Mantenimento dei figli
Noto come in sede di separazione e/o divorzio il giudice debba determinare il contributo economico a favore dei figli non autosufficienti economicamente a carico dei genitori. Questo avviene anche dopo la riforma di cui alla L: 54/2006.
Infatti, in caso di divorzio e/o separazione non vengono certamente meno gli obblighi di mantenimento della prole nonché quelli relativi alla loro istruzione ed educazione, anche se questi convivono con l’altro coniuge. Il Tribunale nel decidere in merito all’affidamento della prole, determina anche l’assegno a carico del coniuge non affidatario.
Si ricorda che con la L. 54/2006 la regola è oggi quella dell’affidamento condiviso ma che , anche in ragione di questa nuova modalità , il Tribunale ben potrà porre a carico di uno dei coniugi un assegno quale contributo al mantenimento dei figli. Ovviamente il coniuge a cui verrà imposto tale contributo sarà quello non collocatario della prole: Le parti , però, possono consensualmente decidere diversamente e cioè che il mantenimento della prole spetti loro per tutto ciò che occorra nel periodo in cui i figli resteranno con i rispettivi genitori, periodo che ovviamente dovrà essere bilanciato per entrambi.
L’art. 155 c.c. stabilisce che , salvo diverso accordo tra le parti, ciascun coniuge contribuisce al mantenimento della prole nella misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice dovrà prendere in considerazione non solo il reddito dei singoli coniugi ma anche se i figli abbiano o meno proseguito gli studi o siano comunque in età scolare, le loro condizioni di salute ecc. I fattori su cui si basa la determinazione dell’assegno di mantenimento sono suscettibili di modifiche e quindi il suo importo può essere rivisto.Le cause più frequenti di revisione riguardano le mutate condizioni economiche e lavorative dei coniugi.
L’obbligo al mantenimento non viene meno con la maggiore età del figlio almeno che questi non abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Se l’obbligato si rifà una nuova famiglia ovviamente il suo reddito diminuisce rispetto alla situazione precedente o meglio aumentano le spese. Pertanto ciò può essere motivo di modifica della determinazione dell’assegno.
L’ammontare dell’assegno è per legge rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
La modifica dell’assegno ha efficacia dal momento della proposizione della domanda fatta al giudice competente e non dalla emissione del provvedimento: si possono, in buona sostanza, chiedere le somme arretrate.
Qualora il coniuge non paghi il dovuto ci si potrà rivolgere al datore di lavoro onde fare in modo che sia costui a detrarre mensilmente la somma dovuta e corrisponderla a chi di dovere. Inoltre si ricorda come non rispettare i propri obblighi alimentari sia reato penale.