Oggi parliamo del verbale di conciliazione e la sua esecuzione.
In verità parlare di mediazione ed esecuzione pare un pò contraddittorio.
Capita, però, che nonostante l’accordo raggiunto si debba, invece, procedere con l’esecuzione perchè una parte rimane inadempiente.
Vediamo quindi come agire in pratica.
L’accordo del verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva?
L’art 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche’ per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art 480, secondo comma del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale e’ omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita’ formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”.
Indubbio, quindi, che il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall’art 474 n.1 c.p.c.
Ma debbo mettere nel verbale di conciliazione la formula esecutiva?
A mio avviso l’accordo non necessita di formula esecutiva in quanto l’art. 475 c.p.c. individua solo alcune delle categorie dei titoli esecutivi menzionati dall’art 474 c.p.c. per i quali è necessaria l’apposizione della formula esecutiva e precisamente:
– Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria (richiamati dall’art. 474 n.1 c.p.c. primo periodo)
– Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Nessun riferimento vi è agli “ altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”,tra cui anche il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato.
Quindi se il verbale di conciliazione è titolo esecutivo cosa debbo fare?
Quello che debbo fare è sicuramente notificare il titolo esecutivo ed il precetto alla parte inadempiente.
Si badi bene che nel precetto dovrà essere integralmente trascritto l’accordo di conciliazione così come si fa per le cambiali ed assegni.
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