Il pedone che attraversa di notte una strada a scorrimento veloce è responsabile per concorso di colpa. Questi, infatti, scavalcando il guard rail concorre a creare una situazione di pericolo impedendo ai veicoli che sopraggiungono di evitarlo anche qualora lo scorgessero o di ridurre la velocità. È quanto emerge dalla sentenza 24689/09 emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.
Gli “ermellini”, nella ricostruzione della dinamica dell’incidente considerano che tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai sensi degli articoli 2057 e 1227 del codice civile, in relazione agli altri elementi obiettivi riscontrati sul luogo del sinistro.
Ecco la sentenza per esteso
Cassazione – Sezione terza – sentenza 13 ottobre – 24 novembre 2009, n. 24689 Presidente Varrone – Relatore Petti Svolgimento del processo
Il omissis verso le ore omissis, in omissis, il pedone D. P. mentre attraversava la statale omissis era investito dapprima da un’auto pirata e poco dopo da un furgone di proprietà della società omissis (Assicurata Sai) e condotto da V. A.; il pedone decedeva. Con citazione del 29 maggio 1993 gli eredi di D., la vedova per sé e per i figli minori (D., M., T., V. M.) convenivano dinanzi al Tribunale di Avellino il conducente, la società proprietaria del furgone, l’assicuratrice del furgone SAI, e per il Fondo di Garanzia le Assicurazioni Generali, e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la morte del congiunto. Si costituivano tutte le parti convenute contestando il fondamento delle domande sotto diversi profili.Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 24 giugno 1999, accertava la responsabilità concorrente del pedone (40%) e dell’auto pirata e per essa del Fondo di Garanzia e rigettava la domanda nei confronti del conducente del furgone e dei suoi solidali e liquidava in favore degli attori la somma di 94 milioni oltre interessi ed alla rifusione delle spese processuali. Contro la decisione hanno proposto appello: 1. gli aventi causa del pedone defunto, con appello principale e incidentale; 2. il conducente V. A., appellante incidentale; 3. la società omissis appellante incidentale; 4. le assicurazioni Generali, appellante incidentale; 5. la SAI appellante incidentale.La Corte di appello di Napoli con sentenza 26 ottobre 2004 così decideva: in riforma della sentenza dichiara il concorso di colpa tra l’auto pirata ed il conducente del furgone A.; condanna in solido A., la società omissis, le Generali e la SAI al pagamento, in favore dei parenti della vittima, della somma di euro 50.547,18 con rivalutazione ed interessi (vedi amplius in dispositivo della sentenza), condanna i detti convenuti al pagamento dell’ulteriore importo di euro 260,582,76 ed euro 48.598 per svalutazione; condanna detti convenuti in solido alle spese dei 2/3 per il primo grado e di secondo grado.Contro la decisione hanno proposto ricorso l’assicuratrice Fondiaria SAI affidato a nove motivi, cui resistono gli eredi P. con controricorso, nonché l’assicuratrice Assicurazioni Generali in punto di concorso di colpa da estendere anche alla vittima.I ricorsi sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione
Il ricorso principale dell’assicuratrice Fondiaria SAI merita accoglimento per il settimo ed ottavo motivo essendo infondati gli altri; va dichiarato inammissibile il ricorso delle Assicurazioni Generali, per le seguenti considerazioni.
PRECEDE L’ESAME DEL RICORSO INAMMISSIBILE.Il ricorso delle Assicurazioni Generali spa, già SAI, aderisce al settimo motivo del ricorso principale, sostenendo il concorso di colpa del pedone, per l’imprudente attraversamento della sede stradale dovendo dare la precedenza ai veicoli.Il ricorso è inammissibile non contenendo la esposizione sommaria dei fatti di causa, né la specifica indicazione del denunciato error in iudicando (Cfr. art. 366 nn. 3 e 4 c.p.p. e Cass. 28 novembre 2003 n. 12842 e 24 febbraio 2004 n. 4612).L’adesione per relationem ad altra impugnazione non consente di colmare la incompletezza delle censure date.
SEGUE L’ESAME DEL RICORSO DELLA FONDIARIA SAI.
