La banca che paga il titolo a persona diversa dal legittimato non è liberata dalla propria obbligazione finché non ripete il pagamento al prenditore esattamente individuato. Non importa, come se nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18182/14 c’era perfetta identità tra il portatore dell’assegno e il creditore della somma in quanto non è stato rispettato l’art. 43 r.d. n. 1736/33. La banca, infatti, aveva pagato il titolo che recava una somma rilevante in una agenzia del centro Italia, quando il prenditore era di Milano ed aveva aperto solo da pochi giorni un libretto postale mediante il deposito di una somma irrisoria. Di fronte a tali circostanze nonché di fronte alla conoscenza di alcune manifestazioni truffaldine risalenti allo stesso periodo e con modalità analoghe la banca non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere un documento di identità ma avrebbe dovuto fare una indagine più approfondita. Non operando in tal modo la banca non ha impiegato quella diligenza richiesta,appunto, a chi svolge attività bancaria.
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