Rottami ferrosi , perchè non si può più comprare dai privati?
……ovvero le novità del provvedimento sulla Green economy – Legge 221/2015 pubblicato in G.U del 18 gennaio 2016 n. 13
Ancora una evoluzione nel campo dei rottami ferrosi.
Gli ultimi anni sono stati palcoscenico di una crescita esponenziale del fenomeno dei raccoglitori abusivi di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non creando un connotato di forte impatto sociale, economico.
La tutela posta a base della legislazione che ci interessa è quella inerente l’ambiente e la salute delle persone. In realtà non si può non vedere come si cerchi, legiferando sul punto, di eliminare o quantomeno ridurre il lavoro nero parallelo e lontano dall’attuale disciplina dei rifiuti.
Oltre al danno economico sia per l’Erario sia per le aziende che operano in regola sia per i Comuni che vedono sottrarsi “preziosi” rifiuti dalle raccolte differenziate, vi è anche un rischio ambientale.
Si pensi a chi, abusivamente, smonta gli elettrodomestici per ricavarci, ad esempio, il rame più costoso se venduto separatamente e già pulito rispetto all’elettrodomestico in sé. Cosi facendo, ad esempio nel caso di lavatrici, si rompono, al fine di prelevare il rame le serpentine facendo così uscire i gas refrigeranti o peggio si da fuoco alle guaine.
Quanto sopra è ciò che sta alla base della nuova normativa ed è proprio partendo da ciò che se ne capiranno poi i divieti dalla stessa imposti rispetto alla previgente situazione.
La legge 28 dicembre 2015 n. 211 prevede una nuova disposizione rubricata: “ disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ( in G.U 18 gennaio 2016 n. 13 e che entra in vigore proprio oggi) che pone delle precisazioni sui doveri del produttore/detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che li conferisce a soggetti terzi e limita la possibilità di richiamare la deroga posta dall’art. 266 comma 5 del D.Lgs n. 152/06 in materia di commercio ambulante di rifiuti, cercando in questo modo di arginare tale fenomeno.
L’art. 30 della Legge 221/2015 prevede:
Art.30. Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi
- All’articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».
La prima parte della norma ricalca un principio già vigente e previamente previsto dall’art. 188 del D.Lgs n. 152/06 “ oneri dei produttori e dei detentori” e cioè che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non sono tenuti a consegnare tali rifiuti UNICAMENTE a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni generali sui rifiuti.
Si ricorda, poi, come in capo al produttore/detentore vi sia un onere di verifica delle autorizzazioni dei soggetti a cui consegna i rifiuti con la conseguenza che, in difetto, si configura l’ipotesi di responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo ( Cass. Pen. Sez III n. 29727/2013).
Fin qui però nulla di nuovo sotto il sole rispetto alla previgente disciplina.
Quello che cambia è invece dettato nella seconda parte della norma in analisi. Infatti la disposizione precisa che “ alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’art. 266 comma 5 D.Lgs n. 152/06”.
Ma cosa prevede l’art. 266 comma 5 del D.Lgs n. 152/06?
La norma prevede una deroga al regime generale dei rifiuti prevedendo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, se abilitati allo svolgimento della attività medesima e limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio, l’esenzione dall’obbligo della comunicazione al catasto dei riufiuti ( art. 189 D.Lgs 152/06), della tenuta del registro di carico e scarico ( art. 190 D.Lgs 152/60), della tenuta e compilazione del F.I.R. ( art. 193 D.Lgs 152/06), dall’iscrizione all’Albo Nazione Gestori Ambientali ( art. 212 D.Lgs 152/06).
Già si noti che la norma di cui sopra sottolinea il fatto che i rifiuti debbano essere oggetto del proprio commercio escludendo già di per sé l’ambulante che va in giro a procurarsi gli stessi per poi rivenderli.
Tale deroga, si badi bene, è sempre stata limitata alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante[1] di cui al D.Lgs 114/98 e cioè a quelle attività che esercitano la vendita su aree pubbliche e al dettaglio verso un generico pubblico di consumatori finali: i c.d. “robivecchi”.
La disciplina di deroga posta dal comma 5 dell’art. 266 cit. non si confà ai raccoglitori itineranti di rifiuti che poi li vendono all’impianto di recupero o ai rottamatori i quali svolgono una attività del tutto diversa, assimilabile a quella del commerciante all’ingrosso:
L’attività di trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi non rientra nella nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato d.lgs 114/98 ( v.d. Cass. Pen. 2864/2015).
Quindi possiamo dire che il divieto vi era già ma ci si trincerava dietro l’art. 266 comma 5 del D.Lgs 152/06 per farla franca.
