Mantenimento ai figli: quanto dovrò pagare?
E’ questa forse la prima delle domande che mi viene fatta dal padre che si sta separando ed, aggiungerei, a ragione in quanto la preoccupazione di non riuscire più a sostenere tutte le spese è concreta.
Ti voglio precisare che il criterio è identico anche nel caso in cui tu sia un padre non sposato e quindi essere sposati o meno, sotto questo punto di vista, non fa la differenza.
Sicuramente uno dei motivi di maggior litigio nelle separazioni riguarda il lato economico ed in particolare modo l’assegno di mantenimento.
Diciamo la verità.
Spesso quando ci si separa è l’uomo a subire le più gravi conseguenze.
La casa familiare, tranne alcuni casi particolari, verrà assegnata alla moglie e questi dovrà pagare un canone di locazione e trovarsi una nuova abitazione; dovrà, inoltre, corrispondere un contributo al mantenimento per i figli e non è escluso anche per la moglie. Tutte somme dovute per legge e qui non si discute ma, di fatto, chi non ha stipendi elevati si può trovare, da un giorno all’altro, sul lastrico e chi invece ha più possibilità si può comunque vedere dimezzato il proprio tenore di vita.
Una delle questioni più dibattute, durante le separazioni riguarda sicuramente l’assegno relativo al contributo al mantenimento che il padre dovrà versare mensilmente.
Come si quantifica l’assegno di mantenimento per i figli?
La legge non dà una quantificazione economica precisa ma detta alcuni parametri per la quantificazione del predetto assegno.
Prima di tutto l’assegno deve essere proporzionale al reddito del genitore a cui viene imposto l’obbligo e va determinato considerando:
– le risorse economiche di entrambi i genitori
– Il tenore di vita goduto dal figlio prima della separazione
– le esigenze del figlio
– i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitori
Tutti criteri a cui il Giudice si deve attenere e che dovrebbero limitare la sua discrezionalità nel decidere.
Cosa è importante fare affinchè il Giudice stabilisca un equo assegno di mantenimento per i figli?
Quando ci si separa e mi riferisco alla separazione giudiziale in quanto quella consensuale prevede un accordo e quindi non vi saranno questioni di scontro da portare in Tribunale, la prima udienza sarà quella dinanzi al Presidente del Tribunale che emanerà in provvedimenti c.d. provvisori ed urgenti.
Sono i provvedimenti provvisori in attesa che la causa giudiziale poi venga istruita e decisa a distanza, spesso, di anni.
L’udienza presidenziale è molto importante in quanto i provvedimenti emessi in quella sede rimarranno invariati per tutta la causa ed anche perchè difficilmente si avrà una modifica successiva nella sentenza.
Proprio per questo alla prima udienza presidenziale, portare tutte le prove che si hanno a disposizione a dimostrazione dei redditi e spese che si stanno sostenendo è fondamentale così come lo è anche chiarire quali siano i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore: più sarà il tempo e meno dovrò dare di contributo.
E’ obbligatorio, prima di tutto, produrre la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni che costituirà la base su cui basare il criterio di massima di liquidazione e determinazione dell’assegno di mantenimento: si terrà conto, pertanto, dello stipendio mensile percepito, delle proprietà immobiliari e del provento magari di eventuali affitti ecc.
Altra considerazione riguarda, appunto, l’assegnazione della casa coniugale e il numero dei figli a carico.
Alcuni Tribunali hanno predisposto dei modelli appositi per la determinazione dell’assegno di mantenimento che di massima si aggira su 1/4 del reddito e considerato l’assegnazione della casa familiare all’altro coniuge: ovviamente è un criterio che non può essere preso per buono in linea generale ma va contestualizzato al caso concreto: si pensi se, ad esempio, sulla casa grava ancora un mutuo che magari continua a pagare il marito.
Considera che una collocazione paritaria dei figli può portare alla non determinazione dell’assegno a carico del genitore non collocatario (cioè il genitore che non ha collocato stabilimente i figli presso di sè: di solito il padre) ma sempre su base consensuale.
Molte volte si assiste ad un vero e proprio ricatto per l’assegno di mantenimento: se non mi paghi non ti faccio vedere i figli! Molti si riconosceranno in queste situazioni a dir poco ingiuste.
Collocamento paritario dei figli, mantenimento diretto?
La legge, ad oggi, parla di assegno di mantenimento per il genitore non collocatario e quindi i Tribunali stabiliscono quasi sempre una cifra a carico.
Ho detto quasi perchè qualche decisione da parte di giudici “illuminati” ve ne sono ma come le perle rare non sono facili da reperire: più facile fare i provvedimenti standard che fanno numero e non si ammattisce.
Ad esempio già nel 2018 il Tribunale di Bologna aveva recepito un indirizzo tutto nuovo, quasi anticipando quello che era il disegno di legge Pillon, rimasto ad oggi lettera morta.
In quella sentenza il Giudice aveva così deciso:
– il collocamento presso il padre di due bambini di 10 e 6 anni d’età;
– l’assegnazione della casa familiare al padre;
– tempi di permanenza presso papà e mamma identici e alternati: una settimana ciascuno, da lunedì a domenica;
– mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore nel tempo di permanenza presso di sè;
– a carico del padre il 100% delle spese straordinarie, misura questa perequativa, volta cioè a compensare le spese che la madre dovrà sostenere per la propria nuova abitazione.
