Eppure quel padre, condannato dalla Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza n 11195/21, depositata il 23 marzo, per mancato pagamento del mantenimento aveva fatto di tutto per difendersi.
Aveva provato che questi doveva sostenere diverse spese per stare vicino ai figli che abitavano lontano da lui.
Aveva sostenuto e provato la solidità economica della ex moglie non bisognosa di quel contributo che a lui pesava molto almeno nella cifra stabilita dal giudice: si perchè la volontà di quel padre non era non versare l’assegno ma non riusciva a dare la cifra stabilita, soprattutto ora con la crisi aggravata anche dal Covid19.
Inutile anche il riferimento alla capacità dell’uomo di stare vicino ai figli e di venire incontro alle loro esigenze.
Siamo di fronte all’ennesima ingiustizia nei confronti dei padri separati?
Maurizio doveva affrontare molte trasferte per vedere i propri figli che amava più della propria vita.
Maurizio si era battuto con tutto se stesso per far capire a quei giudici, dall’alto del loro scranno, che i soldi non bastano mai per chi ha uno stipendio basso come lui e che le spese per e trasferte non sono certamente irrisorie.
Con quello stipendio la scelta era : o pagare l’importo stabilito in sentenza e non vedere e stare con i figlio o stare con loro versando meno .
Eppure la Cassazione ha ritenuto che le spese affrontate dal padre per stare vicino ai tre figli non sono sufficienti a ridimensionare l’inadempimento concretizzatosi nell’omesso versamento alla moglie del mantenimento per la prole stabilito a chiusura del giudizio di separazione
I dettagli della vicenda convincono i Giudici di merito a sancire la condanna dell’uomo, reo di avere, in tre diversi periodi, «violato gli obblighi di assistenza familiare, non versando all’ex moglie l’importo di 300 euro mensile stabilito a suo carico dal Tribunale, con sentenza relativa alla separazione coniugale, per il mantenimento dei tre figli minori».
Eppure i figli di Maurizio non si erano mai trovati in uno stato di bisogno, anche perchè la madre economicamente stava bene, né a loro sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza.
Maurizio, invece, si trovava in precarie condizioni economiche ed era stato costretto a violare un solo un obbligo civilistico.
Nonostante ciò non ha mai mancato di garantire ai figli la sua presenza e la sua attenzione, venendo incontro, per quanto gli è stato possibile, alle loro esigenze personali, mediche e scolastiche.
Cosa dice la legge in caso di mancato pagamento da parte del padre.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 del Codice Penale, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti e che «la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in una condizione soggettiva di stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore».
Maurizio aveva disatteso l’obbligo di versamento dell’importo mensile per il mantenimento dei figli minori, stabilito a suo carico dal giudice della separazione. Il fatto che Maurizio non abbia violato l’obbligo di incontrare periodicamente i tre bambini, quanto le sue vicissitudini economiche non interessano i giudici perché, secondo loro Maurizio non si sarebbe trovato nell’assoluta impossibilità di adempiere al versamento mensile del mantenimento perchè comunque lavorava ed un padre oculato deve saper mantenere i propri figli.
Inutile anche il fatto che i figli erano comunque stati adeguatamente mantenuti dalla madre, che ha un proprio lavoro ed è stata aiutata dai genitori.
Inutile anche la circostanza che Maurizio non ha fatto mancare la sua attenzione verso i bambini.
Ma su cosa si sono basati i giudici nel condannare Maurizio?
I Giudici tengono a precisare che «il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico», cioè non può, ad esempio, limitarsi «ad ospitare i figli nella propria abitazione e a provvedere in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori».
Privo di valore poi, secondo i Giudici, anche il riferimento difensivo alle «spese affrontate dall’uomo per recarsi periodicamente ad incontrare i tre figli minori che vivono con la madre». In sostanza, «quelle spese di viaggio e di pernottamento che il genitore ha dovuto sostenere per frequentare i figli sono state già considerate dal giudice civile della separazione al momento di stabilire l’entità dell’assegno mensile dovuto dall’uomo».
Concludendo
Ritengo che la storia di Maurizio sia stata una ingiustizia, conseguenza di una separazione in cui non sono state analizzate ed affrontate tutte le questioni sin da subito. Il difendersi sostenendo le onerose spese di trasferta è cercare di rimediare quando i cocci sono rotti.
Maurizio avrebbe dovuto far pesare questa circostanza sin dalla separazione e qualora ciò fosse sopravvenuta richiedere la modifica delle condizioni.
Questa è stata la base che ha portato poi, anni dopo, alla condanna. Una condanna di per sè ingiusta: l’ennesima nei confronti dei padri separati.
Vi è una sentenza che stabilisce un importo di mantenimento. Questo basta! Se poi uno non riesce a pagare a nulla importa ai giudici!
In verità non è sempre così: qualche mosca bianca, a volte, si trova.
A me è capitato, ad esempio, di far assolvere un padre per l’art. 570 c.p. proprio sulla base del fatto che comunque nulla mancava ai figli, tantomeno il sostentamento e che il padre si era trovato in grosse difficoltà in quanto era stato messo part time.
La morale è comunque che una assistenza ai padri separati, a mio avviso, debba essere affrontata subito, sin dall’inizio nel migliore dei modi e vada fatta presente ogni situazione al giudice e nulla vada lasciato al caso.
Una dimenticanza, quale ad esempio, non far presente delle spese di trasferta porta poi a risultati come quelli subiti da Maurizio perchè non si creda che poi si possa rimediare, non si creda che la ex capisca ( infatti a Maurizio è stata fatta una querela), non si creda tantomeno che i giudici si mettano nei vostri panni e valutino concretamente la situazione facendo giustizia.
Se sei un padre e ti stai separando ed hai bisogno di assistenza, scrivimi a
[email protected]
e sarò lieto di ascoltarti ed assisterti nel migliore dei modi