L’insubordinazione porta al legittimo licenziament : lo ha stabilito la Cassazione con sentenza del 30 marzo 2012 n. 5115 la quale ha respinto il ricorso di una cuoca milanese contro la decisione della Corte di Appello con la quale era stata respinta la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate dalla datrice di lavoro e del licenziamento. Tra le infrazioni vi era l’allontanamento per un’ora e mezzo del posto di lavoro, l’uscita in anticipo senza provvedere alla chiusura della porta della cucina, il prelievo di generi alimentari dalla dispensa non autorizzato per la preparazione di pasti per lei stessa e per le colleghe, i rifiuti di mansioni affidate e la violazione di norme igienico sanitarie. Con il suo atteggiamento la lavoratrice aveva non solo messo in discussione il potere gerarchico del datore di lavoro ma aveva fatto venir meno anche il rapporto di fiducia: da ciò il legittimo licenziamento. Gli Ermellini hanno stabilito che ” in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esamniarli atomisticamente, la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti ben potendo il giudice individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119 c.c.