Secondo l’ordine logico precede l’esame dei motivi non meritevoli di accoglimento, che vengono interpretati e riassunti come segue:
- MOTIVI INFONDATI O INAMMISSIBILI.
Nel PRIMO motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di accertamento della responsabilità dello A., conducente del furgone, e secondo investitore del pedone, che ricevette lo schiacciamento del cranio. Nel motivo si censura l’accertamento tecnico della dinamica, in relazione ai rilievi medico legali sulle lesioni.
Nel SECONDO motivo si deduce ancora l’error in iudicando ed il vizio della motivazione sempre in relazione alla dinamica con riferimento alla condotta della prima vettura pirata individuata in una Renault 19 con frontalino basso.
Si fa notare che le lesioni non interessano né il bacino né le gambe del pedone.
Nel TERZO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di tracce di materiale biologico lunghe oltre 34 metri, come dimostrazione del trascinamento del pedone per lungo tratto con progressione di danni.
Nel QUARTO motivo si denuncia l’error in iudicando ed il vizio della motivazione con riguardo alla presenza sul paraurti del furgone di materiale ematico; da tale prova si deduce la constatazione che il capo si era già rotto.
Nel QUINTO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione, nel punto in cui si contesta che il pedone dopo il primo incidente si trovasse in posizione seduta sul suolo, venendo poi travolto dal furgone.
Nel SESTO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di determinazione della velocità elevata del furgone.
Nel NONO motivo si deduce error in iudicando e in procedendo in relazione alla mancata liquidazione del danno morale agli eredi del pedone, per la violazione della specificità dei motivi di appello.
In senso contrario si osserva:
che i primi sei motivi investono una ricostruzione fattuale analiticamente e congruamente compiuta dai giudici dell’appello (ff. 12 a 25 del ricorso), che hanno espresso esaurientemente l’iter logico che li ha condotti a ritenere il concorso di colpa dei due conducenti, del veicolo pirata e di quello sopravveniente.
La tecnica delle censure richiamate per quanto analitica in ordine a singoli elementi di valutazione, non è tale da accordare alle censure un carattere di decisività in ordine alla rottura del nesso causale o concausale nella produzione del fatto dannoso della lesione mortale; e dunque il fatto nella sua complessa dinamica appare correttamente accertato in relazione alle condotte imprudenti e imperite dei due conducenti
Inammissibile il nono motivo, che risulta nuovo rispetto alle conclusioni svolte in appello e riprodotte nella epigrafe della sentenza impugnata
- ESAME dei motivi meritevoli di accoglimento (Settimo ed ottavo motivo).
Nel settimo motivo si denuncia l’error in iudicando in punto di concorso di colpa e di vizio della motivazione in ordine alla valutazione della condotta colposa del pedone, il quale, per raggiungere il proprio furgone parcheggiato sulla mezzeria opposta, doveva scavalcare il guard rail centrale ed avventurarsi al buio su una strada a scorrimento rapido ed alta frequenza di traffico; nell’ottavo motivo si denuncia ancora l’error in procedendo e la omessa pronuncia in relazione all’obbligo di procedere alla determinazione del grado di colpa del pedone, dovendosi applicare l’art. 1227 cod. civile.
I motivi, in esame congiunto, per la intrinseca connessione, sono fondati in relazione alla contraddittoria motivazione della Corte di appello (ff. 24), là dove accerta la condotta imprudente del pedone e poi, irragionevolmente, esclude che tale improvviso e imprevedibile attraversamento fosse una causa o concausa determinante dei due successivi investimenti con esito mortale.
Il principio di diritto che i giudici del riesame dovranno considerare è dunque il seguente: «il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l’impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli art. 2054 e 1227 del codice civile, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell’investimento».In relazione ai motivi accolti il giudice del riesame si atterrà al principio di diritto come sopra indicato per la esatta indicazione del concorso delle colpe nella produzione dell’evento dannoso e provvederà anche in ordine al riparto delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso Fondiaria SAI limitatamente al settimo ed ottavo motivo; rigetta gli altri motivi di detto ricorso; dichiara inammissibile il ricorso Assicurazioni generali; cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.