Rieducazione per chi ha commesso il reato di maltrattamenti in famiglia?
I maltrattamenti in famiglia di Giovanni su Maria
La sospensione condizionale della pena nei maltrattamenti in famiglia
L’art. 163 del codice penale stabilisce che il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore ad anni due, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p. (€ 250,00 al giorno), sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo, non superiore, nel complesso a due anni, può ordinare che la esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni.
Ma questa sospensione condizionale si applica anche per reati come i maltrattamenti ?
La legge 19 luglio 2019, la n. 69/2019, meglio conosciuta come “codice rosso”, ha introdotto un nuovo quinto comma che stabilisce: “Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 582 quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati“.
Quindi la legge c’è ma ha delle difficoltà applicative:
a) Oggettiva difficoltà per il Giudicante di reperire Enti o Associazioni che possano imporre al condannato un percorso riabilitativo e tanto perché sono ancora poche sul territorio le associazioni che assicurano una consulenza e poi un “trattamento” anche ai soggetti imputati o condannati per stalking o maltrattamenti;
b) Oggettiva difficoltà per il Giudicante di coniugare l’attività di giudizio con le previsioni successive alla emanazione della sentenza ed alla sua successiva “esecutività”: compito questo affidato alla Magistratura di Sorveglianza;
c) L’assenza di previsioni di spesa nell’ottica di un recupero imposto dal Giudice: l’art.6 della legge 19 luglio 2019 n. 69 al primo comma stabilisce: le modifiche sopra evidenziate e quindi, al secondo comma, prevede: “Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’art. 165 c.p., come modificato dal comma 1, sono a carico del condannato”. Difficile che un non abbiente, ad esempio, possa permettersi questi costi.
Quello che rimane sono gli anni di inferno vissuti da Maria, vittima due volte, sia di Giovanni che di un sistema che non funziona.
Qualche sforzo è stato sicuramente fatto ma ci vuole di più, molto di più!
La legge è sicuramente la base da cui partire ma bisogna sensibilizzare le forze dell’ordine e la magistratura, snellire e velocizzare i processi, dare una tutela immediata e non fare leggi poi difficilmente applicabili perchè mancano strutture o quant’altro.
Troppo spesso la classe politica si fa bella con l’emanazione di leggi ma quante di queste funzionano davvero?
La risposta non sono certamente io a darla ma il Caos in cui il nostro Paese si sta trovando e da cui pare non debba più uscire.
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e sarò lieto di ascoltarti ed assisterti nel migliore dei modi
Il mio reato 572 e’ prima del codice rosso..
Sono stato condannato a 2 anni..
il reato nel mio caso non e’ grave e sto aspettando l’ordine di carcerazione.
C’è possibilità di non entrare in carcere? O di uscirne presto?
Buonasera. La sua domanda ne presuppone altre da parte mia. Prima di tutto bisognerebbe capire perchè con due anni di pena lei non ha usufruito della sospensione condizionale. Inoltre non mi torna il fatto che lei parli di detenzione quando poteva usufruire delle misure alternative quali l’affidamento in prova. Quindi la possibilità di non entrare in carcere se non sono scaduti i termini per richiedere le predette misure.