Con l’ultimo intervento il legislatore toglie ogni possibilità di difesa, escludendo, pertanto, l’applicabilità della suddetta disciplina di deroga alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non: Pertanto chi raccoglie e trasporta tali rifiuti non potrà invocare l’art. 266 comma 5 D.Lgs n. 152/06 come scudo protettivo per la propria attività, con conseguente obbligo di iscrizione all’Albo Nazione Gestori Ambientali e tenuta del registro di carico e scarico e formulario dei rifiuti.
La norma detta pertanto un obbligo per chi vende tali rottami ferrosi.
Ma quale responsabilità per chi acquista rame e materiale ferroso e non dai raccoglitori?.
Se il raccoglitore deve essere iscritto all’Albo Nazione e deve tenere il registro di carico e scarico nonché il formulario dei rifiuti è ovvio che chi acquista non può non sapere o accertarsi della esistenza di tali requisiti.
In difetto, pur nella non espressa formulazione della norma al riguardo, pare possibile che colui che acquista possa subire un procedimento per concorso in illecita gestione dei rifiuti: ovviamente in tale processo tutto si discuterà in tema di colpa dell’acquirente dovendo dimostrare di essere incorso nell’errore non per sua negligenza.
[1] L’esercizio del commercio ambulante o, come meglio definito oggi, su aree pubbliche è disciplinato anzitutto dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (comunemente noto come “riforma Bersani”) e successive modifiche e integrazioni che ne stabilisce modalità di accesso, requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività e norme di carattere generale, rinviando agli ordinamenti regionali le norme relative al rilascio dei titoli autorizzatori, alla programmazione dei mercati e delle fiere, all’esercizio dell’attività e alla definizione di disposizioni particolari.
Salve. Una domanda:
Un mio vicino di casa raccoglie il rottame che trova nelle campagne…ogni 15 giorni chiama uno zingaro, il quale con un automezzo mezzo rotto carica questi rottami…
Non voglio sembrare razzista, ma queste persone che girano con questi autocarri carichi di rottami, sono autorizzati?
Queste persone non sono assolutamente autorizzate e la legge vorrebbe proprio prevenire tali situazioni
E lei evince che non siano autorizzati semplicemente dal fatto che sono zingari? Ci sono zingari regolarmente iscritti all’albo gestori ambientali in cat. 4 a che svolgono onestamente questo lavoro nel rispetto delle regole.
Quello che lei dice non è esatto. Infatti la risposta era in relazione al commento di Gianfranco che ovviamente non parlava di persone autorizzate. Quindi è ovvio che vi possano essere zingari regolarmente autorizzati e quindi nei loro confronti tanto di cappello.Tra l’altro se avesse letto bene la risposta io ho detto che queste persone, cioè quelle non autorizzate, erano l’obiettivo della legge e non mi sono riferito direttamente agli zingari in quanto tali
Salve. Ma se non sono autorizzate perchè gli impianti di rottami continuano a comprare la merce da loro trasportate?
Se io volessi avviare un’attività di raccolta e commercio di rottami metallici, oltre all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, è necessario la licenza al trasporto in conto terzi o conto proprio?
vergognoso. ho vissuto in uk e spagna. ogni cittadino si rivende il suo rame, ottone, alluminio, la sua legittima proprietà pagata. Quando ristruttura le finestre o il bagno o l’impianto elettrico del camper. Inoltre, se qualche maleducato abbandona un frigorifero o barre di alluminio, a un cassonetto. non dura mezz’ora. subito qualcuno lo raccoglie e lo vende alle aziende di recupero (sparse come funghi in ogni zona industriale di ogni singola cittadina) con obbligo di documento di identità , contro la ricettazione, e tassativamente tutto fatturato.
In italia le tue finestre di alluminio o il rame del frigorifero, le devi regalare al comune, come rifiuto, dopo un salasso di tasse..e non solo..le devi portare tu nel tuo temo libero!!!! NON ESISTE DA NESSUNA PARTE: e in italia basta a dire che lo chiede l’Europa per tutto. Che in francia e Spagna l’Europa non si nomina mai per niente.