Non solo il tanto osannato e spesso non applicato principio alla bigenitorialità aveva trovato riscontro ma anche il padre era uscito da quella separazione, tutt’altro che sconfitto.
Ora non bisogna andare a sventolare questa sentenza dinanzi al Giudice della propria separazione credendo che siccome così è stato deciso questo varrà anche per noi.
Qui in Italia non è come in America dove le sentenze contano. In Italia possono essere prese in considerazione ma possono essere anche completamente disattese e poi si ricordi come ogni caso sia a sè e difficilmente replicabile.
La sentenza del Tribunale di Bologna sul mantenimento dei figli
Il caso messo dinanzi all’attenzione del giudice bolognese riguardava due genitori con redditi propri equivalenti.
La moglie aveva tradito il marito anche se negava mentre la casa familiare era stata stabilita nell’immobile di proprietà del marito in cui vivevano anche i suoi genitori e una famiglia di un parente: ovvio che non poteva essere assegnata alla moglie e che non si poteva imporre a quelle famiglie di sloggiare.
Infatti il Giudice nella propria motivazione stabiliva che: ““Considerato che qui è pure la sede dell’attività familiare, e che le tre famiglie …vivono in quotidiano stretto contatto. Contatto di cui, da un lato, hanno sempre beneficiato gli stessi figli della coppia, avendo opportunità di condividere facilmente tempo e spazio con i nonni paterni e i cugini, ma che, dall’altro, ha costituito costante ed inevitabile occasione di interrelazione tra gli adulti, situazione che oggi, con la disgregazione della unità familiare dei coniugi, comporta il verosimile rischio di un acuirsi di significative tensioni (…) nell’ipotesi di perdurante coabitazione della sola odierna attrice in un contesto abitativo di così stretta commistione con la famiglia d’origine del marito; tensioni quotidiane che finirebbero inevitabilmente per esporre ad un inutile pregiudizio i minori, che al contrario, proprio in questo delicato periodo di adattamento alla perdita dell’unità familiare, necessitano di un clima quotidiano il più possibile sereno e disteso”.
Veniva poi stabilito che i figli stessero con entrambi i genitori in maniera paritetica: una settimana con un genitore ed una con l’altro.
La decisione più giusta era quindi anche quella del mantenimento diretto mentre le spese straordinarie erano state accollate interamente al padre sono in quanto la madre si sarebbe dovuto cercare e pagare altro alloggio.
Il decreto del Tribunale di Catanzaro sul mantenimento dei figli
Altra pronuncia degna di nota è quella del Tribunale di Catanzaro (decreto del 28/02/2019)
In quel procedimento la madre chiedeva, oltre all’assegnazione della casa familiare, al Tribunale il collocamento presso di sé del figlio minore (di anni sei), con esercizio del diritto di visita in favore del padre, senza pernottamento, due giorni alla settimana e, con modalità alternata, nei fine settimana e in occasione delle festività ed un assegno di mantenimento di 350 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Richieste simili sono molto frequenti nelle separazioni e quindi nulla di nuovo, come si dice, sotto il sole.
Il padre, ivnece, chiedeva al Tribunale il collocamento alternato con mantenimento diretto dei figli.
Sempre in favore di questo criterio si sono pronunciati poi il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2945/2018 ed il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21/05/2015.
Sono piccole gocce nel mare che però denotano un senso di civiltà in quanto entrambi i genitori, in eugual misura, dovrebbero esserci nella crescita dei figli, indipendentemente dalla separazione o meno. Non vi dovrebbe essere un genitore “principale” ed uno di serie B come spesso capita in concreto e questo anche in quanto l’equilibrio psico-fisico dei minori ne gioverebbe.
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. n. 176/1991 cosi come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora richiamata espressamente dall’art. 6 TUE, nonchè alcuni disegni di legge, studi ecc concordano tutti nel preferire il collocamento paritetico da cui deriva, di conseguenza, il mantenimento diretto.
Come detto però le situazioni non sono tutte uguali e vi possono essere situazioni in cui il collocamento paritetico non è possibile ma anche dove lo è, ad oggi, molti Tribunali non vanno a fondo alla questione come invece hanno fatto Bologna e Catanzaro e quindi è più che legittimo richiederlo con la consapevolezza di quanto sopra.
Ritengo che il Parlamento dovrà necessariamente, prima o poi, affrontare il problema ed emanare una legge ad hoc ma, per il momento, siamo ancora in alto mare e ci si rimette, ancora una volta, alle decisioni arbitrarie dei giudici, creando disparità ed ingiustizie.
Ma se invece il Giudice mi condanna a pagare, quanto dovrò versare per il mantenimento dei figli?
Come già detto la legge non indica dei parametri però i Tribunali hanno adottato dei criteri a cui attenersi.
Ovviamente va considerato lo stipendio netto di chi verserà il mantenimento da cui andranno tolte le spese necessarie.
I criteri di massima, nel caso di un figlio, indicano nel 25% dell’importo dello stipendio netto (tolte le spese) la somma dovtua; per due figli il 40%.
Ad esempio ad un padre che percepiva 1800 euro al mese e che doveva sostenere le spese del mutuo pari ad euro 500,00 è stato stabilito un assegno mensile per i due figli di 500 euro.
A ciò si dovranno aggiungere le spese straordinarie poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% anche se possono essere ripartite in misura diversa.
Altra questione è poi quella del figlio maggiorenne e se debbo ancora provvedere al suo mantenimento e sull’argomento, se sei interessato, ti invito a guardare il mio video.