Pensione di reversibilità e separazione, quando spetta?
La pensione di reversibilità è una percentuale della pensione liquidata al pensionato prima della sua morte.
La legge stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere
a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Pensione di reversibilità, a chi spetta?
I soggetti ai quali spetta tale prestazione economica in particolare sono:
- il coniuge superstite, anche divorziato;
- l’unione civile;
- i figli e
- in mancanza o qualora non ne avessero diritto questi soggetti suddetti, i genitori e i fratelli e le sorelle celibi o nubili a determinate condizioni.
Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità?
Questa è una delle questioni che ricorrono spesso in tema di separazione. Cerchiamo di dare una risposta chiara per comprendere il meccanismo.
Se il coniuge si è separato consensualmente la reversibilità gli spetta indipendentemente che sia stato previsto un assegno a suo favore per il mantenimento.
Se invece la separazione è stata giudiziale e non è stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento al coniuge, la reversibilità spetta comunque.
La reversibilità non spettava, invece, nel caso in cui si sia avuta una separazione con addebito e cioè per colpa. In questo caso sappiamo che uno degli effetti dell’addebito è quello della non corresponsione dell’assegno di mantenimento anche se in teoria spetta.
La Cassazione era stata di diverso avviso con ordinanza n. 9469 del 2015 ed ultimamente anche l’INPS si è adeguata a questo orientamento.
Pertanto oggi la pensione di reversibilità spetta anche nel caso di addebito della separazione.
Ed in caso di divorzio?
La pensione di reversibilità spetta anche nel caso di divorzio.
Infatti la legge 898/70 all’art 9 riconosce anche al coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità ma a determinate condizioni e precisamente
- non aver contratto un nuovo matrimonio;
- essere titolare dell’assegno divorzile;
- l’inizio del rapporto assicurativo del defunto in data anteriore alla pronuncia della sentenza di divorzio.
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