Torniamo ancora sull’argomento Bitcoin e sulla tutela all’investitore.
Andiamo oggi a vedere se al Bitcoin sia applicabile l’istituto della delegazione di pagamento?
L’art. 1269 c.c. tratta dell’istituto della delegazione di pagamento ove il delegante (debitore) delega un terzo (delegato)al pagamento di un suo debito nei confronti del delegatario ( spesso il delegato è debitore a sua volta del delegante). Il delegato, pagando al delegatario, estingue il rapporto di valuta tra delegante e delegatario, ma anche quello di provvista tra delegante e delegato.
Rapporto di valuta = è il rapporto originario tra creditore e debitore
Rapporto di provvista=è il rapporto tra vecchio e nuovo debitore che spinge quest’ultimo ad obbligarsi.
Nel sistema bitcoin non c’è il delegato sempre in quanto il trasferimento avviene in maniera diretta e quindi senza istituzioni intermediarie.
Pertanto non si potrà applicare in questo settore la disciplina della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.