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Assicurazioni, i cavilli per cercare di non pagare.

Al momento della stipula di una polizza assicurativa, magari allettati dall’ennesima pubblicità in cui si garantiscono SICUREZZA, SERENITA’ ecc.ecc., ci si sente protetti, ci sentiamo di aver comunque speso i nostri soldi per la nostra sicurezza e per quella della famiglia, magari spendendo anche qualcosina per garanzie aggiuntive.

E fin qui tutto bene…..anche perchè l’assicuratore ci avrà sicuramente ammaliato sui molteplici vantaggi che si possono ottenere con la stipula della polizza.

Ma quando poi accade di dover aver bisogno della copertura assicurativa ecco che improvvisamente la compagnia assicurativa cercherà sicuramente un pretesto per non pagare, andando a pescare quella clausola o peggio quella interpretazione letterale di quella parola inserita nella clausola che ovviamente esclude la copertura.

Ed infatti questo è quello che è accaduto ad un mio assistito di cui metterò solo l’iniziale del cognome : signor B.

Il signor B aveva stipulato con nota compagnia assicurativa e sotto le rassicurazioni del proprio assicuratore una polizza “multirischi casa e famiglia”. In tale polizza si prevedeva all’art. 2 delle esclusioni sussistenti nella cd “forma classic” In tale articolo al comma k) si prevedeva pertanto l’esclusione per eventi determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d’aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine..

Il signor B però per sentirsi più tutelato aveva pagato un premio aggiuntivo per una copertura maggiora aggiungendo la seguente clausola a quella sopra menzionata:

l’impresa a parziale deroga dell’art. 2 esclusioni forma classic lettera k) indennizza i danni materiali e diretti causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, gelo, grandine. Quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non, nonchè i danni da bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato ed al contenuto ( se assicurato) purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto , alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. Negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, semprechè il fabbricato assicurato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve

Quindi il signor B regolarmente pagava nella consapevolezza che la propria abitazione sarebbe stata comunque protetta da eventi atmosferici indicati nella clausola derogativa.

Il 20 ottobre 2013 a causa di una violenta e cospicua pioggia il fabbricato di proprietà del sig. B subiva ingenti danni per oltre 200.000 euro. Immediatamente il sig. B provvedeva a denunciare il fatto alla propria compagnia e ad attivare la propria polizza nonchè a fari stilare una perizia da un proprio tecnico di fiducia a proprie spese.

La compagnia assicurativa inviava sul posto un proprio perito tecnico il quale in data 22 novembre 2013 provvedeva ad inviare una lettera al signor. B nella quale si sottolineava come l’assicurazione non poteva pagare in quanto il sinistro non era ricompreso nelle condizioni di polizza allegando alla lettera un ” atto amichevole di liquidazione di danno” (???) per euro 0,00!!!

La presa in giro dell’assicurazione per quanto ” amichevole” era davvero troppo!

Ed è cosi che mio tramite viene subito contestato un piccolo particolare e cioè che il sig.B aveva stipulato una copertura aggiuntiva in deroga alla formula classic e derogativa dell’art. 2 lett. K). L’assicurazione fa orecchi da mercante ed in data 17 dicembre 2013 manda comunicazione formale con la quale sottolinea nuovamente che la copertura assicurativa non opera.

Successivamente viene inviata nuova comunicazione facendo presente il comportamento scorretto della compagnia e soprattutto il fatto che vi è una clausola derogata della lettera k).

Ecco che allora il perito della assicurazioni ritorna apparentemente sui suoi passi e gli viene dato nuovo incarico dalla compagnia al fine di valutare i danni. Anche su questo punto nasce ovviamente una contestazione ma poiché il sig. B aveva necessità di riparare la propria abitazione ci si accorda con tanto di verbale firmato dai periti delle rispettive parti in una somma pari ad euro 160.000.

Quindi direte voi, a questo punto la compagnia che fa? Paga ? Certo che no!

Comunica al sig. B ed al sottoscritto che la garanzia non opera nonostante la deroga in quanto qui si tratta di inondazione che non è coperta dalla polizza.

