COME PASSARLA LISCA RIFIUTANDO L’ALCOLTEST
Guidare la propria autovettura in stato di ebrezza è giustamente condotta punita gravemente dal nostro ordinamento in quanto si mette in pericolo la vita altrui per la propria incoscienza.
Senza addentrarci nella normativa basta sapere che chi viene trovato con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8%, incorre soltanto in una sanzione amministrativa;
Chi invece viene trovato con tasso alcolemico tra 0,9 e 1,5%, o superiore subirà un procedimento penale.
Ma se, invece, mi rifiutassi, invece, di sottopormi all’alcoltest? Potrei farla franca? O potrei avere dei vantaggi?
Bisogna premettere che chi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest viene automaticamente considerato positivo all’etilometro e gli viene applicata la sanzione massima prevista per questi casi: la sua condizione viene equiparata a chi ha un tasso alcolemico superiore a 1,5% g/l e quindi potrà subire:
l’arresto da 6 mesi a 1 anno,
la sospensione della patente da 1 a 2 anni,
la confisca del veicolo (salvo che lo stesso appartenga ad altra persona).
Ma dalla teoria alla pratica ce ne corre e quindi vi sono dei casi in cui rifiutarsi di effettuare l’alcoltest da sicuramente dei vantaggi sino ad arrivare persino a farla franca completamente.
RIFIUTO DELL’ALCOLTEST IN CASO DI INCIDENTE
Se hai provocato un incidente ed hai guidato in stato di ebbrezza subirai il raddoppio di tutte le sanzioni previste per il tipo di ebbrezza accertato.
In questo caso se rifiuti l’alcoltest sapendo che probabilmente hai superato la soglia massima di 1,5% avrai un vantaggio in quanto la Cassazione ha stabilito che questo tipo di aggravante non si applica in caso di rifiuto: quindi se ti rifiuti non subirai il raddoppio di pena.
RIFIUTO DELL’ALCOOLTEST ALLA GUIDA DI UNA VETTURA NON PROPRIA
Se guidi in stato di ebrezza una vettura che non è tua anche qui potrai avere dei vantaggi se non ti sottoponi all’alcoltest. Infatti la legge prevede nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza un mezzo di proprietà altrui, il raddoppio della sospensione della patente. Ma la Cassazione ha detto che questo raddoppio non si applica a chi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest. Dunque, se hai superato la soglia massima di alcol nel sangue (1,5%) e stai guidando un’auto non propria, rifiutando il test subirai la pena massima prevista ma non l’aggravante del raddoppio del periodo di sospensione della patente.
Ma c’è un modo in questo caso per passarla liscia?
Un modo c’è e ce lo dice la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 15 settembre 2017, n. 42255.
Infatti in questo caso puoi sempre invocare l’art. 131 bis cp e cioè la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione ha ritenuto non corretta la decisione della corte di appello diretta a negare l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto basata su una presunzione di pericolosità in astratto del comportamento contestato, senza alcun riferimento al caso concreto.
Nella fattispecie, al conducente, persona giovane e incensurata, dopo il rifiuto alla sottoposizione all’alcoltest, fu comunque consentito, di guidare il proprio veicolo sino a casa, senza che avesse causato alcun effettivo pregiudizio alla circolazione ed all’incolumità degli altri utenti della strada prima dell’intervento delle forze dell’ordine.
Quindi bisognerà analizzare il caso concreto perché non si può fare certamente di tutta un’erba un fascio ma in alcuni casi, in considerazione della non abitualità della condotta e della modesta offensività dell’azione si potrà comunque rimanere indenni dall’aver rifiutato l’alcoltest.
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