Acquisti di Natale: e se il giocattolo non funziona?
Ci stiamo avvicinando a Natale e quindi inizia il periodo dei regali e degli acquisti.
Ma se quando andremmo a scartare i nostri regali ci accorgessimo che la merce è difettata, cosa potremmo fare?
Bisogna tenere ben a mente che il legislatore ha stabilito brevi termini di decadenza per l’esercizio delle azioni poste a tutela dell’acquirente in quanto il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Se il venditore ha riconosciuto l’esistenza dei vizio si può anche evitare di mettere tutto per scritto ma è anche vero che la parte acquirente è gravata dell’onere della prova che la denunzia del vizio sia stata effettuata entro il termine di otto giorni dalla scoperta (Cass. Civ. Sez. II, 844/97; cfr. Cass. Civ. Sez. II,20682/05): quindi recatevi nel negozio ove avete acquistato il bene difettoso e qualora il negoziante faccia problemi, scrivete una bella racc.ta.
Una volta denunciato il vizio si avrà un anno di tempo per procedere in quanto il diritto si prescrive nel termine annuale decorrente dalla consegna (Cass. Civ. Sez. III,4219/98; Cass. Civ. Sez. II,1561/97). Si badi bene che se il venditore ha riconosciuto l’esistenza dei vizi non si si interrompe il termine prescrizionale annuale che continua a decorrere: quindi attenzione!
Solo nel caso in cui il vizio sia stato riconosciuto dal venditore assumendosi l’obbligo della relativa eliminazione sono posti fuori gioco sia i termini decadenziali, sia quelli prescrizionali di cui alla norma in esame: le Sezioni Unite hanno stabilito, in questo caso, una decorrenza decennale del termine di prescrizione per risolvere il contatto o chiedere la riduzione del prezzo.
Più in generale la brevità dei precitati termini decadenziali e prescrizionali è sicuramente dettata dall’esigenza di dirimere, in tempi rapidi, i rapporti fra le parti, nell’ambito di contrattazioni frequenti e di veloce attuazione. Essi sono prescritti nell’interesse del venditore, con speciale riferimento all’esiguo termine decadenziale di otto giorni, finalizzato a consentire un pronto rimedio agli eventuali difetti risalendo, se del caso, agli ulteriori venditori o al produttore. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1495 cod. civ. ,il compratore che sia stato convenuto per l’esecuzione del contratto può inoltre sempre far valere la garanzia, semprechè abbia ottemperato alle sopra riferite condotte stabilite a pena di decadenza.
Così se l’acquirente, che pure aveva denunziato tempestivamente l’esistenza dei difetti, viene convenuto in giudizio dal venditore per il pagamento del prezzo oltre il termine annuale, può comunque eccepire la sussistenza dei vizi. Allo stesso modo, una volta che il venditore avesse riconosciuto l’esistenza dei difetti, impedendo così il compimento della decadenza, sarebbe possibile per l’acquirente convenuto per il pagamento del prezzo farli valere in via di eccezione anche oltre il termine prescrizionale annuale (Cass. Civ. Sez. II,5226/98).
Se poi il venditore è un po’ furbetto ed ha occultato il vizio si dovrà applicare l’art. 2941 cod. civ. , che dispone la sospensione della prescrizione tra il venditore che ha dolosamente occultato l’esistenza del vizio della cosa e il creditore finché l’occultamento del vizio non sia stato scoperto.
Per i consumatori vi è una tutela maggiore dettata dal codice del consumo all’art. 128 e ss in materia di garanzia legale.
Infatti il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale rivolgendosi direttamente al venditore del bene potendo scegliere se farlo riparare o sostituirlo, senza addebito di spese. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.
La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il tempo).
Una volta portato il bene difettoso in negozio, il venditore deve prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. Riscontrato il vizio di conformità, il venditore dovrà effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore.