Equitalia predilige, come è ben noto ai molti che hanno avuto l’avviso, la notifica delle cartelle di pagamento tramite il servizio postale. E’ così che di fronte all’ennesimo avviso, un imprenditore, ricevuta la cartella per posta, ha deciso di fare ricorso denunciando l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento cui l’atto ricevuto faceva riferimento. Equitalia si costituiva in giudizio contestando fermamente la tesi imprenditoriale e sostenendo che la cartella era stata consegnata al contribuente, mediante l’invio di una raccomandata, fornendo la prova dell’avvenuta spedizione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Il Giudice ha sottolineato come la notifica di un atto, quale la cartella di pagamento, non può prescindere dall’intervento di un soggetto a ciò abilitato dalla legge. Se è pur vero che nel nostro ordinamento vi è prevista la possibilità di notifica di tali atti mediante il servizio postale, è altresì vero che anche in tali ipotesi l’invio per posta dell’atto non può avvenire per il tramite di qualsiasi soggetto , bensì solo tramite l’intervento di quei soggetti il cui operato è equiparato dalla legge speciale che disciplina la notifica degli atti in parola, all’intervento del pubblico ufficiale. E’ proprio l’intervento di tali soggetti nel procedimento notificatorio che permette di certificare tanto la conformità tra la copia dell’atto consegnato al contribuente con il suo originale, quanto l’espletamento delle formalità che differenziano una semplice comunicazione dalla notifica. Quindi il giudice ha dato ragione all’imprenditore ponendo un punto fermo nella difesa del contribuente e a garanzia dei suoi diritti.