Questa è follia! quale lavoro nero?? se rivendo metallo che ho gia pagato?? allora se vendo una giacca usata su subito è lavoro nero?? ma scherziamo?? e se trovo batterie abbandonate sul suolo pubblico?? non è mio diritto raccoglierle e se mi va, venderle a una regolare azienda ?? ma siamo seri!! oro e argento si…porcheria ai venditori delle bancarelle si, macchine, elettronica e qualsiasi proprietà la posso vendere…
guardacaso rame ottone, ferro alluminio piombo e inox NO.
guardacaso le uniche cose che i comuni si prendono gratis e rivendono. Questo come minimo è protezione sleale. le aziende sono tutelate dalla concorrenza dei privati.
mi viene il vomito. per fortuna sono scappato da un paese totalmente in declino e totalmente finito . basta chiedere a chiunque , a qualsiasi giornalista e economista senza legami con l’italia. TUTTI: l’italia? declino terribile unico al mondo. solo 2 paesi del terzo mondo hanno fatto una crescita inferiore negli ultimi 30 anni rispetto a tutti i paesi ocse.
in tutta l’unione europea i redditi a pari costo della vita ,in 30 anni sono saliti dal 20 a 80%. l’italia è L’UNICO CASO CON DIMINUZIONE DEL 2%.
Ma in italia si parla delle leggi europee sulle case clima , sui parametri europei, etc
ma che siamo gia nel baratro, in un crollo di quelli che raramente si vedono nella storia umana…nessuno dice niente.
VIAAAAAAA
Buongiorno, forse sono fuori tema ma se è possibile vorrei ricevere risposta al quesito che segue:
Ai confini della mia proprità viene esercitata attività di acquisto di materiali ferrosi e non, in sintesi attività di ricezione (acquisto ?), separazione per tipologia di metalli, e carico degli stessi su camion a mezzo muletto.
Tali attività producono nell’arco della giornata rumori frequenti ed improvvisi di elevata intensità.
Per maggiri informazioni abito in zona residenziale, il confine della proprietà è composta da area adibita a giardino.
Sono costretto a subire i rumori prodotti da tale attività sia all’aperto ma anche in casa con le finestre chiuse, oppure il titolare dell’attività ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per l’eliminazione di rumori?
In caso della seconda alternativa come posso far valere i miei diritti?
grazie
Il proprietario ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per l’eliminazione dei rumori qualora questi superino i limiti previsti per legge. Nel caso non possa adottare tali misure per problemi vari ( ad esempio impossibilità di coprire il piazzale con tetto insonorizzante o pannelli per mancata autorizzazione da parte del Comune) il Comune e/o la Provincia potranno emanare un provvedimento di chiusura della attività.
Gli posso confermare questa circostanza in quanto l’ho vissuta diciamo in prima persona. Mio padre ed ancor prima mio nonno esercitavano l’attività di recupero di materiali ferrosi in un piazzale all’epoca non circondato da abitazioni. Con il passare degli anni sono state costruite anche delle abitazioni in adiacenza. Quindi il magazzino – è bene sottolinearlo – era ivi presente prima delle abitazioni.
Finchè mio nonno e mio padre hanno tenuto l’attività non vi sono stati problemi particolari anche perchè erano ben voluti e cercavano di fare degli orari rispettosi anche del riposo altrui. Gli ultimi due anni l’attività venne data in affitto . Un vicino chiamò l’Arpat la quale rilevò che i rumori erano oltre il consentito. Poichè era impossibile mettere il magazzino in regola in quanto i pannelli non avrebbero evitato i rumori ed era impossibile coprirlo per superamento della volumetria consentita, la Provincia emanò un provvedimento ove si intimava l’immediata chiusura del magazzino. Tale provvedimento che era comunque da subito efficace poteva essere impugnato al Tar ma poi altre vicende hanno interessato, nel caso di specie, l’attività che era subentrata a mio padre e quindi l’attività è stata chiusa.
Quello che rileva è che non solo vi fu il provvedimento ma che la predetta attività era già preesistente alle abitazioni.
io ho lo stesso problema solo che l’attività di recupero rottami pur eesendo rumorosa come certificato da Arpa e pur avendo un decreto penale di condanna, continua la sua attività ed anzi la Provincia gli ha rinnovato l’autorizzazione pur in presenza di un verbale ARPA. Cosa si deve fare in questi casi? ricorso al TAR perchè il rinnovo della autorizzazione è viziato?
E’ strano che la Provincia abbia rinnovato l’autorizzazione. Le strade a mio avviso sono due : o si fanno fare ulteriori accertamenti per il superamento del livello di rumore oppure, appunto, bisognerebbe impugnare il provvedimento della Provincia
Buongiorno, vorrei porre un quesito: se io avessi una società di recupero e riqualificazione di catalizzatori esausti, potrei acquistare merce da privati (italiani ed esteri)? e quale norma me lo permetterebbe o me lo vieterebbe?
Buongiorno, un associazione di volontariato proprietaria di rottami ferrosi può rivenderli ad un centro di recupero?
