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Autovelox: quando i comuni fanno i furbi

La Cassazione, con la sentenza sezione II Civile n. 7785/11 ha finalmente dato una svolta in materia di multe per autovelox sottolineando come sia illegittimo l’accertamento non automatico dell’eccesso di velocità e di ogni altra infrazione stradale . In poche parole l’accertamento per essere legittimo deve essere necessariamente effettuato con la presenza costante di un organo di polizia senza interferenza di privati che possono solo fornire eventuale supporto tecnico alla forza pubblica. Infatti con questa sentenza è stata definitivamente cancellata quell’uso, spesso divenuto consuetudine, di alcuni comuni di noleggiare attrezzature per il controllo del traffico con tanto di personale tecnico al seguito. In pratica venivano proposti servizi per la messa a disposizione di autovelox sulle strade più trafficate dove il tecnico della ditta, assistito da un qualche operatore di polizia, scattava fotogrammi seriali agli ignari automobilisti in transito.

Questa modalità operativa è stata oggetto di ricorso da parte di un automobilista multato da un autovelox noleggiato con le modalità di cui sopra. La Corte il comune avrebbe potuto avvalersi di un tecnico per l’installazione e il controllo delle apparecchiature ma avrebbe dovuto riservare solo alla polizia locale il ruolo di organo accertatore la quale non può limitarsi solo alla presenza sul posto ma deve avere un ruolo primario nell’accertamento e non certamente subalterno a quello di un tecnico ausiliario senza qualifica di polizia stradale.

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