Il trust : una tutela contro le banche
Il trust: una tutela contro le banche.
Ovvero….come rendere i propri beni impignorabili? Ho già parlato, in un altro post di quali beni la banca non ti può pignorare: leggi qui per approfondimenti.
Oggi vediamo un altro strumento molto interessante ed efficace per difendersi.
Prima di tutto devi sapere che , spesso, tutelarsi contro le banche vuol dire prevenire i tempi bui e quindi tutelare il proprio patrimonio nel caso in cui poi le cose vadano male e le banche ci aggrediscano.
Uno degli strumenti più sicuri che abbiamo per tutelarci è quello di istituire un Trust.
Cos’è il trust
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare, dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”) .
Il trust è legittimo?
Il “trust” nel nostro ordinamento è pienamente legittimo in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992 anche se non regolamentato esplicitamente dalla legge italiana : qui è per alcuni aspetti il suo punto di forza.
Infatti la legge applicabile potrà essere scelta volontariamente dal disponente nell’ambito delle giurisdizioni che ammettano e disciplinano in modo specifico il trust quali l’Inghilterra: la legge inglese è proprio quella più usata in questo tipo di operazioni.
Il trustee
La proprietà legale del trust, attribuita al trustee,rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.
Il guardiano o protector
Nel trust viene poi spesso prevista la figura del cosiddetto guardiano o protector al quale, possono essere attribuite quattro funzioni:
i) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee);
ii) esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee;
iii) Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti
iv) funzione di controllo sull’operato del trustee.
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Il disponente
Il disponente, invece, è colui che decide di istituire il trust, conferendo determinati suoi beni (mobili immobili, materiali o immateriali) nel Trust, beni che costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente e del Trustee. Per questa fondamentale differenza, il Trust è lo strumento attuale più idoneo a proteggere il proprio patrimonio.
I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.
Usualmente il trust viene istituito a protezione di beni immobili: si realizza così una vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili.
Già da queste brevi indicazioni è possibile capire come il trust sia un’istituto che può essere usato per difendersi dalle banche in via preventiva.
Infatti i propri beni di cui si potrà avere la titolarità e la disponibilità non faranno più capo al soggetto debitore dell’astuto bancario e non potranno pertanto essere pignorati.
Una considerazione: bisogna far attenzione alla revocatoria
Il trust: una tutela contro le banche. Ma quando?
E’ ovvio che se vorrai, ad esempio, mettere i tuoi beni immobili in trust (trust immobiliare) debba essere istituito non quando la causa della banca è iniziata od in essere ma in tempi non sospetti visto che solo con il trascorrere del quinquennio diverrà non più soggetto ad azione revocatoria.