Grazie
L’associazione quanto meno deve essere munita di formulario. Per il resto ci si scontra comunque con la normativa di settore che richiede autorizzazioni specifiche
Buongiorno,
con la presente sono a porre un quesito in merito ad una situazione incresciosa che si sta verificando da parecchi mesi in vari comuni, e precisamente un soggetto che acquista da privati “indumenti ed accessori usati” conferiti direttamente in sacchi di plastica, in forma ambulante itinerante di tipo B, contemporaneamente in 4 postazioni fisse giornaliere in diversi comuni dove già sono presenti aziende che svolgono il servizio di raccolta indumenti usati mediante postazioni di contenitori stradali, autorizzati dall’Ente appaltatrice, in seguito ad affidamento oneroso con procedure di gara ad evidenza pubblica e regolare contratto in essere, avendo anche l’esclusività del servizio.
Tale soggetto si avvale di personale coadiuvante, che acquista gli indumenti usati ad € 0,20 al kg direttamente dai cittadini.Il soggetto è in possesso di impianto autorizzato alla gestione del rifiuto nella sede operativa.
Pertanto alla luce di quanto descritto, sono a chiedere se tale individuo possa svolgere questa attività.
L’art. 198 comma 1 Dlgs 152/2006 prevede la gestione comunale in privativa per i rifiuti urbani e quelli assimilati avviati allo smaltimento e non per quelli avviati al recupero. Tale riserva però da tempo non esiste più in quanto già espunta dall’art. 21 comma 7 Dlgs 22/97. L’art. 25 comma 6 DL 1/2012 convertito in legge 27/2012 ha stabilito che per la gestione e l’erogazione dei servizi di rifiuti urbani le autorità affidano, ai sensi dell’art. 202 Dlgs 152/2006 un serie di attività tra le quali la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero. Pertanto si ritiene che il privato possa operare solo in esito ad apposito affidamento avvenuto da parte dell’Autorità nel rispetto del Dlgs 152/2006 nonchè delle direttive comunitarie 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Bongiorno cosa devo fare per aprire una attivita di commercio ambulante rottami ferrosi? Grazie
La raccolta e il trasporto in forma ambulante di rifiuti rottami ferrosi, carta e cartone è da considerarsi a tutti gli effetti attività di commercio in forma ambulante.
Quindi per intraprendere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante di ferro/rottami ferrosi e/o carta-cartone bisogna iscriversi al Registro Imprese nella sezione Piccoli Imprenditori per l’attività di commercio ambulante di rottami ferrosi e/o carta/cartone.
La procedura di iscrizione avviene previa presentazione dei documenti previsti per gli Imprenditori Individuali ed alla pratica dovràessere allegata la licenza del Comune prevista per il commercio al dettaglio in forma ambulante (itinerante).
Quindi dovrà andare in Comune a richiedere la predetta licenza e poi recarsi alla Camera di Commercio. Si ricordi inoltre che dovrà dotarsi del formulario per la raccolta dei rottami per ogni trasporto effettuato
Buongiorno,
volevo chiedere se un’azienda privata può vendere i propri rifiuti di metalli ferrosi ad una ditta che effettua il trasporto e la raccolta degli stessi.
Esiste una normativa di riferimento?
Grazie mille
Saluti
L’articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che:
« Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».
Quindi se la ditta è autorizzata non vi è alcun problema a vendere i rottami ferrosi con compilazione del relativo formulario.
Buonasera,
vorrei chiedere se un’azienda con AUA quindi impianto in semplificata e con automezzi iscritti all’albo dei gestori ambientali, può ritirare merce dai privati effettuando il trasporto con formulario rifiuti.
In caso di risposta affermativa, ci sono dei limiti sulla quantità essendo un soggetto privato?
Grazie mille
Per quanto mi consta non ci dovrebbero essere limiti ma poichè i Comuni emettono in materia anche dei regolamenti consiglierei di andarmi ad informare al comune di competenza
sono stato da un rottamaio di auto in zona per cercare un pezzo per l’auto della mia compagna non trovandolo,mi sono imbattuto in un gran numero di motociclette nel bel mezzo del piazzale e vedendole ho chiesto al responsabile se potevo dare un occhiata mi ha risposto che era già tutto venduto infatti li vicino c’erano due africani che smontavano le moto pezzo per pezzo mi sono avvicinato e ho chiesto cosa ne dovevano fare di tutte quelle moto..è rimasto in silenzio..poi il proprietario mi ha chiesto di andare via dicendomi che non sono autorizzato..i loro comportamenti mi sono sembrati un tantino difensivi e nervosetti..secondo voi ci potrebbe essere qualcosa di losco sotto o è solo una mia impressione?
