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Come evitare che la ex moglie prenda la pensione di reversibilità?

Come evitare che la ex moglie prenda la pensione di reversibilità?

La situazione è la seguente.

Ci siamo separati e poi, dopo un anno, è intervenuto il divorzio anche questo giudiziale in quanto era impossibile trovare un accordo in maniera pacifica.

Il Tribunale ci ha condannato a versare un assegno divorzile alla nostra ex moglie ma comunque non vogliamo che la stessa possa usufruire della reversibilità: ne ha fatte troppe e darle anche questo beneficio pare l’ennesimo smacco!

Quindi come si può evitare che la ex moglie usufruisca delle nostre sostanze anche da morto?

I soldi che l’INPS ci corrisponde come pensione sono soldi di contributi versati in 40 anni di lavoro e quindi quello che percepirà la mia ex moglie alla mia morte sarà comunque frutto di sacrifici e del mio lavoro.

In un altro post che ti invito a leggere qualora tu voglia approfondire l’argomento ho parlato di quali sono i presupposti per ottenere la reversibilità: clicca qui per leggere l’articolo

Devi sapere che l’articolo 9, secondo e terzo comma della legge sul divorzio, limita l’esercizio del diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato alla titolarità dell’assegno divorzile.

Una sentenza della Cassazione – n. 20477/2020 – chiarisce sicuramente ogni dubbio in materia:  “Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all’art. 5 della l. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la “ratio” dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge e non già nell’irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento”.

Come si può evitare che la ex moglie prenda la pensione di reversibilità?Assegno divorzile “una tantum” e pensione di reversibilità

Ancora più chiarificatrice è stata la sentenza n. 22434 del 24/09/2018 in cui si legge che “Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione”.

Se quindi l’assegno divorzile è stato dato in un’unica soluzione la pensione di reversibilità non spetta. Qual è il ragionamento da fare? L’assegno divorzile ha una funzione solidaristica, assistenziale a favore dell’ex coniuge che dura per tutta la sua vita, anche dopo la morte dell’obbligato che è obbligato in qualche modo a pagare anche da morto visto che la ex moglie usufruirà della reversibilità.

Se però la moglie ha avuto un assegno unico al posto di quello mensile per il divorzio non vi è più questa continua assistenza a favore dell’ex coniuge e quindi non spetterà alcuna reversibilità.

La liquidazione in un’unica soluzione dell’assegno concordata fra le parti, afferma la Corte nella sentenza n. 9054/2016, estingue l’obbligazione al sostegno economico cui è tenuto l’obbligato. Il beneficiario pertanto è completamente soddisfatto e non può più pretendere nulla di natura economica.

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