Alcuni per lavoro o altro hanno necessità di fermarsi e soggiornare in un determinato posto solo per alcuni mesi senza il bisogno di trasferirsi definitivamente. In questi casi si può far uso del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo c.d. transitorio. L’art. 5 della L. 431/98 disciplina il contratto transitorio come quel contratto che può essere stipulato per un minimo di un mese sino ad un massimo di 18 mesi. Deve avere la forma scritta e può essere utilizzato solo nel caso in cui il proprietario o l’inquilino abbiano la necessità momentanea di affittare l’alloggio. L’esigenza transitoria va dichiarata nel contratto e anche comprovata con documentazione da allegare allo stesso, onde evitare che tale tipo di contratto sia una scappatoia alla legge ordinaria che prevede contratti di locazione di 4 +4 e/ o di 3+2. Il canone potrà essere determinato liberamente dalle parti qualora non si sia in alta tensione abitativa. Alla scadenza del contratto, questo non può essere prorogato . E’ possibile, qualora l’esistenza persista, stipulare un nuovo contratto.