Quando si parla di separazione uno dei temi caldi di tali procedimenti è la questione dell’affidamento dei figli. A seguito della legge sull’affidamento condiviso gli animi si sono un pò spenti in quanto la regola che il Giudice deve applicare è quella, appunto, dell’affidamento condiviso e non esclusivo che solo in casi eccezionali viene applicato.
Ma si parla di affidamento solo per i figli?
La domanda che di per sè può lasciar basiti in realtà nasce da una decisione del Tribunale di Roma emessa con sentenza n. 5322 del 15 marzo 2016.
Il caso. Con atto di citazione, parte attrice conveniva in giudizio l’ex-convivente chiedendo al Tribunale di Roma la restituzione in suo favore del cane della coppia, a suo dire, illegittimamente detenuto dall’uomo, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa della sua sottrazione.
L’attrice, durante la convivenza, aveva adottato l’animale e lo aveva registrato a suo nome, con regolare microchip, all’anagrafe canina. Al termine della relazione, il convenuto, però, lo aveva trattenuto presso di sé, impedendo alla donna di vederlo regolarmente.
Vuoto normativo. Il Giudice, tenendo conto dell’assenza nell’ordinamento italiano di una norma che disciplini l’affidamento degli animali d’affezione in caso di separazione di coniugi o conviventi, aderisce a due precedenti giurisprudenziali in materia che, volendo tutelare «l’interesse materiale- spirituale- affettivo dell’animale», avevano applicato per analogia, in due casi di separazione, la disciplina dell’affidamento condiviso prevista per i figli minori (Trib. Foggia; Trib. Cremona 11 giugno 2008). Tale orientamento, secondo il Tribunale, appare in linea con la proposta di legge, presentata in Parlamento, con cui si vorrebbe introdurre nel codice civile l’istituto dell’affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi.
Quindi si può sostenere che il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse del cane e quello affettivo di entrambe le parti, sia l’affidamento condiviso che può essere disposto a prescindere dallo status delle parti dal momento che la proposta di legge citata estende la competenza del Tribunale a decidere sull’affido dell’animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio e considerata la tendenza della giurisprudenza ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio.
E’ proprio il caso di dire che i nostri animali “so piezz e core”.