DISPOSITIVO 8 GENNAIO 2020
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lehmann Joachim, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti Kriebel Uwe, Brödel Helmut, Schröter Andreas, Linowsky Peter, Kogelheide Rainer, Mayer Roman, Mansbart Johannes, Pizzadini Paolo, Gobbi Frattini Daniele e Soprano Vincenzo, limitatamente al reato di cui all’art. 589 cod. pen., previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dei menzionati imputati in relazione al residuo reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di Castaldo Mario, relativamente al reato di cui all’art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen.
Annulla la medesima sentenza agli effetti penali nei confronti del Castaldo, nella posizione di Direttore della Divisione Cargo di Trenitalia s.p.a., relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità del Castaldo in relazione al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen. commesso quale Amministratore delegato di Cargo Chemical s.r.l. e poi di Responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica s.p.a.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di Maestrini Emilio e Favo Francesco, relativamente al reato di cui all’art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen. e, agli effetti civili, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio.
Annulla la medesima sentenza nei confronti del Maestrini e del Favo relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di Elia Michele, relativamente al reato di cui all’art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen.
Annulla la medesima sentenza nei confronti dell’Elia relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., in relazione ai profili di colpa puntualizzati in motivazione e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Moretti Mauro, relativamente all’aggravante di cui all’art. 589, co. 2 cod. pen., aggravante che elimina, e relativamente ai profili di colpa puntualizzati in motivazione, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gatx Rail Austria GmbH, Gatx Rail Germania GmbH, Jungenthal Waggon GmbH, Trenitalia s.p.a., Mercitalia Rail s.r.l., RFI S.p.a., in relazione all’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni in favore delle seguenti parti civili: Organizzazione Sindacati Autonomi di base- Segreteria Provinciale di Lucca (Or.S.A Ferrovie), Organizzazione Sindacati Autonomi di base- Segreteria Regionale della Toscana (Or.S.A Ferrovie), Organizzazione Sindacati Autonomi di base- Segreteria Generale (Or.S.A Ferrovie), Sindacato UGL Federazione Trasporti Autoferrotranvieri Regione Toscana, Sindacato Unione Territoriale del Lavoro UTL dell’Unione Generale del Lavoro UGL Provincia di Lucca, CGIL Provincia di Lucca, CGIL Regione Toscana, FILT CGIL Lucca, CGIL Nazionale, Associazione “Comitato Matteo Valenti”, De Angelis Dante, Giuntini Maurizio, Cufari Filippo, Cito Vincenzo, Pinto Giuseppe, Pellegatta Alessandro, Profili Antonio, Noon Ward Linda Ellen, Stefanìa Cataldo, statuizioni che elimina.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili in favore di Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e Medicina Democratica Onlus e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati sopra menzionati e dei responsabili civili.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze.
Rigetta i ricorsi delle parti civili, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna gli imputati Kriebel, Brödel, Schröter, Linowsky, Kogelheide, Mayer, Mansbart, Pizzadini, Gobbi Frattini, Soprano e Castaldo, in solido con i responsabili civili – eccezion fatta per RFI s.p.a. e Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. – alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle seguenti parti civili, così liquidate:
Rossi Serena, euro cinquemila/00;
Cittadinanzattiva Onlus, euro cinquemila/00, disponendone il pagamento in favore dell’erario al sensi dell’art. 10, co.3 d.p.r. n. 115/2002;
Regione Toscana, euro cinquemila/00;
Pucci Mirella euro cinquemila/00;
Orlandini Vincenzo Massimo, euro cinquemila/00;
Parrini Federico e Pulzello Caterina, euro seimilacinquecento per onorario ed euro millequattrocentottanta per indennità e spese di trasferta, da distrarsi in favore del difensore avv. Fabrizio Bartolini, dichiaratosi antistatario;
Orsi Annamaria euro cinquemila/00;
Rombi Riccardo euro cinquemila/00;
oltre, per tutti, spese generali pari al 15%, CPA ed Iva.
Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra gli imputati, i responsabili civili e le parti civili ricorrenti.