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La risarciblità dei danni per ritardo e mancate coincidenze nel trasporto ferroviario

La risarcibilità dei danni da ritardi ferroviari e da mancate coincidenze

Il codice del consumo all’art. 101 rinvia alla normativa speciale di riferimento in merito ai trasporti ferroviari per quanto riguarda la risarcibilità al viaggiatore per ritardi e mancate coincidenze, disciplina non certamente a favore del viaggiatore sotto molteplici aspetti.
La Corte di Cassazione è tornata sul punto di recente con l’ordinanza n. 25427/18, depositata il 12 ottobre.
Il caso giunto dinanzi la Suprema Corte riguardava un viaggiatore che era rimasto bloccato sul treno su cui viaggiava, a seguito di un danno tecnico della rete ferroviaria, provocando ciò un notevole ritardo tale da far perdere la coincidenza per il volo prenotato dallo stesso viaggiatore, obbligandolo così a comprare nuovi biglietti aerei per il volo successivo.
La disciplina applicabile, in questo caso, è quella di cui al r.d.l. n. 1948/1934 (convertito nella l. n. 911/1935, Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato).
In base a tale normativa, però, il ritardo che un treno può subire è perfettamente rientrante nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e quindi non risarcibile al viaggiatore. Inoltre i danni patrimoniali, dovuti da ritardo, interruzioni o soppressioni, sono risarcibili al passeggiero sulla base, appunto, della disciplina speciale dedicata al trasporto ferroviario che però esclude la risarcibilità di voci di danno estranee al trasporto ferroviario stesso: l’acquisto di nuovi biglietti per mezzi di trasporto differenti dal settore ferroviario e i relativi disguidi che possono seguire, vengono qualificati sotto una voce di danno differente rispetto all’ambito ferroviario, rappresentando quindi un titolo distinto di danno e non risarcibile secondo la disciplina speciale di riferimento ferroviario.
La Corte di Cassazione nel caso di specie, ha rigettato pertanto il ricorso attoreo escludendo peraltro l’applicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore dettate dal codice del consumo decidendo così per la non risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale.

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