A questa comunicazione prontamente replichiamo facendo presente che lo stesso perito da loro incaricato nel verbale di intervento aveva qualificato il fenomeno come nubifragio e che se si andava a vedere un qualsiasi vocabolario alla voce tempesta quale sinonimo vi era la voce nubifragio.

Tutto inutile! Non ci resta che far causa e per accelerare i tempi visto che si discuteva solo dell’interpretazione di una clausola essendo il danno concordato si procede con la procedura di cui all’art. 702 bis cc ( per chi non lo sapesse tale procedura dovrebbe essere una procedura più veloce di una causa ordinaria nei casi in cui la causa sia di pronta soluzione, salva la possibilità del giudice di convertire il rito, qualora non la ritenesse tale e trasformarla in causa ordinaria). Tale procedura è anche meno costosa sotto il profilo del contributo unificato ed il caso che si prospettava era veramente un caso di scuola per l’applicazione della procedura in oggetto.

Nonostante la procedura di cui sopra debba essere veloce il giudice fissa la data di prima udienza dopo 5 mesi…..intanto il sig. B era quasi due anni che attendeva il risarcimento!

La compagnia assicurativa si costituisce in causa e sostiene sempre la fandonia della inondazione ma inoltre contesta la cifra richiesta che poi era quella concordata dai periti. Perché lo fa vi chiederete voi? Perché così la causa va per le lunghe e deve essere istruita ed inoltre si da un cavillo al giudice per non decidere subito e rimandare la causa ( cosa ben gradita alla maggior parte dei giudicanti). E così accade! Alla prima udienza il giudice tra l’altro sembra accogliere completamente la nostra tesi tanto che rivolgendosi al procuratore della compagnia gli domanda: ” mi dovrebbe allora dire lei quando si ha tempesta se non in questo caso…” ma muta il rito e rinvia per la decisione dei mezzi istruttori tra cui ci sarà pure la consulenza tecnica d’ufficio.

La causa sarà probabilmente vinta, anche se non si può mai dire…ma il sig. B dovrà attendere il 2017 per la decisione, sborsare ulteriori soldi per il contributo unificato che andrà versato per intero e non più in maniera agevolata per l’art. 702 bis cpc e si dovrà accollare le spese di consulenza.

Tutte spese che si vedrà rimborsare dalla compagnia qualora vada tutto bene ma che intanto dovrà sborsare.

E le spese legali? Bè in questo caso si attenderà la fine della causa cercando di non gravare ulteriormente sul cliente anche se anche queste ovviamente andrebbero anticipate.

Da questa storia “vera” e da altre esperienze avute posso ritenere che le compagnie assicurative cercano sempre ed in ogni modo di non pagare i danni avuti dai propri clienti soprattuto nel caso di polizze infortuni su cui bisognerebbe aprire un capitolo a parte e polizze sulla casa ecc ( diverso è il caso della RCA anche se i risarcimenti sono stati ridotti con leggi e leggine, negli anni, in maniera vergognosa). Quindi tutte le rassicurazioni e sicurezze che vi verranno date quando dovete stipulare una polizza poi non troveranno terreno fertile nel caso di bisogno.

Ah dimenticavo una cosa! Colui il quale vi fa firmare la polizza – assicuratore – non sarà colui che poi vi liquiderà e quindi questi non potrà aiutarvi a liquidare il vostro danno.

Un bellissimo film ” l’uomo della pioggia” parla di un caso in cui un ragazzo muore per leucemia in quanto la assicurazione gli nega la copertura assicurativa per le spese relative al trapianto del midollo osseo: in America come sappiano le spese mediche sono a carico del cittadino.

Alla 8° richiesta da parte del morente alla compagnia questa risponde con la frase : ” le neghiamo per l’ennesima volta la richiesta….lei deve essere stupido, stupido, stupido”.

La causa viene vinta ovviamente ma il ragazzo muore quando si sarebbe potuto salvare.

C’è proprio da dire che ogni mondo è paese…….

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