Le immissione moleste possono essere causate o da comportamenti del vicino di casa ovveero dal mal funzionamento di un impianto.
Se il nostro vicino di tanto in tanto fà venire in casa sua degli amici per fare delle feste ovviamente non potremmo far altro che chiedergli cortesemente di tenere bassa la musica sperando nella di lui educazione.
Se però il vicino insiste nonostante la richiesta è possibile chiamare le forze dell’ordine per far cessare tale comportamento.
Diverse sono invece le immissioni di fumo, rumori, calore ecc. che la legge vieta qualora superino la normale tollerabilità.La tollerabilità dipende dal luogo in cui si trova l’immobile. Quindi diversa sarà la tollerabilità se il nostro immobile si trova in zona industriale oppure residenziale. La valutazione riguardo la tollerabilità è rimessa al giudice .La norma che disciplina le immissioni è l’art. 844 c.c. applicabile anche nei condomini quando un condomino dia luogo a immissioni moleste nella proprietà degli altri condomini. Il comma II dell’art. 844 c.c. prevede che il giudice debba contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il fatto che una attività preesistesse all’unità immobiliare non esclude che detta attività debba rispondere delle immissioni da essa provocate. Il giudice potrebbe anche decidere che a fronte della persistenza della immissione sia corrisposta una indennità.