Dalle impressioni è difficile dirlo e ogni considerazione rimarrebbe tale. Potrebbe essere tutto regolare ma potrebbero essere anche moto rubate. Nel dubbio potrebbe segnalarlo alle competenti autorità ( carabinieri, polizia )
Buongiorno, per prima cosa vorrei fare i complimenti allo staff per la competenza e serietà dimostrata,
detto questo formulo il mio quesito:
Sono un privato cittadino e lavoro regolarmente come impiegato in un settore che non ha nulla a che fare con i rottami ferrosi, nonostante ciò, i miei hobby mi hanno portato ad accumulare in garage diversi kg di rame ottone alluminio ecc ecc, materiali che pian piano continuo ad accumulare perchè mi vengono dati da amici o parenti che al posto di buttare via regalano a me.
Quello vi che chiedo è: posso trasportare a bordo della mia autovettura privata i materiali presso un centro di raccolta per poterli vendere senza rischiare sanzioni?
Ho interpellato un rottamaio che mi ha detto che posso portarli da lui, con il limite di 1000 kg annui da conferire in massimo tre volte.
Un altro rottamaio invece, mi ha detto che è obbligato a venire lui a ritirare il materiale con un suo mezzo abilitato, un altro ancora mi ha detto che posso conferire io con la mia auto ma per un massimo di 30 kg per volta.
Ora, anche se non ho tonnellate da smaltire ma giusto per capire, chi ha torto e chi ragione?
Ringrazio in anticipo e spero potrete darmi un dritta.
Poichè per il trasporto dei rifiuti è necessaria la compilazione di un formulario è necessario che sia il rottamaio a venire a prendere il materiale. Il privato può portarlo solo all’isola ecologica comunale
Il rottamaio ha solo ragni e camion grandi. Non si muove per qualche centinaio di chili che il “produttore” potrebbe conferire direttamente.
Negli ecocentri non sono attrezzati e devi sudare per buttare metalli “preziosi” tipo alluminio e rame faticosamente separati dal produttore, in un cassone insieme a ferro, acciaio ecc. ecc.
Poi molti ecocentri sono angusti e la gente gira nervosa e molto spesso litiga.
Gli orari sono ridicoli.
E la chiamano greeneconomy ! Ma è solo maf…
Gli ecocentri vendono ad un prezzo medio quando invece se separati certi metalli valgono fino a 8euro/kg.
Salve,
innanzitutto buongiorno.
Volevo, se possibile, chiedere delle informazioni. Navigando in internet su siti molto conosciuti di carattere internazionale, mi sono imbattuto in aziende estere, sia Europee, che fuori dal territorio Europeo (ad. esempio Belghe, Tedesche, Ucraine, Sud Africane), che vendono “scarti o rottami di rame e di fili di rame” in quantità che variano da un minimo di 1-2 Tonnellate fino anche a quantità veramente elevate, il tutto sotto forma di balle compresse dal peso che può variare in base alle esigenze dell’acquirente. A seguito di ciò ho pensato di aprire una ditta che acquisti, i detti materiali, da queste società e li rivenda qui i Italia. Ciò che volevo chiedere è innanzitutto la reale legalità della cosa in questione ed, eventualmente, cosa dovrei fare e a quale organo statale dovrei rivolgermi per le eventuali autorizzazioni in merito, sempre che la cosa sia fattibile.
Grazie mille.
Con Decreto del 1 febbraio 2018 il Ministero dell’Ambiente detta le modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. Previsto dalla Legge n.124/2017 riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto e implica semplificazioni per le modalità di tenuta di diffusione e conservazione del Formulario di identificazione nel caso di raccolta presso più produttori/detentori. L’acquisto di materiale dall’estero per rivenderlo nel nostro Paese è fattibile anche se, a mio avviso, presenta dei problemi di inquadramento perchè non riterrei proprio corretto l’inquadramento nel settore di raccolta di rifiuti. Il primo ente a cui si dovrà rivolgere è sicuramente la Camera di Commercio ma mi rivolgerei anche alla agenzia regionale per la protezione ambientale che può trovare presso l’ufficio regionale.
Buonasera vorrei informazioni riguardando aprire un attività di raccolta scarti cavi di rame ritirarli da elerrticisti con furgone x poi rivenderli che permessi servono grazie mille
Deve sentire in Camera di Commercio in quanto non ci occupiamo, in quanto studio legale, di questo aspetto
Buongiorno sono un radiotecnico e vorrei mettermi in regola per poter trasportare i materiali ferrosi dei vecchi impianti di antenna a coloro che smaltiscono tali rottami,
posso io vendere trasportare vendere tali prodotti agli smaltitori?
