I contratti aleatori sono quei contratti nei quali non vi è certezza circa i reciproci sacrifici. Un tipico esempio è quello del contratto di assicurazione ove , a fronte di un versamento di una somma certa la compagnia assicurativa potrebbe non dover mai offrire la sua controprestazione.
Altro tipico esempio è il contratto di gioco ( totocalcio, lotteria ecc.) ove si paga un prezzo per giocare ma non si è certamente sicuri di ricevere lo sperato premio e quindi si potrebbe verificare una prestazione a “senso unico”. La caratteristica del contratti aleatori è che permangono finchè sussiste l’incertezza di una prestazione a fronte della certezza della prestazione dall’altra parte. A tali contratti non si possono applicare né la previsione dell’art. 1448 c.c. in materia di rescissione né il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità, ex art. 1469 c.c. Si faccia attenzione poi al fatto che se il rischio è ragionevolmente prevedibile non si tratterà di contratto aleatorio: ad esempio non potrà parlarsi di aleatorietà del contratto nel caso in cui l’appaltatore fissi un prezzo per l’intera opera con il rischio di vedersi poi aumentare, in corso di esecuzione, i costi dei materiali.