L’arcano delle spese straordinarie: quali sono?
Quando ci si separa troppo spesso i figli diventano lo strumento per far pagare al proprio ex i rancori di un amore finito, vittime di una situazione in cui si sono trovati non certamente per loro colpa.
Regola di civiltà e di amore verso i figli vorrebbe che il trauma di una separazione sia loro allievato dai genitori magari cercando di non mutare il loro tenore di vita.
Eppure, di frequente, i genitori trovano sempre modo di litigare sul terreno dei diritti dei figli e una delle questioni più dibattute nei tribunali è sicuramente quella inerente le spese straordinarie.
Il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli – è bene ricordarlo – nasce dal fatto di averli creati e non nel tipo di legame sussistente tra di loro ed è sancito persino al livello costituzionale dall’articolo 30 trovando conferma nel nostro codice civile agli artt. 147 c.c., 148 c.c., 155 c.c. e 315 bis, comma 1, come modificato dalla riforma dettata con legge n. 219 del 2012 volta a garantire una totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.
In base all’art 155 c.c., comma 2, il giudice, in sede di separazione, deve determinare la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli ed inoltre, secondo quanto disposto al successivo comma 4, il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nelle sentenze di separazione sempre si legge di spese straordinarie poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Da questa dicitura a dir poco generica nasce il problema concreto di individuare e distinguere ciò che rientra nell’assegno di mantenimento (spese ordinarie) e ciò che può essere ricompreso nelle spese straordinarie.
Le spese ordinarie, dice la giurisprudenza, sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore mentre quelle ‘‘straordinarie’’ regolano gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009).
Il genitore collocatario che sostiene le spese straordinarie e va poi a richiederle all’altro ex coniuge spesso si sente rispondere che tali spese o rientrano nell’assegno di mantenimento o nella migliore delle ipotesi che le stesse non sono state concordate e quindi nessun rimborso può essere preteso.
Ed è qui che entra in gioco la distinzione tra ‘‘spese straordinarie’’ e ‘‘scelte straordinarie’’ che secondo quanto previsto all’articolo 155, comma 3, debbono essere assunte ‘‘di comune accordo’ tra i genitori.
Le scelte straordinarie sono quelle prese nel maggior interesse dei figli quali, ad esempio, il fargli frequentare una determinata scuola, mandarlo all’estero per gli studi ecc: riguardano, in pratica, scelte di vita importanti per i figli e debbono essere concordate tra i genitori.
Pertanto non sempre un esborso straordinario è conseguenza di una ‘‘decisione di maggior interesse’’ mentre più frequente è l’inverso.
Ma andando al dunque della questione, quali sono le spese che la giurisprudenza ha ritenuto straordinarie e quali ordinarie?
Spese scolastiche.I giudici sono pressoché concordi e fermi nel ricondurre tra le ‘‘spese ordinarie’’ quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Ciò in quanto la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica inclusa la mensa è da considerarsi spesa ordinaria.
Diversa considerazione va fatta per i i viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011) e le ripetizioni scolastiche o gli sport (recentissima Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) da considerarsi, invece, spese straordinarie.
Anche le spese per l’università debbono essere ricomprese nelle ‘‘spese ordinarie’’ e possono anche giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).
Spese mediche . Le cure ordinarie come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie sono da ricomprendersi nelle spese ordinarie.
Diversamente vengono qualificate come ”straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale e le ricorrenti spese dentistiche.
Spese davvero extra . Non si vive di solo pane e la vita del minore, come la nostra, si compone anche di essenziali momenti di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Rientrano in queste voci ad esempio l’acquisto di un computer o quello di un motorino che sono da qualificare come ”spese straordinarie” così come la spesa necessaria per conseguire la patente di guida e pagare, se del caso, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli .
Si ricordi, infine, che qualora si voglia recuperare dal proprio ex le somme pagate per le spese straordinarie ci si dovrà armare di pazienza e promuovere apposita azione giudiziale non potendo valere la sentenza di separazione o divorzio come titolo esecutivo ma dovendo ricorrere al giudice e provare le singole spese sostenute.
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