La clausola bonus-malus prevista in conformità del dettato legislativo di cui all’art. 11 l. 24 dicembre 1969, n. 990, trova legittima applicazione solo in presenza di una responsabilità dell’assicurato e laddove detta responsabilità non sussista, ovvero sia esclusa da un accertamento giudiziale con efficacia di giudicato (come nella specie), non ricorre ragione alcuna che giustifichi l’aggravamento della posizione contrattuale dell’assicurato. Di talché, con valutazione ex post è indubitabile la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore, in sede di definizione del sinistro, in quanto la retrocessione della categoria di merito applicata al proprio assistito è contraria agli obblighi contrattuali di diligenza, buona fede e correttezza.