Scatta anche il danno non patrimoniale a carico della banca quando la segnalazione alla centrale rischi è illegittima: risulta infatti risarcibile anche lo stress degli amministratori della compagine costretti a cercare affannosamente nuove fonti di finanziamento. La comunicazione alla struttura di Bankitalia che tiene la “lista nera” può scattare solo quando c’è il sospetto qualificato che il credito non potrà essere soddisfatto in tempi congrui. Rischia dunque grosso l’istituto di credito che quando apprende che il cliente vuole chiudere il rapporto revoca il fido e pretende il rientro il giorno dopo facendo poi scattare l’informativa sulla black list. È quanto emerge dalla sentenza 15609/14, pubblicata il 9 luglio dalla prima sezione civile della Cassazione. Sei stato vittima di soprusi bancari? Vuoi far controllare il tuo conto corrente?