Grazie e buon lavoro
I materiali di recupero dovrebbe farseli venire a prendere direttamente dalla ditta di smaltimento. Nel caso di trasporto è necessario munirsi di apposito formulario.
Ma serve anche la licenza per il trasporto rifiuti? Anche se il trasporto lo effettua il produttore?
Buongiorno a tutto lo Staff,
io e il mio socio abbiamo una carrozzeria avviata da tempo, in zona Ostia (Rm) ora con la stessa ragione sociale (srl) vorremmo aprire in un’altra zona non molto distante la nostra attivita’ (4/5 km) un deposito al chiuso di materiali ferrosi, con un piazzale di pertinenza di 2000 mq.; basta una comunicazione alla camera di commercio con iscrizione all’Albo Gestori e Scia di deposito presso il municipio di appartenenza, oppure, e’ questa del deposito un’attivita’ non autorizzabile? Grazie
Sul deposito dovrebbe sentire quali sono i regolamenti comunali. Una attività di commercio di rottami ferrosi è invece possibile ma oltre alla comunicazione ed iscrizione alla camera di commercio sono previsti tutta una serie di adempimenti quali ad esempio la costruzione di scoli per le acque reflue. Quindi è necessario incaricare un ingegnere per mettere a norma l’attività secondo la normativa rifiuti e sulla sicurezza. Infine il deposito è consigliabile che sia in zona industriale in quanto qualora vi fossero case vicine i rumori supererebbero i decibel previsti per legge ( caso già capitato) e quindi dovreste chiudere. Insomma non è una attività che si può fare dall’oggi al domani soprattutto con le normative recenti
Buonasera. Chiedo una semplice informazione. Ho un letto in ottone che vorrei portare presso un’azienda che recupera e tratta materiale ferroso e metalli in genere. Io posso con la mia auto privata caricare e portare questo oggetto in ottone presso l’azienda in questione ? O devono venire loro con un loro mezzo a caricarmelo ?
Ringraziando anticipatamente per la risposta, porgo cordiali saluti.
Daniele
A nostro avviso è possibile che lei si rechi personalmente in quanto è ammesso anche che uno possa portare dei rifiuti al centro smaltimento. Il problema sta nel fatto se l’azienda in questione possa comprare dai privati.
Se del caso le consigliamo comunque di rivolgersi al servizio comunale.
Infatti credo che se la cessione sia occasionale per ripulisti del vecchio laboratorio
e se si cede ad un’azienda autorizzata al riciclo compilando il formulario, non vedo
perchè non lo si possa fare.
Inoltre l’aspetto fiscale è normalizzato proprio per l’aspetto occasionale e si può benissimo fare una ricevuta di cessione in esenzione di IVA con pagamento tracciato (bonifico), come si fa, per esempio, se si cede ad un’azienda un attrezzo acquistato in regime privatistico (tipo un tornio usato per hobbies).
Il reddito si dichiara nel quadro “redditi diversi” se è consistente e continuativo.
Buonasera a tutto lo staff.
Sono un ragazzo di 24 anni e volevo sapere se posso aprire un’azienda di sola vendita di rame; mi spiego meglio: ho un parente che ha un’azienda di impiantistica elettrica ed io vorrei comprare un mulino trituratore e separatore di rame per cavi elettrici per poi fare ritirare la materia prima da un rottamaio. E’ fattibile? Ho bisogno di qualche licenza? Devo essere iscritto all’albo gestori ambientali?
Grazie in anticipo
Queste informazioni sono più prettamente di carattere amministrativo che legale e quindi dovrebbe andare a sentire direttamente in Comune. Comunque ritengo che all’albo debba essere iscritto in quanto il rame di scarto viene considerato rifiuto. Nessun problema vi è comunque ad aprire tale attività
Salve , complimenti per la professionalità.
Per riassumere .. in buona sostanza, noi siamo possessori di materiali di un certo valore(in casa o in garage o in cantina) ma non possiamo beneficiarne del valore ,ma bensì dobbiamo regalarlo al povero comune con la sua raccolta.. altrimenti priveremmo lo stesso di questo guadagno moltiplicato per gli abitanti del comune …avrei dovuto fare il politico non lo svuotacantine…
Sono presidente di una associazione di volontariato che si occupa di bambini poveri in piccole comunità nelle Ande Peruviane a 4000 metri. Ogni due anni circa organizzo nel mio paese una raccolta di rifiuti metallici che serve a finanziare queste opere. Noi volontari con carri agricoli, piccoli camion raccogliamo porta a porta il ferrovecchio, lo portiamo su di un piazzale, dove una ditta specializzata molto grande (Raffin di Udine) provvede a caricare e portare nella sua sede questi rifiuti metallici. Commetto qualche illecito a fare ciò? Mi rilascia un documento (formulario) con l’indicazione approssimativa del peso che poi mi viene comunicato dopo che il carico è a destinazione. Grazie
A mio avviso la sua attività è lecita in quanto lei non gestisce attività di smaltimento di materiale ferroso ma si limita a portarlo su un piazzale affidandolo ad una ditta specializzata che le rilascia il formulario.
