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Quando l’ex moglie si crea una nuova famiglia ed il figlio è maggiorenne

Quando l’ex moglie si crea una nuova famiglia ed il figlio è maggiorenne

La Cassazione con una recentissima sentenza emessa il 13 di questo mese (pronuncia n. 25528/16 ) ha statuito alcuni principi in tema di assegno al mantenimento che potrebbero interessare molte persone separate/divorziate.

Il caso.  La Corte d’appello aveva respinto il reclamo proposto da Tizio in primo grado, dopo che il Tribunale aveva rigettato il suo ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio con l’ex coniuge, stabilendo a carico di costei l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne e la soppressione di quello divorzile posto a carico dell’ex marito dalla sentenza di divorzio. I giudici di appello confermavano la decisione di primo grado sostenendo che la mancata autosufficienza del figlio fosse dovuta ad una sua scelta (abbandonare il lavoro per iscriversi ad una scuola privata). Inoltre la Corte riteneva la convivenza more uxorio della ex moglie un fatto irrilevante, atteso lo stato di disoccupazione del convivente e quindi ritenendo che la situazione reddituale del reclamante non era mutata.

Il nuovo convivente more uxorio.  Portato il caso in Cassazione la Suprema Corte sottolinea come «L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione che il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo».

Il sostentamento del figlio. In merito al mantenimento del figlio, invece, la Cassazione ha ribadito come l’obbligo del genitore di concorrere al suo mantenimento non cessa con il raggiungimento da parte del figlio «di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita».

 

 

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