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Maltrattamenti in famiglia: giusta condanna ma….

Maltrattamenti in famiglia, una brutta piaga della nostra società.
Ho già parlato di questo tema, sotto un altro aspetto, su questo blog.
Il problema però, è che a fronte di una condanna per maltrattamenti in famiglia, spesso non vi sono conseguenze concrete in quanto si può avere la sospensione condizionale della pena, se questa è sotto due anni e quindi di fatto l’unica conseguenza è quella di aver subito un processo penale.
Certo la legge che ha introdotto il Codice Rosso, come vedremo, ha inasprito le pene, limitando la possibilità di ricorrere alla sospensione condizionale nelle ipotesi più gravi e comunque obbligando il reo ad un percorso educativo/riabilitativo.
Spesso si pensa che i maltrattamenti siano sempre contro le donne perchè sicuramente sono maggiori i casi che interessano.

Rieducazione per chi ha commesso il reato di maltrattamenti in famiglia?

La pena come rieducazione nei maltrattamenti in famiglia?
Debbo dire che, personalmente, non credo nella pena come rieducazione tantomeno per reati come quello di maltrattamenti in famiglia o ancora più gravi.
E’ un bellissimo principio giuridico previsto nel nostro ordinamento proprio di un Paese “civile” che, però, non funziona.
Entri in carcere e se primi eri un delinquente di serie B ne esci di serie A.
Chi ha l’animo del delinquente non si rieduca perchè il commettere reati è nella propria natura, il non stare alle regole imposte dalla società e rispettare i diritti degli altri.
Ovviamente parlo in assoluto di alcuni tipi di reati non certamente dei reati colposi o reati minori.
Ma alcuni reati davvero di riprovevole natura a mio avviso non si può parlare di rieducazione.
Certo la legge, giustamente, deve generalizzare e non può dettare un principio di rieducazione solo per alcuni reati ed altri no e quindi va fatta una scelta di fondo.
Da qui però a dire che il sistema funziona ce ne corre.

I maltrattamenti in famiglia di Giovanni su Maria

Parliamo di un caso reale e cioè di  Giovanni  e Maria (nomi di fantasia per tutelare la privacy) ove la condanna a Giovanni è stata inflitta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14582/21 del 19 aprile 2021 ad un anno e 10 mesi di reclusione.
Giovanni aveva costantemente mortificato la ex moglie e aveva commesso comportamenti vessatori facendo vivere Maria in un inferno.
La vicenda era particolare in quanto la crisi economica aveva costretto i due ex coniugi a vivere ugualmente sotto lo stesso tetto anche se divorziati.
La donna aveva denunciato Giovanni anche per violenze sessuali e probabilmente le stesse si erano verificate.
Purtroppo la verità processuale è ben diversa dalla Verità con la V maiuscola e quindi non era stata provata la violenza sessuale dell’uomo.
Però Giovanni non era riuscito a scampare alla accusa per comportamenti violenti, vessatori e mortificanti da lui tenuti per un lungo periodo di convivenza. A rendere più grave la posizione dell’uomo, poi, anche il riconoscimento del «reato di lesioni» compiuto in due occasioni ai danni dell’ex moglie.
In Appello è stato ritenuto evidente «il sistema di vessazioni cui la donna era stata sottoposta attraverso ingiurieminacce e condotte intrusive nella sua vita privata».
Non si poteva, infatti, sfuggire alla prova data dai referti medici e dalle dichiarazioni rese dall’assistente sociale che ha seguito il percorso di allontanamento della donna dalla casa coniugale.
Il problema sta nel fatto che dopo anni di processo Giovanni è stato si condannato ma non andrà in carcere per la sospensione condizionale della pena.
Di fronte alla quotidiana paura subita da Maria, le lesioni, le vessazioni, un periodo di vita praticamente distrutto, alla fine Giovanni può farla franca.

La sospensione condizionale della pena nei maltrattamenti in famiglia

L’art. 163 del codice penale stabilisce che il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore ad anni due, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p. (€ 250,00 al giorno), sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo, non superiore, nel complesso a due anni, può ordinare che la esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni.

Ma questa sospensione condizionale si applica anche per reati come i maltrattamenti ?

La legge 19 luglio 2019, la n. 69/2019, meglio conosciuta come “codice rosso”, ha introdotto un nuovo quinto comma che stabilisce: “Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 582 quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Quindi la legge c’è ma ha delle difficoltà applicative:

a) Oggettiva difficoltà per il Giudicante di reperire Enti o Associazioni che possano imporre al condannato un percorso riabilitativo e tanto perché sono ancora poche sul territorio le associazioni che assicurano una consulenza e poi un “trattamento” anche ai soggetti imputati o condannati per stalking o maltrattamenti;

b) Oggettiva difficoltà per il Giudicante di coniugare l’attività di giudizio con le previsioni successive alla emanazione della sentenza ed alla sua successiva “esecutività”: compito questo affidato alla Magistratura di Sorveglianza;

c) L’assenza di previsioni di spesa nell’ottica di un recupero imposto dal Giudice: l’art.6 della legge 19 luglio 2019 n. 69 al primo comma stabilisce: le modifiche sopra evidenziate e quindi, al secondo comma, prevede: “Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’art. 165 c.p., come modificato dal comma 1, sono a carico del condannato”. Difficile che un non abbiente, ad esempio, possa permettersi questi costi.

Quello che rimane sono gli anni di inferno vissuti da Maria, vittima due volte, sia di Giovanni che di un sistema che non funziona.

Qualche sforzo è stato sicuramente fatto ma ci vuole di più, molto di più!

La legge è sicuramente la base da cui partire ma bisogna sensibilizzare le forze dell’ordine e la magistratura, snellire e velocizzare i processi, dare una tutela immediata e non fare leggi poi difficilmente applicabili perchè mancano strutture o quant’altro.

Troppo spesso la classe politica si fa bella con l’emanazione di leggi ma quante di queste funzionano davvero?

La risposta non sono certamente io a darla ma il Caos in cui il nostro Paese si sta trovando e da cui pare non debba più uscire.

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2 commenti su “Maltrattamenti in famiglia: giusta condanna ma….”

  1. Il mio reato 572 e’ prima del codice rosso..
    Sono stato condannato a 2 anni..
    il reato nel mio caso non e’ grave e sto aspettando l’ordine di carcerazione.
    C’è possibilità di non entrare in carcere? O di uscirne presto?

    Rispondi
    • Buonasera. La sua domanda ne presuppone altre da parte mia. Prima di tutto bisognerebbe capire perchè con due anni di pena lei non ha usufruito della sospensione condizionale. Inoltre non mi torna il fatto che lei parli di detenzione quando poteva usufruire delle misure alternative quali l’affidamento in prova. Quindi la possibilità di non entrare in carcere se non sono scaduti i termini per richiedere le predette misure.

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