L’annotazione di cui al comma 4 dell’art. 162 c.c. è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all’art. 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità. La moglie proponeva avanti al Tribunale competente opposizione di terzo all’esecuzione forzata intrapresa sugli immobili del marito, in quanto comproprietaria dei beni esecutati. Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso, attesa la carenza di interesse ad agire dell’opponente, per non essere più comproprietaria del primo dei due beni pignorati, e per carenza di prova dell’avvenuta annotazione della convenzione di separazione a margine dell’atto di matrimonio, in merito al secondo bene esecutato, che avrebbe garantito l’opponibilità a terzi. Avverso tale sentenza l’opponente proponeva ricorso in Cassazione, la quale rigettava l’impugnazione, confermando la pronuncia del Tribunale e l’inammissibilità dell’opposizione per mancanza di qualsiasi interesse in capo all’opponente in merito al primo bene esecutato, del quale la moglie non era più proprietaria già da prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, e per mancanza della prova dell’avvenuta trascrizione della convenzione di separazione a margine dell’atto di matrimonio, in merito al secondo bene immobile pignorato. Per l’opponibilità a terzi delle convenzioni matrimoniali serve l’annotazione. Il dettato normativo dell’art. 162 c.c. sancisce espressamente al comma 4 il tipo pubblicità richiesto per le convenzioni matrimoniali e l’efficacia giuridica connessa alla loro trascrizione nel registro dello stato civile. Pertanto, condizione di opponibilità a terzi delle convenzioni matrimoniali è l’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’articolo sopra citato; mentre la trascrizione effettuata ai sensi dell’art. 2647 c.c., a seguito dell’abrogazione dell’ultimo comma, il quale prevedeva che il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonché la costituzione del patrimonio familiare, non potevano essere opposti a terzi finchè non venissero trascritti, ha oggi una funzione di mera pubblicità notizia e, come tale, non opponibile a terzi. Esclusi i conflitti tra trascrizioni. In tal modo, il legislatore ha eliminato ad origine ogni possibilità di conflitto tra le trascrizioni eseguite ex art. 162 c.c., comma 4, e quelle eseguite ai sensi della disciplina generale in tema di trascrizione, ex art. 2647 c.c.; con la conseguenza che le sole trascrizioni ai sensi dell’art. 162 c.c. hanno un valore di pubblicità dichiarativa e la mancanza di questa, in favore della sola trascrizione sui registri immobiliari, non rende la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi che, come nel caso di specie, possono agire in esecuzione sul bene immobiliare, indipendentemente dall’accordo di separazione assunto tra i coniugi.
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