Revoca dell’assegno di mantenimento anche se il figlio non è autosufficiente
Revoca dell’assegno di mantenimento anche se il figlio non è autosufficiente: è possibile ottenerlo? Si può vincere una causa di modifica delle condizioni di separazione/divorzio in questo caso?
Mi capita spesso, nelle separazioni di difendere il padre separando. E’ sicuramente la parte più difficile, in questo tipo di contenziosi, da difendere in quanto la strada è sicuramente in salita.
Si pensi solamente che nell’80% dei casi la casa coniugale è assegnata alla madre e da ciò consegue ovviamente anche un obbligo al contributo al mantenimento, da parte del padre, per i figli.
In alcuni casi sono riuscito a cambiare le carte in tavola e a far assegnare la casa al padre oppure fare in modo, comunque, che il Tribunale non si pronunciasse in merito e nella casa continuasse a vivere il padre quando la madre se n’era andata via in attesa del giudizio.
Altra questione molto sofferta e dibattuta è sicuramente quella del contributo al mantenimento del figlio: una delle domande che più ci si sente fare è quella relativa all’importo dell’assegno di mantenimento.
Infatti il padre separato si trova, spesso, non solo senza casa ma anche con un contributo da versare: si ha un impoverimento drastico del reddito, a volte tale da ridurre il padre in povertà.
Dall’altra parte, spesso, si trova chi pretende il mantenimento anche quando il figlio è maggiorenne.
E’ una delle questioni che mi è capitata di recente di affrontare ove sono riuscito a ottenere ragione in favore del padre.
Il figlio maggiorenne ha sempre diritto all’assegno di mantenimento se non lavora?
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, terminato il percorso di studi, dimostri di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.
Nella causa affrontata si voleva sostenere, da parte avversa, che il figlio non trovava lavoro in base alle proprie aspirazioni e stante la situazione di crisi economica da cui il nostro Paese non si è mai ripreso.
In realtà la storia delle crisi economica in questi tipi di cause si trascina ormai dal 2008 e non è un argomento valido ( al più in questo periodo vi è la situazione di emergenza Covid19 ad aver instaurato un’altra ondata di crisi) per giustificare un figlio che non si cerca lavoro o meglio prova a cercare solo ciò che vorrebbe fare anche in base agli studi svolti.
Il sogno di chi fa un determinato percorso di studi è sicuramente quello di svolgere un lavoro attinente agli stessi ma se non lo trova, questo non giustifica il fatto di non cercare altri lavori, magari in attesa di trovare quello sperato.
Nel caso di specie il figlio aveva già superato i 25 anni ma non era ancora autosufficiente ma in realtà non si era impegnato a cercare un lavoro quindi era giusto chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento anche se il figlio non è autosufficiente.
Cosa dice la Cassazione in merito
Sul tema anche la Cassazione si è pronunciata a favore del padre statuendo che: “«il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».
Fino a quando il figlio maggiorenne va mantenuto se non lavora?
Sul punto sono intervenute diverse sentenze anche della Suprema Corte che hanno stabilito che il diritto al mantenimento è dovuto sino all’età di 30-35 anni in base alla formazione di studi e percorso del figlio. Ovviamente più il figlio cresce e più dovrà dimostrare le ragioni della sua disocuppazione. Si capirà quindi che molto spesso si rende necessaria una causa per ottenere, prima di quell’età, una modifica delle condizioni di separazione/divorzio che vada ad annullare o quantomeno a dimunuire l’importo di tale assegno.
In conclusione
Alla fine il padre si è visto accogliere le proprie argomentazioni e l’assegno relativo al contributo al mantenimento è stato revocato.
Molti padri si trovano in questa situazione, alcuni, persino, non pagano e si vedono recapitare a distanza di anni precetti con somme impossibili da pagare ( di questi casi molte volte me ne sono capitati in studio). Non pagare non è mai una soluzione nè, tantomeno, sperare nella comprensione altrui.
Ricordate che se vi è una sentenza che statuisce un obbligo al mantenimento a carico vostro, la sentenza va ottemperata e qualora non vi sia una modifica che revochi tale assegno, controparte potrà sempre e a ragione azionare la fase esecutiva per recuperare il dovuto.
Quindi anche se vostro figlio è grande ed anche se lavora, è necessaria una sentenza che revochi e sostituisca la precedente togliendovi dall’obbligo al contributo al mantenimento.
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Di mia figlia non nessuno nulla da 15 anni. Non so se si e’laureata,se lavora,nulla di nulla causa privacy .Nel caso le trovassi un lavoro ben retribuito e lei lo rifiutasse perderebbe il diritto dell’assegno di mantenimento?
La Cassazione, con ordinanza n. 7970/2013 ha stabilito che ai fini dell’esonero dell’assegno per il figlio maggiorenne è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato
Il diritto al mantenimento persiste finchè il figlio stesso non abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Quindi qualora venisse trovato un lavoro e questa lo rifiutasse non avrebbe più diritto al mantenimento