Collocamento paritario dei figli è possibile? E soprattutto in questo modo posso procedere con il mantenimento diretto?
La legge, ad oggi, parla di assegno di mantenimento per il genitore non collocatario e quindi i Tribunali stabiliscono quasi sempre una cifra a carico.
Ho detto quasi perchè qualche decisione da parte di giudici “illuminati” ve ne sono ma come le perle rare non sono facili da reperire: più facile fare i provvedimenti standard che fanno numero e non si ammattisce.
Ad esempio già nel 2018 il Tribunale di Bologna aveva recepito un indirizzo tutto nuovo.
Poi è venuto il disegno di legge Pillon, rimasto ad oggi lettera morta in quanto è stato oggetto di molte polemiche.
Ritornando, ora alla sentenza del Giudice di Bologna, così si legge:
– il collocamento presso il padre di due bambini di 10 e 6 anni d’età;
– l’assegnazione della casa familiare al padre;
– tempi di permanenza presso papà e mamma identici e alternati: una settimana ciascuno, da lunedì a domenica;
– mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore nel tempo di permanenza presso di sè;
– a carico del padre il 100% delle spese straordinarie, misura questa perequativa, volta cioè a compensare le spese che la madre dovrà sostenere per la propria nuova abitazione.
Non solo il tanto osannato e spesso non applicato principio alla bigenitorialità aveva trovato riscontro ma anche il padre era uscito da quella separazione, tutt’altro che sconfitto.
Ora non bisogna andare a sventolare questa sentenza dinanzi al Giudice della propria separazione credendo che siccome così è stato deciso questo varrà anche per noi.
Qui in Italia non è come in America dove le sentenze contano. In Italia possono essere prese in considerazione ma possono essere anche completamente disattese e poi si ricordi come ogni caso sia a sè e difficilmente replicabile.
La sentenza del Tribunale di Bologna sul collocamento diretto e mantenimento dei figli
Il caso messo dinanzi all’attenzione del giudice bolognese riguardava due genitori con redditi propri equivalenti.
La moglie aveva tradito il marito anche se negava mentre la casa familiare era stata stabilita nell’immobile di proprietà del marito in cui vivevano anche i suoi genitori e una famiglia di un parente: ovvio che non poteva essere assegnata alla moglie e che non si poteva imporre a quelle famiglie di sloggiare.
Infatti il Giudice nella propria motivazione stabiliva che: ““Considerato che qui è pure la sede dell’attività familiare, e che le tre famiglie …vivono in quotidiano stretto contatto. Contatto di cui, da un lato, hanno sempre beneficiato gli stessi figli della coppia, avendo opportunità di condividere facilmente tempo e spazio con i nonni paterni e i cugini, ma che, dall’altro, ha costituito costante ed inevitabile occasione di interrelazione tra gli adulti, situazione che oggi, con la disgregazione della unità familiare dei coniugi, comporta il verosimile rischio di un acuirsi di significative tensioni (…) nell’ipotesi di perdurante coabitazione della sola odierna attrice in un contesto abitativo di così stretta commistione con la famiglia d’origine del marito; tensioni quotidiane che finirebbero inevitabilmente per esporre ad un inutile pregiudizio i minori, che al contrario, proprio in questo delicato periodo di adattamento alla perdita dell’unità familiare, necessitano di un clima quotidiano il più possibile sereno e disteso”.
Veniva poi stabilito che i figli stessero con entrambi i genitori in maniera paritetica: una settimana con un genitore ed una con l’altro.
La decisione più giusta era quindi anche quella del mantenimento diretto mentre le spese straordinarie erano state accollate interamente al padre sono in quanto la madre si sarebbe dovuto cercare e pagare altro alloggio.
Il decreto del Tribunale di Catanzaro sul collocamento diretto e mantenimento dei figli
Altra pronuncia degna di nota è quella del Tribunale di Catanzaro (decreto del 28/02/2019)
In quel procedimento la madre chiedeva, oltre all’assegnazione della casa familiare, al Tribunale il collocamento presso di sé del figlio minore (di anni sei), con esercizio del diritto di visita in favore del padre, senza pernottamento, due giorni alla settimana e, con modalità alternata, nei fine settimana e in occasione delle festività ed un assegno di mantenimento di 350 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Richieste simili sono molto frequenti nelle separazioni e quindi nulla di nuovo, come si dice, sotto il sole.
Il padre, invece, chiedeva al Tribunale il collocamento alternato con mantenimento diretto dei figli.
Sempre in favore di questo criterio si sono pronunciati poi il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2945/2018 ed il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21/05/2015.
Sono piccole gocce nel mare che però denotano un senso di civiltà in quanto entrambi i genitori, in eugual misura, dovrebbero esserci nella crescita dei figli, indipendentemente dalla separazione o meno. Non vi dovrebbe essere un genitore “principale” ed uno di serie B come spesso capita in concreto e questo anche in quanto l’equilibrio psico-fisico dei minori ne gioverebbe.
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. n. 176/1991 cosi come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora richiamata espressamente dall’art. 6 TUE, nonchè alcuni disegni di legge, studi ecc concordano tutti nel preferire il collocamento paritetico da cui deriva, di conseguenza, il mantenimento diretto.
Come detto però le situazioni non sono tutte uguali e vi possono essere situazioni in cui il collocamento paritetico non è possibile ma anche dove lo è, ad oggi, molti Tribunali non vanno a fondo alla questione come invece hanno fatto Bologna e Catanzaro e quindi è più che legittimo richiederlo con la consapevolezza di quanto sopra.
Ritengo che il Parlamento dovrà necessariamente, prima o poi, affrontare il problema ed emanare una legge ad hoc ma, per il momento, siamo ancora in alto mare e ci si rimette, ancora una volta, alle decisioni arbitrarie dei giudici, creando disparità ed ingiustizie.
Se invece ti venisse imposto di pagare un assegno di mantenimento ricorda che non ti potrai rifiutare di pagarlo in quanto ciò costituisce reato ed inoltre la tua ex potrà porre in essere tutta una serie di azioni per costringerti a pagare.