Assegno di mantenimento: la moglie ci può rinunciare?
Prima di tutto una precisazione: in questo articolo parlerò di rinuncia dell’assegno di mantenimento da parte della moglie perché nel 90% dei casi è questa la situazione che si verifica nei Tribunali.
Il concetto vale, però, anche per il caso in cui sia il marito ad aver diritto al mantenimento magari perché fa il casalingo e la moglie lavora oppure perché questa ha uno stipendio molto più alto del marito.
Quindi parlerò di assegno di mantenimento riferendomi alla moglie ma il ragionamento vale per ambedue le parti.
Vediamo di rispondere, pertanto, a questa domanda che spesso mi viene fatta in sede di separazione.
La prima cosa è non confondere l’assegno di mantenimento con il diritto agli alimenti. Ho già parlato di questa differenza in un precedente articolo a cui ti rimando qualora tu volessi approfondire o avessi dei dubbi al riguardo: diritto agli alimenti e al mantenimento, sono la stessa cosa?
Spesso vediamo nei telefilm americani accordi prematrimoniali ove il coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa firmando accordi blindati inoppugnabili.
Devi sapere che, invece, in Italia non vi è la possibilità di sottoscrivere questi accordi o meglio se vi sono non hanno alcuna valenza.
La legge non ammette tali tipo di accordi e quindi è ovvio che nasca il dubbio se si possa o meno rinunciare all’assegno di mantenimento.
Rinunciare preventivamente all’assegno di mantenimento non è possibile in quanto sarebbe proprio una sorta di accordo prematrimoniale che, come abbiamo visto, è vietato dalla legge.
Quindi se ti stati sposando e per scrupolo vuoi far firmare uno scritto alla tua futura moglie in cui si stabilisce che, in caso di separazione, ella rinuncerà all’assegno di mantenimento sei sulla cattiva strada e probabilmente farai anche saltare il matrimonio perché non credo che la tua futura sposa sarà felice di una simile proposta.
Ma perchè non è possibile rinunciare all’assegno di mantenimento in via preventiva?
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione e se entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni del nucleo familiare, solo dopo che tale vincolo si è sciolto si potrà parlare di rinuncia all’assegno.
Quindi in pratica questo diritto all’assegno prima che mi sposo non si è ancora concretizzato e vi potrebbero essere anche situazioni in cui non si verifichi. Pensiamo, ad esempio, ai matrimoni di durata brevissimi.
Proprio per questo motivo che non posso rinunciare all’assegno in quanto il diritto non si è ancora formato. Possono, infatti, accadere situazioni in cui non avrò il diritto all’assegno di mantenimento, quali, ad esempio, la durata breve del matrimonio.
Pertanto rinunciare ad un diritto di cui non si ha ancora…diritto non è possibile.
Durante la separazione la moglie può rinunciare all’assegno di mantenimento?
Le cose stanno in maniera diversa durante la separazione.
Qui il diritto all’assegno di mantenimento si è formato e quindi si può rinunciare all’assegno.
I l presupposto di tale rinuncia è che i due coniugi dispongano di redditi sufficienti.
Si ricordi, però, che il giudice non può disporlo d’ufficio e quindi nulla può dire se non vi è espressa richiesta.
Quindi se la tua ex moglie non chiede il mantenimento il giudice non potrà entrare nel merito cosa che invece può fare nel caso di mantenimento dei figli.
Una volta che ho rinunciato all’assegno di mantenimento ci posso ripensare?
Non è raro che ci si separi e poi si ripensi alle condizioni di separazioni e si voglia, per mille motivi, tornare indietro, modificarle, rivederle.
Questo non è possibile almeno che le condizioni rispetto al momento in cui ci si è separati siano mutate.
Solo in questo momento si può avere un ripensamento e chiedere una modifica della separazione.
Questo perché la legge mette, giustamente dei paletti poiché, altrimenti, i Tribunali sarebbero pieni di cause di ripensamento.
La sentenza di separazione e/o l’omologa in caso di separazione consensuale è una sentenza che fa stato e passa in giudicato come tutte le sentenze.
In pratica o si fa ricorso in appello entro i termini di legge oppure non ci si può fare più nulla!
Se però la situazione è mutata rispetto a quella in cui si è giunti alla separazione allora si può procedere ad una richiesta di modifica delle condizioni oppure, più semplicemente, in caso di separazione lo si farà nella causa di divorzio.
Facciamo l’esempio che ambedue i coniugi lavorino ed abbiano un reddito più o meno uguale. Successivamente uno dei due coniugi, per cause non a lui imputabili, perdere il lavoro e non riesce ad ottenerlo. Diversi casi, ad esempio, mi sono capitati proprio a causa del Covid19.
In questo caso si può chiedere una modifica delle condizioni di separazione e chiedere l’assegno di mantenimento oppure inserire tale richiesta nel procedimento per divorzio.
Ma all’assegno divorzile posso rinunciare?
Le medesime considerazioni fatte per l’assegno di separazione valgono per l’assegno divorzile e quindi tutti i principi che ti ho detto sono applicabili in maniera speculare anche all’assegno divorzile seppur questo abbia presupposti e criteri diversi per la sua determinazione rispetto all’assegno di mantenimento della separazione.
Se ti stai separando probabilmente ti starai chiedendo anche da quando dovrai iniziare a pagare l’assegno, se tua moglie non ci rinuncia e se il giudice, ovviamente, riterrà che esso sia dovuto.
Se sei interessato a questo argomento, guarda il video qui sotto.
Se vuoi contattarmi per assistenza, scrivimi a :
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e sarò lieto di ascoltarti e difenderti nel migliore dei modi.
Ottimo articolo. Lo dico con cognizione di causa perché sono un collega.
Ti ringrazio. Fa sempre piacere ricevere approvazione