L’unico problema che potrebbe esservi è inerente la proprietà del piazzale e se questo è adibito alla raccolta con canali di scolo per la raccolta di acque reflue ecc. Se così non fosse vi sarebbe un illecito sanzionato anche penalmente.
Il piazzale è un parcheggio dietro la chiesa. Il ferrovecchio staziona li solo il tempo indispensabile per scarico e carico. Dopo io diligentemente provvedo a scopare il tutto e passare con una grossa calamita per evitare che per terra possano rimanere dei chiodi, viti ecc che potrebbero provocare forature alle auto che parcheggiano. Grazie per l’informazione.
Il problema è che se piove le acque che vanno a terra portano i sedimenti ferrosi e sono ritenute inquinanti e quindi ci vuole tutta una canalizzazione particolare.
L’azienda che tratta il riciclo, potrebbe portarvi nel piazzale un cassone 6x3x2m dove
caricate i metalli.
Povera Italia, morirà soffocata dalle sue migliaia di leggi!!
Bellissima articolo, esattamente voluto trovare.
– facebook.com/CalatorPrinRomaniaTuristica/
Sono presidente di una associazione di volontariato che si occupa di infanzia in difficoltà, sopratutto in una zona delle Ande Peruviane ad oltre 4000 metri di altezza. Una delle fonti di finanziamento era la raccolta di rottami metallici ed avveniva più o meno una volta l’anno nel mio paese con una schiera di volontari che portavano con vari mezzi (trattori, camion ecc.) i rottami sul piazzale della chiesa dove poi una grande ditta autorizzata caricava il tutto e poi ci dava il dovuto. Ora non si può più fare. Dovrei iscrivere la mia associazione in un registro di cui non ho capito bene dove e come, compilare una marea di scartoffie ecc. Morale se prendo la mia bicicletta da rottamare a la porto nell’isola ecologica posso farlo, (con evidente interesse di qualcuno) se la porto sul piazzale della chiesa perche la porti via un altro autorizzato non posso farlo, Posso venire accusato di trasporto illecito di rifiuti. Evviva la lungimiranza di chi fa le leggi.
Le leggi spesso vengono emanate per fare gli interessi economici dello Stato
Buonasera, premesso che non so il valore del ferro e dei materiali ferrosi in generale, però mi chiedo se mi trovo con degli oggetti che non utilizzo più e per i quali potrei ricavarci qualcosa, mi chiedo perché dovrei conferirli in discarica a titolo gratuito senza sapere che fine faranno effettivamente gli oggetti in questione. Cosa dice la legge, devo rassegnarmi a perderci e se no cosa posso fare in maniera legittima e legale. Grazie.
Potra’ consegnarli ad una impresa autorizzata. Per il trasporto è necessario la compilazione di un formulario in quanto se la dovessero fermare senza il predetto documento sarebbe passibile di sanzione.
Pertanto si informi presso una impresa autorizzata nella sua zona per vedere se potessero venire a prendere il materiale.
Sull’acquisto e vendita da privati non vi sono state, per quanto mi consta, sentenze chiarificatrici e pertanto la situazione è quella che ho indicato sul sito nel mio post
Salve , volevo sapere se fosse possibile avviare un attività in proprio riguardo il ritiro di materiali ferrosi e non ( compreso batterie esauste o catalizzatori ). Per attività in proprio intendo il ritiro , attraverso furgone , da privati per poi rivendere il tutto ad aziende autorizzate. Che documenti mi servirebbero ? Da chi dovrei chiedere informazioni? Distinti saluti .
Deve rivolgersi in Comune e dal Commercialista per aprire tale attività. In Comune le sapranno dire, anche in base ai regolamenti comunali della sua zona, i documenti necessari per iniziare l’attività. Il Commercialista, invece, si potrà relazionare con la Camera di Commercio e fare tutti gli incombenti fiscali per aprire l’attività
Buongiorno, sono una rivendita di batterie auto, mi occupo anche di ritiro di acquisto di batterie esauste da parte di aziende e anche da privati cittadini. Il mio dubbio è che se posso acquistare batterie da privati, non titolari di partits Iva. Grazie
Buonasera desidero sapere se è possibile per un artigiano iscritto alla camera di commercio che opera nel settore termoidraulico e che quindi sostituisce rubinetteria in ottone tubazioni in rame etc., dai propri clienti, trasportare le risultanze presso un centro privato di raccolta di tali materiali al quale l’artigiano emette regolare fattura avente ad oggetto “Rottami di rame e ottone” e riceve delle somme per tali materiali.
