumento alternativo al fondo patrimoniale per disciplinare anche i rapporti tra conviventi more uxorio, tra loro e con i figli, e per tutelare la famiglia di fatto, soddisfacendone i bisogni.
Natura del trust |
«Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto» (v. Cass. civ.,sent. 10105/2014).
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Trust e simulazione | «Il fatto che il trust sia maturato interamente nel contesto familiare e che il disponente non abbia perso interamente il controllo dei beni inizialmente conferiti in trust, riservandosi il diritto di abitarvi, non rappresenta, da solo, indice sicuro di illiceità o del carattere fittizio dell’operazione realizzata… ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla» (v. Trib. Genova, sent. 18 febbraio 2015). |
Trust e fondo patrimoniale | L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in “trust“. (v. Cass. civ., Sez. III, sent., 15 novembre 2019, n. 29727). |
Trust e azione revocatoria | “La Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L’Aja sui trust rende superfluo che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo trust persegua interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria il conferimento in un trust familiare ha natura di atto a titolo gratuito. Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria la riserva in capo al disponente del potere di sostituire ad libitum il trustee e i beneficiari costituisce prova della scientia damni in capo al disponente. I beneficiari che non siano titolari di diritti attuali sui beni in trust non sono legittimati passivi nell’azione revocatoria avente ad oggetto il conferimento in trust” (Cass. civ., Sez. III, ord., 19 aprile 2018, n. 9637). |
Trust familiare e revocabilità | …le “nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell’ art. 2901 c.c., vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 13388/2018) – …(omissis)…l’istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti” (Cass. Civ., sent. n. 19376/2017) |
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