Dopo la pausa forzata dettata dagli impegni richiesti per il processo della Strage di Viareggio colgo l’occasione per parlare delle contravvenzioni elevate con autovelox in quanto, in questo periodo, vi sono state diverse richieste e domande sull’argomento che ritengo opportuno trattare in questo articolo.
Se si vuole contestare una multa comminata da autovelox oltre ai casi in cui sia errata la targa, luogo di contestazione e segnalazione di rilevatori tramite appositi cartelli, vi è una probabile scappatoia.
Infatti tutte le contravvenzioni elevate attualmente sul territorio nazionale sono invalide poichè le apparecchiature (seppur omologate, ma non tutte…) non sono validamente tarate dai centri SIT (istituiti con legge 273/91).
Di solito, una volta ricevuta la contravvenzione, viene inviata pertanto, una lettera di contestazione all’Autorità che ha accertato l’eventuale infrazione alla quale, spesso, si avrà risposta ricevendo un certificato di taratura casareccio o realizzato, in palese conflitto d’interessi, dalle stesse ditte costruttrici (sovente socie dei vari Comuni nello sfruttamento dell’utente della strada) del tutto inadeguato sia dal punto di vista soggettivo (la legge 273/91 legittima solo i centri SIT e tale norma non può essere modificata da norme di rango inferiore, quali le Circolari Ministeriali, ecc..) .
Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della MULTA, va SEMPRE E COMUNQUE proposto ricorso dinanzi al Prefetto o Giudice di Pace.
Si ricordi che non è ammissibile la presentazione del ricorso quando:
1) la multa è stata già pagata;
2) quando sono scaduti i termini;
3) quando è arrivata la cartella esattoriale.
Ovviamente annullando la contravvenzione viene a cadere sia la multa che la decurtazione dei punti.
IL SIT italiano (unico ente nazionale legittimato dalla legge 273/91 ad eseguire le Tarature sugli strumenti di precisione), in data 10 maggio 2005 e 1° giugno 2005 contesta fermamente le Circolari del Ministero delle Infrastrutture sul tema taratura in quanto contrarie alle disposizioni legislative (L.273/91).
Diversi Giudice di Pace hanno emesso le prime sentenze antitatatura
Il problema della taratura è emerso per la prima volta dinanzi al Giudice di Pace di Lecce il quale accogliendo numerosi ricorsi presentati dagli automobilisti proprio in quanto la legge 273 del ’91 stabilisce che tutti gli strumenti a componente metrica devono essere accompagnati da un certificato di taratura rilasciato da appositi istituti riconosciuti a livello nazionale. Sin qui tutto bene, si dirà! Il fatto è che in Italia questi istituti preposti non esistono; perciò tutti i giudici di pace non possono non annullare le multe.
Ovviamente ciò non deve certo incoraggiare i pirati della strada a violare il codice ed a mettere a repentaglio la vita di innocenti e la propria, ma è comunque giusto tutelare il diritto del cittadino ad ottenere una contestazione certa e, dunque, giusta non dovendo, l’autovelox, essere un solo strumento per impinguare le casse dei Comuni.
La multa può essere contestata di persona o a mezzo atto notificato dall’Autorità che ha rilevato l’infrazione: nel primo caso l’utente contesterà al Pubblico Ufficiale la mancata taratura dell’apparecchio ed esigerà che detta contestazione venga annotata sul verbale di contestazione, nel secondo caso l’atto arriverà a mezzo posta nel domicilio dell’intestatario PRA dell’autovettura che avrebbe violato il codice della strada. In entrambi i casi l’utente dovrà impugnare la multa o davanti al Prefetto della Provincia del luogo in cui è stata commessa l’infrazione o davanti al Giudice di Pace competente per territorio (il Giudice è quello del luogo in cui è stata contestata la multa). Nell’ipotesi che il Prefetto rigetti il ricorso, avverso detto provvedimento, l’utente può, comunque, ricorrere al Giudice di Pace, ma entro 30 giorni dalla notifica dell’Ordinanza Prefettizia.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 277/07 spazza ogni eventuale incertezza sull’applicabilità della legge n. 273 1991 anche ai misuratori di precisione della velocità: Autovelox, Tutor e Telelaser devono essere tarati da un centro SIT, essendo assolutamente invalida la taratura effettuata dalla stessa azienda costruttrice, spesse volte socia in affari con le Pubbliche Amministrazioni che decidono di far quadrare i bilanci con le macchinette mangiasoldi, poste spesso in vicinanza di assurdi ed ingiustificati limiti di velocità. Quindi assolutamente invalide le direttive Ministeriali che individuavano nell’azienda costruttrice il soggetto destinato ad effettuare valide tarature. L’art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991, al fine di consentire la taratura (art. 4), prevede la «realizzazione dei campioni primari» sia per le «unità di misura di base» e «supplementari», sia per le unità di misura «derivate» del sistema internazionale delle unità di misura SI. Ma non basta. Se prima si doveva andare in Svizzera per tarare gli strumenti rilevatori della velocità ora basta recarsi nei due primi centri SIT autorizzati in Italia: T.E.S.I. Srl, Zona Industriale Castelnuovo, 242/b SUBBIANO – 52010 AR e POLITECNICO di MILANO – Servizio Qualità Ateneo, Piazza L. Da Vinci, 32 MILANO – 20133 MI.
Quindi il cittadino che riceve una multa deve controllare che l’infrazione venga rilevata con un’apparecchiatura regolarmente tarata.
Al lettore di questo articolo dico però che quando si affronta un giudizio non si deve mai essere convinti di vincere anche di fronte a delle normative certe. Infatti tra la teoria e la pratica, soprattutto nel campo del diritto, corre un abisso e sempre si potrà trovare chi interpreta diversamente la causa per i più svariati motivi.
Quindi il consiglio è sempre di valutare bene prima di proporre ricorso.
V’è anche da dire che è uso ( almeno nel foro di Lucca) non condannare mai la parte soccombente, nei giudizio contro sanzioni amministrative, al pagamento delle spese processuali . E quindi in caso di soccombenza si dovrà comunque pagare la multa comminata ( si ricordi che c’è il rischio del raddoppio anche se per mia esperienza non l’ho mai visto applicato) e sostenere le spese di giudizio ( contributo unificato e spese del proprio legale se non si è deciso di ricorrere senza l’assistenza di questi, circostanza non consigliabile però per questo tipo di contestazione).
A questo punto però voglio lanciare, in conclusione, un sassolino nello stagno: anche i misuratori Enel, Telecom, Gas, ecc.. non hanno certezza di taratura e il cittadino continua a pagare quanto la società privata richiede. Sarà legittimo?
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