Il trasporto avviene con regolare ddt dell’azienda artigiana.
E nell’ipotesi che non sia lecito come è possibile che il centro privato acquisisca la fattura.
In ultimo se non è lecito, quali sono le sanzioni a cui si incorre e se esiste un modo lecito per poterlo fare.
Grazie
L’articolo 40-ter della Legge 120/2020, di conversione del Decreto Semplificazioni 2020, ha previsto l’istituzione, presso l’Albo nazionale gestori ambientali, di un Registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Tale registro è stato istituito dal Comitato nazionale gestori ambientali con Delibera n. 4 del 3 giugno 2021, la quale entra in vigore a partire dal 01 settembre 2021.
Quindi solo se si è iscritti in tale registro si può portare rifiuti.
Nel suo caso dovrà quindi chiamare la ditta per lo smaltimento: questo è il modo di corretto di procedere.
La Cass. con sentenza n, 1723/2020 ha confermato la condanna di alcuni imputati sorpresi a trasportare materiale ferroso commettendo gli stessi il reato di “trasporto di rifiuti senza autorizzazione” sottolineando che, per la configurazione del reato, basta anche una sola condotta
Si però questi ne trasportavano tonellate e di varia natura anche contenenti acidi….
Non si può fare di tutta l’erba un fascio.
Salve mi chiamo Diego volevo un aiuto da persone competenti come voi.. allora io sono iscritto all’albo gestori rifiuti con categoria categoria 4 bis vorrei precisare che pago tutti sia inps che tutt’altro con tanto di dulk pulito e attivo e vorrei cominciare a comprare metalli in un magazzino come potrei farlo regolarmente senza essere messo nei guai? Perché sinceramente sono stanco di girare per raccogliere materiale ferroso per le vie di campagne e voglio farmi una posizione stabile per un commercio di questi materiali facendo cose giuste.. mi aiutate ?
Buongiorno Diego. Quello che ci chiede non è una cosa che si può risolvere in quattro e quattr’otto rispondendo ad un post in quanto è necessario anche coordinarsi, sul lato fiscale, con un commercialista e valutare se sia opportuno costituire una società ad hoc per l’attività di recupero. Quello che le posso dire è che sicuramente la cosa è fattibile. La invito pertanto a contattare lo Studio allo 058448859 per prendere un appuntamento al fine di programmare il da farsi e poterla aiutare concretamente. Nel frattempo la ringrazio per aver visitato il nostro sito ed averci scritto
Salve, negli anni ho accumulato un centinaio di kg di ferro e volevo sapere se come cittadino privato posso trasportare con il mio furgone il ferro all’impresa autorizzata oppure mi serve un documento per il trasporto? E in tal caso è possibile ottenere questo documento come cittadino privato? La ringrazio e mi scuso per la mia ignoranza in materia.
Per portare il rottame di ferro che viene considerato come rifiuto ha bisogno del c.d. formulario di trasporto. Il problema è che il privato non potrebbe fare tale tipo di trasporto. Quindi il consiglio è di contattare una ditta specializzata a tale tipo di recupero e farlo venire a prendere direttamente
Se in privato porto dei rottami ferrosi al centro raccolta rifiuti tutto va bene, tanto ingrasso quelli che lo gestiscono e non hanno il problema della raccolta. Io fino a qualche anno fa, facevo una grossa raccolta nel mio paese a scopo di beneficenza. La ditta portava il container in un piazzale vicino alla chiesa e tutti conferivano ciò che avevano in casa. Molti mi aiutavano con diversi mezzi di trasporto. Un anno avevo “guadagnato quasi 5000 € dati tutti alla mia associazione che si occupa di infanzia povera in paesini sulle Ande Peruviane a 4000 metri di altezza. Adesso li regaliamo agli speculatori dei rifiuti.
Salve,
sono un’azienda di impianti elettrici, ed ho del rame di scarto generata dagli impianti realizzati (cavi elettrici) da smaltire/rivendere. volevo sapere se sono obbligato a fare il formulario. il D.Lgs 116/2020 dice di no ma non capisco bene.
grazie
Legge fatta durante il governo Prodi.
Meditate gente….