Rc Auto

sinistro

Il risarcimento del danno legato alla responsabilità civile da circolazione stradale è materia che nel corso degli anni ha visto, più di altri settori, notevoli e radicali cambiamenti.

Anche se alcuni ritengono tale branchia del diritto un minus rispetto ad altre fattispecie giuridiche, in realtà è necessaria, oggi più che mai, una notevole specializzazione al fine di far ottenere al cliente il giusto risarcimento dovuto. Si pensi sono, tanto per fare un esempio, alle varie voci di risarcimento che vanno dal fermo tecnico, relativamente al danno materiale, sino al danno esistenziale e morale nel caso di lesioni personali. Lo sviluppo continuo della materia riguarda non solo la stessa nel suo complesso ( si pensi , ad es. all’introduzione della procedura di risarcimento diretto) ma anche le singole voci di danno.

In questo senso non si può non menzionare le recenti interpretazioni della Corte di Cassazione che hanno reinterpretato il danno morale limitandone il risarcimento

Per chi volesse approfondire il tema sul danno morale si riporta qui di seguito il video del corso di aggiornamento tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Lucca sull’argomento

Già da queste breve introduzione ci si renderà conto come , nel caso si rimanga coinvolti in un sinistro stradale, ci si debba rivolgere ad un legale che curi la pratica nella maniera più celere possibile e soprattutto ci faccia ottenere quel giusto risarcimento dovuto al danneggiato.

Spesso il cliente si sentirà sconsigliare dalla propria assicurazione, nel caso si sia in ipotesi di risarcimento diretto ( ove, guarda caso, è proprio la stessa assicurazione del danneggiato a dover corrispondere il risarcimento) di rivolgersi ad un legale per farsi assistere nella procedura liquidativa.

La domanda da porsi in questi casi è molto semplice: può essere riposta piena fiducia su chi dovrà corrispondere il risarcimento?

E’ accaduto, ad es., che a fronte di un risarcimento pari ad € 1000,00 offerti dalla compagnia assicurativa, grazie all’intervento del legale, si sia ottenuto un risarcimento complessivo di € 3200,00 ( triplicando l’offerta iniziale).

Ciò detto non si vuol certo sostenere che le compagnie assicurative agiscano in mala fede ma, soltanto, che è necessario l’intervento di una persona addetta ai lavori che sottoponga ,in sede di liquidazione, nelle giuste modalità, i vari aspetti e voci risarcitorie legate al caso specifico.

Parlando di RCauto non si può non accennare all’introduzione, dal 1° febbraio 2007,  della procedura di risarcimento diretto in caso di incidente stradale, procedura che consente ai danneggiati non responsabili ( o in concorso di colpa) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

A differenza della convenzione di indennizzo diretto, precedente in vigore, il risarcimento diretto:

è obbligatorio per legge nei limiti stabiliti

non richiede la firma congiunta del CID per essere applicabile

non prevede un pieno ed automatico reintegro da parte della compagnia debitrice di quanto pagato alla gestionaria, ma soltanto un rimborso a forfait

Detta procedura si applica anche nel caso di sinistro occorso tra due veicoli a motore, regolarmente assicurati che siano immatricolati in Italia nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano

La procedura anzidetta non si applica ai seguenti casi :

sinistro occorso tra più di due veicoli

sinistro che coinvolga un ciclomotore che non sia munito della nuova targa ( D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153)

sinistro avvenuto all’estero o che coinvolge un veicolo estero

sinistro con danni gravi alla persona del conducente , ovvero di una lesione con danno biologico superiore al 9% e dunque fuori dalla speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P statuita dalla L.57/2001

TABELLE DANNO BIOLOGICO: Vedi tabelle

CALCOLA ORA IL DANNO BIOLOGICO

sinistro in cui non vi sia stato l’urto tra veicoli

sinistro occorso con un mezzo non assicurato

In tutti questi casi ci si dovrà rivolgere alla compagnia del civilmente responsabile ricordandosi però che nel caso di sinistro occorso in Italia con veicolo esterno dovremmo fare riferimento  all’Ufficio Centrale Italiano – UCI per ottenere il risarcimento dovuto.

Nel caso, invece, di sinistro stradale occorso con veicolo non assicurato ci si dovrà rivolgere all’impresa designata dalla Consap al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 del D.lgs n. 209 del 07 settembre 2005 assolve lo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona

veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonchè per danni alle cose con una franchigia pari ad euro 500,00 per questi ultimi.

Ritornando alla procedura di risarcimento diretto questa si applicherà nei casi di

danni al vecilo, ivi compreso il fermo tecnico, soccorso stradale, ecc.

lesioni di lieve entità subite dal conducente

danni a cose trasportate sul veicolo incidentato

Si ricordi poi che secondo il Codice delle Assicurazioni  il terzo trasportato deve rivolgere la propria richiesta risarcitoria presso la compagnia assicurativa del vettore.

In caso di mancato pagamento delle lesioni o di pagamento insufficiente ci si potrà rivolgere al giudice competente  e cioè al giudice del luogo ove è avvenuto il sinistro che sarà il giudice di pace per sinistri di danno non superiore agli euro  € 20.000  e negli altri casi, invece, la competenza sarà del Tribunale.

Si ricordi poi che la procedura di risarcimento diretto tanto paventata dalle compagnie assicurative per la sua celerità, in realtà così celere non è.

Infatti, tranne i casi in cui si sia verificato un sinistro ove la responsabilità sia pacifica ( ad es. tamponamento) con soli danni materiali la cui quantificazione non venga messa in dubbio dal perito assicurativo ( cosa non infrequente), negli altri casi la procedura è assai più lunga.

Può capitare, infatti che qualora si ometta di indicare, nella richiesta risarcitoria, uno degli elementi previsti dal codice delle assicurazioni all’art. 148 la compagnia possa richiedere l’integrazione dei dati mancanti facendo decorrere ex novo i termini entro cui la stessa deve adempiere provvedendo all’offerta risarcitoria o comunicando i motivi per cui non può risarcire il danno.

Se si pensa che i termini sono 60 gg. nel caso di danno materiale ( 30 giorni nel caso si sia sottoscritto il modulo blu) e 90 gg. nel caso di lesioni, termine decorrente dall’invio del certificato di guarigione con o senza postumi, si noterà come facilmente il tempo del risarcimento possa essere non certamente celere.

                                                           modulo_cid

Si consideri inoltre che prima che sia decorso tale termine non si potrà proporre azione giudiziaria contro la compagnia assicurativa e che le compagnie sono spesso solite , onde evitare sanzioni da parte dell’Isvap, inviare lettere di integrazione dati anche ove questi siano già stati comunicati nella prima lettera utile.

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