Il 12 settembre è stato pubblicato il decreto legge sblocca italia che introduce , in maniera silenziosa, norma a favore delle banche. In particolar modo l’art. 1284 cc. viene modificato e anche nel caso di interessi non convenzionati con la banca o nel caso in cui questa non riesca comunque a provarli ecco che si applica automaticamente il saggio interesse che è previsto nella transazioni commerciali per il ritardato pagamento. Quindi comunque sia il tasso da applicare sarà non più quello legale semplice ma sarà comunque alto a favore degli istituti bancari.
VERGOGNA!!!!!!!!!!!!!!
Art. 1284. Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
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