Mancato assenso del genitore per il rilascio del passaporto del minore: quali rimedi?
L’art. 3 lett. b) della legge n. 1185/1967 stabilisce che:
«l’autorizzazione al rilascio del passaporto, nel caso di mancato assenso dell’altro genitore, è finalizzata a garantire l’assolvimento, da parte del genitore, dei suoi obblighi verso i figli».
Questo concetto era già stato ribadito dalla Corte Cost. con la sentenza n. 464/199S7.
Per l’assenso, il genitore deve rilasciare autorizzazione al rilascio del passaporto e se il minore viaggia da solo deve avere con sè un documento che attesta il consenso dei genitori. Inoltre nel caso, invece, che il minore viaggi con uno solo dei genitori, in caso di separazione, è necessario che l’altro genitore firmi anche il documento dell’altro ex coniuge.
Ma se uno dei genitori non dà l’assenso la rilascio del passaporto per motivazioni proprie o per mera ripicca nei confronti dell’altro genitore, ripicca poi del tutto fine a sè stessa visto che a rimetterci è il minore, quale rimedio si può attuare?
Per ovviare a questo inconveniente si può ricorrere al giudice tutelare tramite ricorso nei modi previsti dall’art. 709 ter c.p.c. che può anche limitare la libertà di espatrio del minore qualora vi sia l’esigenza di assicurare una tutela ai diritti che sono garantiti ai figli minori
I provvedimenti adottati dal giudice tutelare debbono rispettare il non automatismo, la proporzionalità e la temporaneità in virtù di un obbligo, in capo alle autorità giudiziaria, di controllare che ogni violazione del diritto della persona di lasciare il proprio Paese sia, dall’inizio e per tutta la sua durata, giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze.
Se ti stai trovando in una situazione simile in quanto il tuo ex compagno/a non ti concede l’autorizzazione a portare tuo figlio all’estero, contattami per risolvere questo problema, scrivendomi a:
e sarò lieto di ascoltarti ed assisterti nel migliore dei modi.