I Comuni individuano, istituiscono e regolamento le aree destinate a parcheggio di veicoli, siano esse con o senza custodia. Il corrispettivo versato a fronte del posteggio del veicolo, come anche le modalità di espletamento del servizio non implicano, di per sè, obbligo di custodire. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14319 del 28 giugno. La Suprema Corte ha escluso l’obbligo di custodia e conseguente responsabilità risarcitoria del gestore privato rilevando che: l’area di sosta, per regolamento comunale, era destinata a parcheggio non custodito; il prezzo pagato era progressivo e differenziato, dunque rispondente al solo interesse pubblico; le particolari modalità di espletamento non implicano automatico obbligo di custodia. In caso di furto di autovettura in sosta in area destinata a parcheggio si esclude, quindi, la responsabilità risarcitoria del gestore che esponga, in modo conoscibile prima della conclusione del contratto, la dicitura “parcheggio non custodito”. La legge Tonioli (L. n. 122/1989) afferma che creare zone adeguate di parcheggio risponde ad un interesse pubblico nella misura in cui rende più fluida la comunicazione, più rapidi i trasporti, influisce positivamente sulla economia nazionale e sul benessere non solo fisico degli abitanti. Detta norma attribuisce ai Comuni il compito di valutare il fabbisogno urbano ed individuare le aree da adibire a parcheggio. L’individuazione delle aree di sosta deve essere finalizzata alla creazione di nodi di interscambio tra mezzi pubblici di comunicazione, così da ridurre l’uso di mezzi privati e decongestionare il traffico. Le aree di parcheggio devono essere disciplinate da apposito regolamento comunale, mentre la gestione potrà essere affidata direttamente al comune oppure a società private.
Sappiamo tutti, invece, che dietro buone intenzioni si celano solo interessi economici. A Viareggio, ad esempio, non vi è più zona dove si può parcheggiare gratis almeno che non si vada a 5 km dal centro, con prezzi altissimi di parcheggio e che rende difficoltoso a chi lavora in dette zone andare persino a lavorare. Il sindaco di Viareggio, Lunardini, si era fatto eleggere con uno slogan secondo il quale avrebbe eliminato molte delle aree di parcheggio a pagamento e così fece all’inizio del proprio mandato per poi rimettere tutte le zone di sosta a pagamento ed anzi espandendo le aree a pagamento diffondendole in tutta la città. Non ci vuole molto quindi a capire che non solo il cittadino deve pagare salate tasse ogni anno ma che ciò non è sufficiente in quanto se vuole parcheggiare deve pagare salato e non certo per il suo benessere e quello della comunità, come recita la legge Tonioli, ma bensì per il bene delle casse comunali. Inoltre se gli rubano in macchina sono affari suoi e questo non mi pare giusto su un piano prettamente morale e civile prima che giuridico. Contrariamente, però, la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 66/2005, ritiene rispondente ai principi costituzionali il potere attribuito al Sindaco di limitare e regolamentare la circolazione. Detta considerazione è fondamentale nella misura in cui serve ad individuare, distinguere e separare l’interesse pubblico a parcheggiare dall’interesse individuale alla custodita. Sempre la legge Tonioli (art. 15) propone una prima distinzione tra parcheggio con e senza custodia, senza entrare nel merito della distinzione e limitandosi a fissare due regole: 1) è il Sindaco (art. 4 D.lgs. n. 285/1992) che individua sia i parcheggi con custodia sia quelli senza custodia e 2) ove è istituito un parcheggio custodito su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Le Sezioni Unite chiariscono che se si tratta di parcheggio senza custodia la figura negoziale di riferimento sarà quella della locazione (ovvero semplice locazione temporanea dello spazio utilizzato per la sosta). Invece, se si tratta di parcheggio con custodia (il gestore riceve le chiavi, colloca a posteggio il veicolo e provvede alla riconsegna), la figura negoziale di riferimento sarà quella del contratto di deposito con obbligo di custodia. Il prezzo da pagarsi deve essere progressivo, differenziato e sostenibile per l’utente, così da consentire la concreta realizzazione del sotteso interesse pubblico (Corte. Cost. n. 66/2005). Detto importo non è qualificabile come tributo ed ha natura di mero corrispettivo. Ove il servizio sia gestito da un privato, tra questo e l’utente si instaura un rapporto tra professionista e consumatore (art. 331 D.Lgs. n. 206/2005). Tuttavia, l’entità del prezzo richiesto è indicato dalla S.U. come uno degli elementi utili da analizzare per comprendere se il contratto di parcheggio contiene o esclude l’obbligo di custodia. In particolare, un importo progressivo-differenziato-sostenibile è espressione del solo interesse pubblico a parcheggiare, mentre un prezzo maggiorato potrebbe essere espressione di un contratto di parcheggio con obbligo di custodia. L’obbligo di custodia si concretizza nell’obbligo, posto in capo al gestore, di custodire e restituire il veicolo (artt. 1177, 1771 c.c.). Il contratto di parcheggio si conclude mediante incontro tra proposta ed accettazione, ovvero mediante incontro tra la volontà del cliente di acquistare servizio di parcheggio e la volontà del gestore di vendere il corrispondente servizio. Dunque, per capire se è compreso o escluso il servizio di custodia occorre individuare la prestazione scambiata tra le parti oltre che le rispettive volontà. Pertanto, sussisterà l’obbligo di custodia in caso di parcheggio con custode-gestore fisico che prende in consegna l’autovettura: infatti, con la consegna delle chiavi l’utente trasferisce la detenzione di una cosa mobile in favore del custode-gestore che assume l’obbligo di custodire e restituire in natura, ex art. 1766 c.c. (Cass. Civ. n. 6048/2010). La Corte mette in evidenza che l’apprensione delle chiavi, il posteggio e la chiusura del veicolo, eseguite direttamente dal custode-gestore, qualificano la volontà di tenere a parcheggio e custodire. Di contro, le ipotesi di parcheggio automatizzato, sono riconducibili alla fattispecie dell’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), quindi, bisognerà individuare i contenuti dell’offerta-proposta e non avranno valore determinante le modalità di espletamento del servizio di parcheggio che, per l’effetto, non consentono di qualificare automaticamente il parcheggio come custodito e, in tal senso, non legittimano l’affidamento in buona fede dell’utente. Proprio in tale prospettiva, nelle aree di sosta in cui è esposta, in modo conoscibile prima della conclusione del contratto, la dicitura “parcheggio non custodito” non può imputarsi al gestore uno specifico obbligo di custodia.