Se i ritardi dei treni ti esasperano non è detto che tu debba essere risarcito
Tutti prima o poi siamo incorsi in un disservizio da parte delle Ferrovie subendo ritardi, cancellazione delle corse ecc.
Questi disservizi possono diventare un vero e proprio incubo per i pendolari o per chi è costretto a viaggiare di frequente.
E’ quello che è accaduto ad un pendolare di Piacenza il quale esasperato dai continui ritardi ha convenuto la Società che gestisce il trasporto ferroviario per sentir accertare il suo inadempimento agli obblighi di trasporto, nonché agli obblighi di servizio pubblico e per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non a lui derivanti dalla sistematicità dei ritardi, dalle precarie condizioni igieniche dei vagoni e dalle difficoltà di trovare posto a sedere riscontrati nei suoi spostamenti quotidiani tra Piacenza e Milano.
Il caso arriva in Cassazione in quanto anche se la richiesta risarcitoria era di circa 1000 euro per il gruppo ferrovie ciò avrebbe costituito un precedente di non poco conto.
La Cassazione però respinge il ricorso del pendolare in quanto ritiene non provata la gravità della lesione lamentata dal ricorrente rifacendosi alle note Sentenze di San Martino nelle quali si era ribadito come la tutela risarcitoria è data solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona precisando che «sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale» e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, «un grado minimo di tolleranza».
Ciò deve essere tenuto presente in quanto troppo spesso si sente negli studi professionali richieste di pretesi risarcimenti per ogni disagio subito, richieste che inesorabilmente soccombono.