Oramai chiunque sa che la legge che disciplina la prostituzione è la cosiddetta legge Merlin del 20 febbraio 1958. Le norme in questione riguardano ovviamente la prostituzione in generale, sia maschile che femminile avendo quale scopo quello di proteggere la libertà personale di chi si prostituisce evitando lo sfruttamento da parte di terzi. Al di fuori di ogni intervento di sfruttamento non è reato prostituirsi, concedersi per scopo di lucro essendo vietato procedere a qualsiasi tipo di schedatura di chi esercita il meretricio ( diverso il caso di schedatura di prostitute straniere non regolari in Italia). La legge in questione cerca di colpire chi, in qualsiasi modo, possa trarre vantaggio dalla prostituzione altrui non solo semplicemente sfruttando il guadagno della prostituta, ma anche ricavandone una qualsiasi utilità ben sapendo che detta utilità deriva dall’attività di prostituzione. È punito altresì chi favorisce o agevola l’attività di prostituzione, non solo procurando i clienti, ma anche, ad esempio, dando in locazione il proprio immobile od offrendo ospitalità. Il reato, già di per sé grave, diventa gravissimo qualora la prostituzione sia attuata nei confronti di persone minori .In questo caso è punito anche chi compie atti sessuali con un minore in cambio di denaro. I quotidiani, da qualche settimana a questa parte, non fanno altro che parlare dello scandalo Ruby e del reato di sfruttamento alla prostituzione di cui il premier si sarebbe macchiato. Non è intenzione di fare politica in questo blog né tantomeno morale (anche se per il ruolo di rappresentanza del nostro paese commettere tali fatti dovrebbe portare necessariamente alle dimissioni di tale ruolo, sempre che ovviamente si sia responsabili di quanto si viene accusati; diverso sarebbe il caso in cui ciò che è uscito sui giornali non rispondesse a verità, anche se comunque come Italia non ci si fa certamente una bella figura); quello che è importante, per la funzione che ha questo blog, è chiarire che l’avere rapporti sessuali con una minorenne configura, come detto, un reato gravissimo sempre che chi lo commette lo abbia perpetrato con dolo. In poche parole il non sapere che l’altra persona è minorenne fa venir meno l’elemento psicologico quindi il dolo e conseguentemente il reato. Ovvio che se vado con una tredicenne è talmente palese la minore età che nessuna scusante vi è. Nel caso Ruby, invece, la ragazza tutto dimostrava tranne che 17 anni. A parte il problema di competenza della procura di Milano, che gli avvocati di Berlusconi solleveranno, vi è anche quindi, nel caso di specie, la difesa sul dolo del reato. Ciò farebbe venir meno il reato gravissimo di cui all’articolo 600 bis codice penale, ovviamente restando il problema dello sfruttamento della prostituzione che la procura individua nell’aver il Premier organizzato e permesso l’ingresso di ragazze di facili costumi all’interno di villa Arcore favorendo la prostituzione in quel del bunga bunga. Inoltre ,nel caso Berlusconi, la procura sta indagando anche per il reato di concussione che consiste nel farsi dare o nel farsi promettere, per sé o per altri, denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione.